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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per coordinare i soggetti che operano nel settore.
  • Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ed e' composto in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati del settore turistico.
  • Promuove azioni su identificazione standard delle strutture pubbliche, accordi con le regioni, sostegno alle imprese, promozione dell'immagine dell'Italia e organizzazione di eventi nazionali.
  • L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la partecipazione e' gratuita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 D.Lgs. 79/2011 — Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.

2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per coordinare i soggetti che operano nel settore.
  • Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ed e' composto in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati del settore turistico.
  • Promuove azioni su identificazione standard delle strutture pubbliche, accordi con le regioni, sostegno alle imprese, promozione dell'immagine dell'Italia e organizzazione di eventi nazionali.
  • L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la partecipazione e' gratuita.
Indice dei contenuti

Il Comitato come organo di coordinamento tra pubblico e privato

L'articolo 58 del Codice del turismo istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, un organismo collegiale a composizione mista pubblico-privata che ha il compito di coordinare le azioni dei diversi soggetti — istituzionali, economici e associativi — operanti nel settore del turismo con la politica e la programmazione nazionale. Il Comitato si affianca all'ENIT (focalizzato sulla promozione all'estero) occupandosi invece della promozione del turismo interno e del coordinamento delle politiche di sviluppo sul territorio nazionale.

Il procedimento di istituzione e il decreto attuativo

Il comma 1 prevede che il Comitato sia istituito con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice. Il medesimo decreto deve regolare anche il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. La condizione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni riflette la natura concorrente della materia turistica, che impone il coinvolgimento delle regioni nelle decisioni organizzative di rilievo.

La presidenza e la composizione

Il comma 2 attribuisce la presidenza al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato, con possibilita' di delega a un proprio rappresentante. La norma impone che il decreto di istituzione assicuri la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico: si tratta di un mandato ampio che implica il coinvolgimento delle regioni, degli enti locali, delle associazioni di categoria (albergatori, agenzie di viaggio, tour operator, ristoratori), delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Le aree di azione del Comitato

Il comma 3 elenca sette ambiti di azione del Comitato: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche di servizio al turista, per garantire una segnaletica e un'informazione uniformi sul territorio nazionale; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica, inclusi progetti di formazione professionale; c) sostegno e assistenza alle imprese che contribuiscono alla riqualificazione dell'offerta turistica; d) promozione dell'immagine dell'Italia nel turismo interno, con garanzia di pari opportunita' per tutte le destinazioni e comunicazione unitaria; e) organizzazione di eventi nazionali a impulso turistico; f) raccordo e cooperazione tra i livelli istituzionali (regioni, province, comuni, governo); g) promozione a fini turistici del marchio Italia. Il comma 4 ribadisce il principio della gratuita' dell'attività del Comitato e l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Casi pratici

Caso 1: Accordo di programma con una regione per lo sviluppo del turismo rurale

Il Comitato permanente di promozione del turismo, nell'ambito della funzione prevista dalla lettera b) del comma 3, promuove un accordo di programma con la regione Basilicata per lo sviluppo del turismo rurale e dei borghi. L'accordo prevede finanziamenti per la formazione delle guide locali, la realizzazione di itinerari tematici e la promozione congiunta a livello nazionale.

Caso 2: Segnaletica turistica uniformata sul territorio nazionale

Il Comitato promuove l'adozione di standard uniformi per l'identificazione delle strutture pubbliche di servizio al turista — uffici di informazione turistica, punti di accoglienza, segnaletica multilingue — in modo che un turista straniero trovi la stessa chiarezza visiva in qualsiasi parte d'Italia visiti, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

Caso 3: Organizzazione di un evento nazionale di promozione turistica

Il Comitato coordina l'organizzazione di un grande evento nazionale — una manifestazione culturale itinerante che tocca ciascuna regione — destinato a promuovere le eccellenze locali e ad incrementare i flussi turistici interni, in linea con la funzione di cui alla lettera e) del comma 3.

Domande frequenti

Qual e' la differenza tra l'ENIT e il Comitato permanente di promozione del turismo?

L'ENIT (art. 57) si occupa della promozione dell'Italia all'estero sui mercati internazionali. Il Comitato permanente (art. 58) coordina le politiche di promozione del turismo interno, assicurando il raccordo tra i diversi soggetti pubblici e privati che operano nel settore a livello nazionale.

La partecipazione al Comitato permanente e' retribuita?

No. Il comma 4 prevede espressamente che la partecipazione al Comitato sia a titolo gratuito e che la sua istituzione e il suo funzionamento non comportino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Chi presiede il Comitato permanente di promozione del turismo?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato al turismo, che puo' delegare un proprio rappresentante. Il Comitato e' dunque presieduto dall'autorita' politica massima del settore.

Le imprese private possono partecipare al Comitato?

Si'. Il decreto di istituzione deve assicurare la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Le imprese, tramite le proprie associazioni di categoria, sono parte integrante della composizione del Comitato.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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