Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 22/2015 – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’ articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’ articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

In sintesi

  • La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione istituita dal 1° maggio 2015 nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI).
  • Tutela i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente la propria occupazione, fornendo un sostegno al reddito durante il periodo di disoccupazione.
  • La NASpI ha sostituito, per gli eventi occorsi dal 1° maggio 2015, le precedenti prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dalla legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero).
  • La prestazione è gestita dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, nell'ambito dell'INPS.
  • Il decreto istitutivo (D.Lgs. 22/2015) fa parte del pacchetto Jobs Act, con l'obiettivo di unificare e potenziare le tutele contro la disoccupazione.
Indice dei contenuti

La NASpI come pilastro del nuovo sistema di protezione dalla disoccupazione

L'articolo 1 del D.Lgs. 22/2015 svolge una funzione fondativa: istituisce la NASpI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - e ne fissa la collocazione sistematica all'interno dell'ordinamento previdenziale italiano. La norma non si limita a dare un nome alla prestazione, ma ne individua subito la funzione essenziale: fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La collocazione nella Gestione prestazioni temporanee

Sul piano istituzionale, la NASpI è collocata presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989, e si inscrive nel perimetro dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) istituita dalla legge n. 92 del 2012. Questa duplice collocazione riflette la logica assicurativa che sorregge l'istituto: la prestazione è alimentata dai contributi obbligatori versati nel corso del rapporto di lavoro e matura in capo al lavoratore in ragione della sua storia contributiva.

La NASpI e il superamento di ASpI e mini-ASpI

L'articolo 1, comma 1, stabilisce esplicitamente che la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Si tratta di una sostituzione piena: per gli eventi precedenti a quella data continuano ad applicarsi le vecchie regole; per gli eventi successivi si applica il nuovo regime. La discontinuità con il passato è marcata sia sul piano della platea dei destinatari che su quello delle modalità di calcolo e della durata, che il legislatore del 2015 ha profondamente riformato.

Il requisito dell'involontarietà della perdita di occupazione

Un elemento qualificante già presente nell'articolo istitutivo è il requisito dell'involontarietà della perdita di lavoro. Non è indifferente come si cessa dal rapporto di lavoro: chi si dimette volontariamente, in linea di principio, non matura il diritto alla NASpI. L'articolo 3 del medesimo decreto - dedicato ai requisiti - disciplina le eccezioni più rilevanti (dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione). Già dall'articolo 1, tuttavia, emerge che la NASpI non è un reddito di cittadinanza né un sostegno universale, ma una prestazione correlata a una specifica condizione di rischio coperta dal sistema assicurativo obbligatorio.

Il contesto del Jobs Act

Il D.Lgs. 22/2015 è uno dei decreti attuativi della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). La riforma ha perseguito due obiettivi: da un lato, estendere la platea dei beneficiari rispetto alle precedenti prestazioni; dall'altro, introdurre meccanismi di condizionalità (obbligo di partecipare alle politiche attive del lavoro) che collegano il sostegno al reddito all'impegno attivo del disoccupato nella ricerca di un nuovo impiego. La NASpI rappresenta, in questo quadro, il principale strumento del cosiddetto «sistema duale» di welfare del lavoro, affiancato dalla DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi disciplinata dall'articolo 15 del medesimo decreto.

Casi pratici

Caso 1: Il lavoratore licenziato che accede per la prima volta alla NASpI

Tizio lavora come impiegato presso Alfa S.p.A. con contratto a tempo indeterminato. Il 10 maggio 2015 viene licenziato per riduzione del personale. Poiché l'evento di disoccupazione si verifica dopo il 1° maggio 2015, non si applica più la disciplina ASpI ma quella della nuova NASpI. Tizio presenta domanda all'INPS entro il termine di decadenza e, verificata la sussistenza dei requisiti contributivi, ottiene la prestazione calcolata secondo le nuove regole dell'articolo 4 del D.Lgs. 22/2015.

Caso 2: Il lavoratore con trattamento ASpI in corso al momento del cambio di normativa

Caio era stato licenziato nell'ottobre 2014 e stava percependo l'indennità ASpI in base alla legge n. 92 del 2012. La NASpI entra in vigore il 1° maggio 2015, ma la sostituzione opera solo per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi da quella data. Caio, il cui evento di disoccupazione si era verificato nel 2014, continua a percepire l'ASpI fino alla sua naturale scadenza, senza essere transitato automaticamente nel nuovo regime.

Caso 3: L'ex dipendente che verifica l'evoluzione della normativa rispetto alla mini-ASpI

Sempronia, lavoratrice con breve anzianità contributiva, aveva in passato beneficiato della mini-ASpI per un evento di disoccupazione del 2013. Nel 2016, di nuovo disoccupata a seguito di un licenziamento, si interroga sulle differenze rispetto alla vecchia prestazione. Il consulente del lavoro le spiega che la NASpI ha unificato le due fasce (ASpI e mini-ASpI), rendendola applicabile a prescindere dalla lunghezza della carriera contributiva, con una durata proporzionale alle settimane lavorate.

Domande frequenti

Cos'è la NASpI?

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è un'indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. 22/2015, in vigore dal 1° maggio 2015. È erogata dall'INPS e si rivolge ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, sostituendo le vecchie prestazioni ASpI e mini-ASpI.

Quando è stata istituita la NASpI e perché ha sostituito l'ASpI?

La NASpI è operativa dal 1° maggio 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/2015 (parte del Jobs Act). Ha sostituito l'ASpI e la mini-ASpI per unificare le tutele contro la disoccupazione, estendere la platea dei beneficiari e introdurre meccanismi di condizionalità legati alla partecipazione alle politiche attive del lavoro.

Chi gestisce la NASpI?

La NASpI è gestita dall'INPS, nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Le domande si presentano esclusivamente in via telematica tramite il sito dell'INPS, il patronato o il contact center.

La NASpI si applica anche agli eventi di disoccupazione precedenti al 1° maggio 2015?

No. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1° maggio 2015 continuano ad applicarsi le regole delle precedenti prestazioni (ASpI e mini-ASpI introdotte dalla legge n. 92/2012). La NASpI si applica solo per le cessazioni avvenute a partire da quella data.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.