Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 22/2015 – Requisiti
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’ articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
I requisiti di accesso alla NASpI: il fulcro della disciplina
L'articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 è la norma più rilevante per chi voglia capire se ha diritto alla NASpI: fissa i requisiti che il lavoratore deve soddisfare contemporaneamente per ottenere la prestazione. La struttura è quella della fattispecie complessa a requisiti cumulativi: se manca anche uno solo degli elementi richiesti, la prestazione non spetta.
Il requisito soggettivo: lo stato di disoccupazione
Il primo requisito - la lettera a) del comma 1 - è lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000. Per «disoccupato» si intende chi è privo di lavoro, è immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. In termini pratici, il lavoratore deve rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro, che oggi si presenta on line sul portale dell'INPS contestualmente alla domanda di NASpI. Lo stato di disoccupazione non è un fatto meramente formale: il lavoratore che non si dichiara disponibile al lavoro o che rifiuta senza giustificato motivo le iniziative di politica attiva può perdere la prestazione.
Il requisito contributivo: le tredici settimane
La lettera b) del comma 1 richiede che il lavoratore possa far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Il quadriennio di riferimento è mobile: si calcola a ritroso dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La contribuzione rilevante è quella versata all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria: contributi obbligatori, figurativi e volontari, purché regolarmente accreditati. Tredici settimane equivalgono, grossomodo, a tre mesi di lavoro nel corso dei quattro anni: un requisito non particolarmente elevato, pensato per includere anche chi ha carriere discontinue o ha lavorato poco nell'ultimo periodo.
La soppressione del requisito lavorativo dal 2022
Il comma 1-bis, introdotto da una modifica successiva, ha soppresso con decorrenza 1° gennaio 2022 il c.d. «requisito lavorativo» di cui alla lettera c): le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la disoccupazione. Prima di quella data, il lavoratore doveva dimostrare non solo di aver contribuito per almeno tredici settimane nel quadriennio, ma anche di aver effettivamente lavorato per almeno trenta giorni nell'anno immediatamente precedente. Con l'abrogazione di questo requisito, le condizioni di accesso sono state semplificate, eliminando un vincolo che penalizzava i lavoratori con contratti molto brevi o a chiamata.
Il nuovo requisito per chi si è dimesso in precedenza: la norma dal 2025
La lettera c-bis), introdotta per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, ha aggiunto un requisito specifico per una fattispecie particolare: il lavoratore che, nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui richiede la NASpI, si è dimesso volontariamente (anche con risoluzione consensuale) da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione successivamente a quelle dimissioni. La ratio è anti-abusiva: si vuole evitare che il lavoratore si dimetta da un lavoro stabile, percorra una breve esperienza lavorativa e poi si faccia licenziare per incassare la NASpI, aggirando l'ordinario regime che esclude i dimissionari volontari. Sono fatte salve le dimissioni per giusta causa e quelle per la tutela della maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001, art. 55).
L'accesso per chi si dimette per giusta causa o con risoluzione consensuale
Il comma 2 dell'articolo 3 estende la NASpI a due categorie che, pur avendo interrotto volontariamente il rapporto, sono equiparate, ai fini della prestazione, ai lavoratori licenziati: chi si è dimesso per giusta causa (situazione resa intollerabile dal datore, come il mancato pagamento delle retribuzioni, il demansionamento grave, le molestie) e chi è uscito attraverso la risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall'articolo 7 della L. 604/1966. Quest'ultima procedura - obbligatoria per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di quindici dipendenti - prevede un tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato del lavoro; se le parti raggiungono un accordo risolutivo, il lavoratore mantiene il diritto alla NASpI.
Casi pratici
Caso 1: Il lavoratore con carriera discontinua che supera il requisito contributivo minimo
Tizio ha lavorato con una serie di contratti a tempo determinato negli ultimi quattro anni, accumulando complessivamente quindici settimane di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione. Viene licenziato dall'ultimo datore di lavoro per fine contratto. Il requisito delle tredici settimane è soddisfatto; poiché il licenziamento è avvenuto dopo il 1° gennaio 2022, non è necessario verificare il vecchio requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo. Tizio ottiene la NASpI, di importo e durata proporzionati alle settimane effettivamente lavorate.
Caso 2: Le dimissioni per giusta causa e l'accesso alla NASpI
Caio lavora come magazziniere e da tre mesi non riceve lo stipendio. Dopo aver inutilmente diffidato il datore, rassegna le dimissioni per giusta causa e deposita ricorso al giudice del lavoro. Si rivolge poi all'INPS per richiedere la NASpI. L'ufficio verifica che la cessazione rientri nell'ipotesi di cui al comma 2: dimissioni per giusta causa, equiparate ai fini della NASpI al licenziamento involontario. Caio ottiene la prestazione, salvo il normale accertamento dei requisiti contributivi.
Caso 3: Il caso del lavoratore che si è dimesso l'anno prima e poi viene licenziato (norma 2025)
Sempronia si dimette nel gennaio 2025 da un contratto a tempo indeterminato per seguire un nuovo progetto professionale. A novembre 2025 viene licenziata da quel nuovo datore di lavoro. Essendo l'evento di disoccupazione verificatosi dopo il 1° gennaio 2025, l'INPS verifica la lettera c-bis): Sempronia deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione tra le dimissioni di gennaio e il licenziamento di novembre 2025. Avendo lavorato circa dieci mesi, il requisito è soddisfatto e la NASpI le viene riconosciuta.
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per ottenere la NASpI?
Servono tre condizioni cumulative: perdita involontaria del lavoro, stato di disoccupazione (dichiarazione di disponibilità al lavoro) e almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la disoccupazione. Dal 1° gennaio 2022 è stato eliminato il vecchio requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno.
Chi si dimette volontariamente ha diritto alla NASpI?
In linea di principio no. Tuttavia ci sono due eccezioni: chi si dimette per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento dello stipendio o grave inadempimento del datore) e chi esce con risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966. Dal 2025, chi si era dimesso da un tempo indeterminato nell'anno precedente deve aver accumulato altre tredici settimane contributive dopo quelle dimissioni.
Quante settimane di contributi servono per la NASpI?
Almeno tredici settimane di contribuzione nell'assicurazione contro la disoccupazione, contate nei quattro anni precedenti la data di inizio del periodo di disoccupazione. Il requisito è relativamente basso per tutelare anche le carriere discontinue.
La NASpI spetta anche dopo una risoluzione consensuale?
Dipende dal contesto. La risoluzione consensuale che avviene nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria presso l'Ispettorato del lavoro (art. 7 L. 604/1966) dà diritto alla NASpI. Una semplice risoluzione consensuale concordata privatamente al di fuori di quella procedura, invece, non è equiparata al licenziamento involontario.
Chi lavora con contratti brevissimi può accedere alla NASpI?
Sì, purché nel quadriennio precedente la disoccupazione abbia maturato almeno tredici settimane di contribuzione (circa tre mesi cumulativi). Dal 2022 è stato eliminato il requisito aggiuntivo delle trenta giornate nell'ultimo anno, rendendo l'accesso più agevole per chi ha carriere frammentate.