Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 79/2011 – Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
2. L’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
3. Se l’organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
L'integrazione delle informazioni precontrattuali nel contratto
L'articolo 35 del Codice del turismo introduce un meccanismo giuridicamente rilevante: le informazioni precontrattuali non sono mere comunicazioni preliminari prive di effetti vincolanti, ma formano «parte integrante del contratto di pacchetto turistico». Questo significa che ciò che il tour operator ha promesso nel catalogo, sul sito internet o nel modulo informativo standard (relativamente alle caratteristiche dei servizi, al prezzo, alle modalità di pagamento, al numero minimo di partecipanti e alle spese di recesso) diventa obbligazione contrattuale, con gli stessi effetti di quanto scritto nel testo del contratto firmato.
Le informazioni che diventano parte del contratto
Il comma 1 individua con precisione quali informazioni precontrattuali acquistano valore contrattuale: quelle di cui all'art. 34, comma 1, lettere a (caratteristiche dei servizi), c (prezzo totale), d (modalità di pagamento), e (numero minimo di partecipanti) e g (diritto di recesso con penali). Non tutte le informazioni precontrattuali diventano automaticamente obbligazioni contrattuali: sono escluse, ad esempio, le informazioni su visti e passaporti (lett. f), che hanno carattere informativo-orientativo ma non impegnano il professionista sul loro contenuto specifico.
Il meccanismo di modifica delle informazioni precontrattuali
Il comma 2 prevede che l'organizzatore e il venditore comunichino al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali «in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto». Se, tra il momento in cui le informazioni sono state fornite (ad esempio, il catalogo stagionale pubblicato a ottobre) e il momento in cui il contratto è concluso (la prenotazione effettuata a gennaio), alcune informazioni sono cambiate (nuovo prezzo, orario di volo modificato, hotel sostituito), il professionista deve comunicare le modifiche prima di concludere il contratto. Il viaggiatore deve essere posto nelle condizioni di decidere se acquistare il pacchetto modificato o rinunciarvi senza penali.
La sanzione per la mancata informazione sui costi aggiuntivi
Il comma 3 prevede una sanzione specifica: se l'organizzatore o il venditore non hanno ottemperato agli obblighi di informazione su «imposte, diritti o altri costi aggiuntivi» prima della conclusione del contratto, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi. Si tratta di una norma sanzionatoria che incentiva la correttezza informativa: il professionista che «dimentica» di indicare le spese di gestione pratica o le tasse aeroportuali non può poi richiederle al viaggiatore. Il meccanismo è analogo a quello che il Codice del consumo prevede per i contratti a distanza: l'onere di chiarezza è sul professionista, e il mancato adempimento ricade su di lui.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per un tour operator, il principio di integrazione delle informazioni precontrattuali nel contratto impone una gestione attenta dei cataloghi, dei siti internet e di tutti i materiali promozionali: ogni promessa ivi contenuta (relativa alle categorie indicate dal comma 1) è un'obbligazione contrattuale. Le modifiche devono essere comunicate tempestivamente e documentate su supporto durevole. Un hotel retrocesso di categoria tra il catalogo e la partenza, se non comunicato prima del contratto, integra un difetto di conformità che dà diritto al rimborso o alla riduzione del prezzo.
Casi pratici
Caso 1: Hotel di categoria diversa rispetto al catalogo
Alfa Travel S.r.l. pubblica a ottobre un catalogo che indica per un pacchetto in Turchia un hotel quattro stelle con spiaggia privata. A gennaio, il viaggiatore Tizio firma il contratto senza ricevere comunicazione di modifiche. All'arrivo in destinazione, l'hotel è a tre stelle senza spiaggia privata. Tizio contesta il difetto di conformità: l'art. 35, comma 1, stabilisce che le caratteristiche dei servizi (art. 34, lett. a) fanno parte del contratto. Il professionista avrebbe dovuto comunicare il cambio di hotel prima della firma: non avendolo fatto, è responsabile del difetto di conformità.
Caso 2: Spese di gestione pratiche non comunicate
Un'agenzia di viaggio vende un pacchetto per le Maldive indicando un prezzo di 2.500 euro per persona. Solo alla firma del contratto, l'agente aggiunge 120 euro di «spese di gestione pratica» per persona che non erano mai state menzionate nel materiale precontrattuale. Caio rifiuta di pagarle invocando l'art. 35, comma 3: il professionista non aveva informato sui costi aggiuntivi prima del contratto, quindi il viaggiatore non è tenuto al pagamento. L'agenzia deve rinunciare alle spese aggiuntive.
Caso 3: Modifica del numero minimo di partecipanti dopo l'accordo informativo
Un tour operator comunica a Sempronia, interessata a un tour fotografico in Namibia, che il numero minimo è otto partecipanti. Prima della firma del contratto, il numero viene portato a dieci senza comunicazione. Al momento della firma, Sempronia non è consapevole della modifica. Il tour viene cancellato per insufficienza di partecipanti (il gruppo era di nove persone). L'art. 35, comma 2, impone la comunicazione delle modifiche prima del contratto: la mancata comunicazione espone l'organizzatore a responsabilità per i danni subiti da Sempronia.
Domande frequenti
Ciò che è scritto nel catalogo del tour operator è vincolante?
Sì, per le categorie di informazioni indicate dall'art. 35: caratteristiche dei servizi, prezzo totale, modalità di pagamento, numero minimo di partecipanti e spese di recesso. Queste informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate senza accordo esplicito del viaggiatore.
Il tour operator può modificare le informazioni dopo averle comunicate?
Sì, ma deve comunicare le modifiche «in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto». Le modifiche comunicate dopo la firma del contratto sono soggette alle regole sulla modifica del pacchetto già concluso (art. 40), che prevedono in alcuni casi il diritto del viaggiatore di recedere senza penali.
Se non mi sono state comunicate le tasse aeroportuali, devo pagarle?
No. L'art. 35, comma 3, prevede che se il professionista non ha indicato i costi aggiuntivi (tasse, diritti, spese di gestione) prima della conclusione del contratto, il viaggiatore non è tenuto al loro pagamento. L'onere di comunicazione è sul professionista.
Quali informazioni precontrattuali non diventano parte del contratto?
Sono parte del contratto solo le informazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettere a, c, d, e e g. Le informazioni su passaporti e visti (lett. f) e sull'assicurazione facoltativa (lett. h) non diventano obbligazione contrattuale, ma devono comunque essere fornite correttamente.