Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 D.Lgs. 22/2015 – Destinatari

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti del settore privato che perdono involontariamente il lavoro.
  • Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001.
  • Sono esclusi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, soggetti a una disciplina previdenziale speciale.
  • Dal 1° gennaio 2022 sono inclusi gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (L. 240/1984).
Indice dei contenuti

L'ambito soggettivo della NASpI: chi ha diritto alla tutela

L'articolo 2 del D.Lgs. 22/2015 delimita il perimetro soggettivo della NASpI, individuando i lavoratori che possono accedere alla prestazione e quelli che ne sono espressamente esclusi. La norma traccia una distinzione fondamentale tra il lavoro dipendente privato - che rientra nell'ambito applicativo della NASpI - e alcune categorie particolari, per le quali il legislatore ha mantenuto discipline previdenziali specifiche.

Il nucleo dei destinatari: i lavoratori dipendenti privati

Il primo comma enuncia il principio generale: sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti. La regola di base è inclusiva e copre tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, indipendentemente dal tipo contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato). Questa ampiezza rappresenta una delle novità più significative rispetto all'ASpI, che escludeva alcune categorie di lavoratori con contratti atipici o di breve durata. La NASpI, invece, consente a chiunque abbia maturato i requisiti contributivi minimi (vedi articolo 3) di accedere alla prestazione.

La prima esclusione: i dipendenti pubblici a tempo indeterminato

Il primo comma esclude espressamente i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Si tratta del personale delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle Regioni, degli enti locali, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. L'esclusione si giustifica perché questi lavoratori, in caso di perdita del posto, hanno accesso a tutele specifiche proprie del rapporto di pubblico impiego (procedure di mobilità, riqualificazione, ecc.) o, comunque, non sono soggetti al medesimo rischio di disoccupazione di mercato che caratterizza il lavoro privato. I dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato rientrano invece nella NASpI.

La seconda esclusione: gli operai agricoli

Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato sono anch'essi esclusi dalla NASpI. Per essi si applicano le disposizioni speciali richiamate dalla norma: l'articolo 7, comma 1, del D.L. 86/1988 (convertito con L. 160/1988), l'articolo 25 della L. 457/1972, l'articolo 7 della L. 37/1977 e l'articolo 1 della L. 247/2007. Queste norme regolano un sistema previdenziale agricolo autonomo, con elenchi anagrafici, contribuzione speciale e prestazioni di disoccupazione agricola erogate con regole proprie. La separazione riflette le peculiarità del mercato del lavoro agricolo (stagionalità, lavoro intermittente, difficoltà di accertamento del rapporto di lavoro).

L'ampliamento del 2022: gli operai agricoli delle cooperative

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per effetto di una modifica normativa, sono stati inclusi tra i destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci, ai sensi della legge n. 240 del 1984. Questa estensione ha risposto all'esigenza di garantire una tutela adeguata a una categoria di lavoratori - operai fissi delle cooperative agroalimentari - le cui caratteristiche occupazionali si avvicinano maggiormente al lavoro dipendente industriale che al lavoro agricolo stagionale.

Casistiche operative rilevanti

Nella pratica, la questione della qualificazione del rapporto di lavoro ai fini della NASpI è spesso delicata. I lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali), ad esempio, sono pienamente destinatari della NASpI in quanto lavoratori subordinati alle dipendenze dell'agenzia. Analogamente, i dipendenti di enti pubblici economici (non ricompresi nel D.Lgs. 165/2001) rientrano nel perimetro dei destinatari. I soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono destinatari della NASpI, come conferma anche l'articolo 13 del medesimo decreto. L'INPS verifica d'ufficio la qualificazione del rapporto di lavoro ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Casi pratici

Caso 1: Il dipendente pubblico a tempo determinato che accede alla NASpI

Tizio è assunto con contratto a tempo determinato presso un comune come istruttore amministrativo. Alla scadenza del contratto non viene rinnovato. A differenza del collega di ruolo (dipendente a tempo indeterminato), Tizio non è escluso dalla NASpI: l'esclusione dell'articolo 2 riguarda solo i dipendenti pubblici a tempo indeterminato. Verificati i requisiti contributivi, Tizio presenta domanda all'INPS e ottiene la NASpI.

Caso 2: Il socio lavoratore di cooperativa agroalimentare dopo il 2022

Caio è operaio a tempo indeterminato di una cooperativa che trasforma prodotti ortofrutticoli conferiti prevalentemente dai soci, ai sensi della L. 240/1984. Viene licenziato per fine del rapporto mutualistico nel febbraio 2023. Prima del 2022 avrebbe ricevuto l'indennità di disoccupazione agricola; dal 1° gennaio 2022, invece, rientra tra i destinatari della NASpI, con condizioni di calcolo e durata potenzialmente più favorevoli.

Caso 3: Il lavoratore somministrato che perde il contratto

Sempronia lavora tramite un'agenzia di somministrazione presso un'impresa manifatturiera. L'agenzia comunica la fine della missione senza rinnovo. Sempronia è dipendente dell'agenzia (non dell'impresa utilizzatrice), ha un rapporto di lavoro subordinato e quindi rientra pienamente tra i destinatari della NASpI. Presenta domanda all'INPS indicando come datore di lavoro l'agenzia di somministrazione.

Domande frequenti

I dipendenti pubblici hanno diritto alla NASpI?

Solo in parte. I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) sono esclusi dalla NASpI. I dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato, invece, rientrano tra i destinatari e possono richiedere la prestazione al termine del contratto.

Gli operai agricoli possono accedere alla NASpI?

In linea generale no: gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato sono soggetti a una disciplina previdenziale speciale (disoccupazione agricola). Tuttavia, dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative agroalimentari che lavorano su prodotti dei soci (L. 240/1984) rientrano nella NASpI.

I lavoratori somministrati (ex interinali) hanno diritto alla NASpI?

Sì. I lavoratori somministrati sono dipendenti dell'agenzia di somministrazione con contratto di lavoro subordinato e rientrano pienamente tra i destinatari della NASpI al termine della missione, verificati i requisiti contributivi.

I soci di cooperative hanno diritto alla NASpI?

I soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato rientrano tra i destinatari della NASpI. L'articolo 13 del D.Lgs. 22/2015 conferma espressamente che per loro la NASpI è corrisposta nella misura ordinaria prevista dall'articolo 4.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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