Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 22/2015 – Calcolo e misura
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’ articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il meccanismo di calcolo: la retribuzione di riferimento
L'articolo 4 del D.Lgs. 22/2015 disciplina come si determina l'importo della NASpI. Si tratta di una norma tecnica ma di grande impatto pratico: è quella che risponde alla domanda più frequente di chi perde il lavoro, ossia «quanto prenderò?». Il punto di partenza è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il fattore 4,33. Quest'ultimo coefficiente converte la retribuzione settimanale in retribuzione mensile (4,33 settimane per mese in media). Il risultato è la c.d. «retribuzione media mensile» che costituisce la base di calcolo dell'indennità.
La formula di calcolo dell'importo: due fasce
Il comma 2 articola il calcolo in due fasce, con una soglia che nel 2015 era pari a 1.195 euro mensili e che viene rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per le retribuzioni medie mensili pari o inferiori alla soglia, la NASpI è pari al 75% della retribuzione. Per le retribuzioni superiori alla soglia, la formula è: 75% della soglia + 25% dell'eccedenza (cioè della differenza tra la retribuzione effettiva e la soglia). Questa struttura a due fasce produce un effetto di progressività decrescente: all'aumentare della retribuzione, la percentuale di sostituzione si riduce progressivamente, avvicinandosi al massimale. In ogni caso, la NASpI non può superare il massimale mensile, che nel 2015 era pari a 1.300 euro e che viene anch'esso rivalutato annualmente. Per il 2025, a titolo indicativo, i valori soglia e massimale sono stati aggiornati dall'INPS con apposita circolare. Il sistema di rivalutazione garantisce che la prestazione non si erodere nel tempo per effetto dell'inflazione, pur mantenendo i limiti di contenimento della spesa pubblica.
Il decalage: la riduzione progressiva nel tempo
Il comma 3 introduce il c.d. «decalage»: la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere da un certo periodo di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2021, il decalage scattava dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per gli eventi dal 1° gennaio 2022, la riduzione decorre invece dal primo giorno del sesto mese; per i beneficiari che al momento della domanda abbiano già compiuto cinquantacinque anni, il decalage è ulteriormente posticipato all'ottavo mese. Questa modulazione riconosce che i lavoratori più anziani incontrano maggiori difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro e necessitano di una protezione più stabile nel tempo. Il decalage non azzera la prestazione: si applica progressivamente, riducendo ogni mese del 3% l'importo spettante, fino alla naturale scadenza della durata (articolo 5).
L'esenzione dal prelievo contributivo
Il comma 4 stabilisce che alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale disposizione prevedeva, storicamente, una trattenuta a carico delle prestazioni previdenziali temporanee. L'esenzione significa che l'importo della NASpI indicato nel provvedimento dell'INPS è quello effettivamente corrisposto al beneficiario, senza ulteriori decurtazioni di natura contributiva.
Il trattamento fiscale della NASpI
Sebbene l'articolo 4 non lo menzioni esplicitamente, vale ricordare che la NASpI è soggetta all'IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. L'INPS opera la ritenuta alla fonte. Questo aspetto è rilevante per chi durante l'anno ha percepito anche redditi da lavoro: al momento della dichiarazione dei redditi potrebbe emergere un conguaglio (positivo o negativo) in ragione del reddito complessivo annuo.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo della NASpI per un lavoratore con retribuzione media sotto la soglia
Tizio ha lavorato negli ultimi quattro anni maturando 80 settimane di contribuzione, con una retribuzione imponibile previdenziale complessiva di 48.000 euro. La retribuzione media mensile è: 48.000 / 80 settimane × 4,33 = 2.598 euro mensili. Poiché la retribuzione supera la soglia (ipotizziamo circa 1.450 euro nel 2025), la NASpI è: 75% di 1.450 + 25% di (2.598 - 1.450), cioè 1.087,50 + 287 = 1.374,50 euro. Se questo importo supera il massimale annuale rivalutato, spetterà solo il massimale. Il decalage del 3% mensile inizierà dal sesto mese.
Caso 2: Il decalage e l'impatto sull'importo percepito nel corso dei mesi
Caia percepisce una NASpI iniziale di 1.100 euro mensili. A partire dal sesto mese di fruizione, l'importo si riduce del 3%: al sesto mese percepirà 1.067 euro (1.100 - 33), al settimo 1.034 euro, all'ottavo 1.002 euro, e così via. Se Caia è disoccupata da undici mesi, al termine il suo importo mensile sarà ridotto di cinque riduzioni del 3%, portandolo a circa 952 euro. La riduzione è automatica: l'INPS la applica d'ufficio senza necessità di comunicazioni da parte del beneficiario.
Caso 3: Il lavoratore over 55 che beneficia del decalage posticipato
Sempronio, 57 anni al momento della domanda di NASpI (presentata nel 2023), percepisce un importo iniziale di 1.200 euro mensili. Grazie alla norma sul decalage posticipato per gli over 55 (eventi dal 2022), la riduzione del 3% mensile non scatta al sesto mese ma all'ottavo. Nei primi sette mesi percepisce l'intero importo di 1.200 euro; dall'ottavo inizia il decalage. Rispetto a un coetaneo più giovane, Sempronio beneficia di due mesi aggiuntivi di importo pieno.
Domande frequenti
Come si calcola la NASpI: quanto si prende?
Si parte dalla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni divisa per le settimane di contribuzione, moltiplicata per 4,33. Se il risultato è pari o inferiore alla soglia annuale INPS (circa 1.195 euro nel 2015, rivalutata ogni anno), la NASpI è il 75% di tale importo. Se supera la soglia, è il 75% della soglia più il 25% dell'eccedenza, fino al massimale mensile INPS.
Cos'è il decalage della NASpI?
È la riduzione del 3% al mese che scatta dal sesto mese di fruizione (per eventi dal gennaio 2022). Per chi aveva più di 55 anni al momento della domanda, il decalage inizia dall'ottavo mese. La riduzione è automatica e progressiva: ogni mese l'importo percepito diminuisce del 3% rispetto all'importo del mese precedente.
C'è un importo massimo della NASpI?
Sì. La legge fissa un massimale mensile (1.300 euro nel 2015) rivalutato ogni anno dall'INPS in base all'indice ISTAT. Nessuno può percepire una NASpI superiore a quel tetto, indipendentemente dalla retribuzione precedente. I valori aggiornati sono pubblicati annualmente dall'INPS con circolare.
La NASpI è tassata?
Sì, la NASpI è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. L'INPS effettua le ritenute alla fonte. Chi durante l'anno percepisce sia redditi da lavoro che NASpI dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per il conguaglio finale.
Da quando scatta il decalage del 3% mensile?
Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, il decalage scatta dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per chi aveva 55 anni o più al momento della domanda, scatta dall'ottavo mese. Per eventi precedenti al 2022, il decalage partiva invece dal quarto mese.