Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 D.Lgs. 79/2011 – Definizione
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La definizione unitaria di professione turistica
L'articolo 6 del Codice del turismo fornisce la definizione generale di professione turistica, aprendo il Titolo II, Capo II dedicato alla disciplina di queste figure professionali. La norma adotta un approccio ampio e funzionale: sono professioni turistiche quelle attività che, avendo a oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, sono dirette a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza. La definizione non è tassativa nelle categorie soggettive, ma è funzionale: conta il tipo di servizio reso, non la denominazione del professionista.
Le categorie di attività incluse
La norma individua due grandi famiglie di attività. La prima è la promozione dell'attività turistica: vi rientrano i soggetti che contribuiscono a far conoscere e apprezzare le destinazioni, i prodotti, i servizi turistici (consulenti di marketing turistico, esperti di destination management). La seconda famiglia comprende i servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida: sono figure più direttamente operative, che assistono il turista nel corso del viaggio. La menzione esplicita della «conoscenza dei luoghi visitati» valorizza la componente culturale e didattica delle professioni turistiche, distinguendole dalla semplice logistica del viaggio.
Le guide turistiche e le altre figure professionali
La categoria più importante tra le professioni turistiche è tradizionalmente quella della guida turistica, figura che ha animato un lungo dibattito giuridico e politico. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni del Codice del turismo in materia di professioni turistiche perché invasive della competenza regionale. La disciplina delle guide turistiche è quindi rimasta frammentata tra legislazioni regionali diverse, salvo le norme europee sulla libera circolazione dei servizi (Direttiva 2006/123/CE) che impongono la liberalizzazione dell'accesso alla professione in assenza di ragioni imperative di interesse generale. Il D.L. 138/2011 ha disposto la liberalizzazione delle professioni turistiche non ordinistiche, con possibilità per le Regioni di mantenere requisiti di abilitazione solo per le guide nei siti di particolare complessità.
La dimensione regionale della disciplina
La sentenza n. 80 del 2012 ha confermato che la disciplina delle professioni turistiche (guide, accompagnatori, animatori, istruttori sportivi nel turismo) rientra nella competenza residuale regionale, non statale. L'art. 6 sopravvissuto alla pronuncia della Corte ha quindi un valore definitorio e di principio, non normativo-abilitativo: spetta alle singole Regioni regolamentare i requisiti, l'accesso e l'esercizio delle professioni turistiche nel loro territorio, nel rispetto della libertà di circolazione dei servizi garantita dal diritto dell'Unione europea.
Rilievo pratico per gli operatori
Per un operatore del settore che intenda avvalersi di figure professionali turistiche (guide, accompagnatori, consulenti di incoming), è importante verificare la normativa regionale della destinazione in cui si opera: i requisiti di abilitazione e i titoli richiesti variano da Regione a Regione. La mancata verifica espone l'operatore al rischio di avvalersi di figure non abilitate, con possibili conseguenze sanzionatorie e responsabilità civile verso il turista.
Casi pratici
Caso 1: Guida turistica che opera senza abilitazione regionale
Sempronio, laureato in storia dell'arte, svolge attività di guida turistica nei musei di Firenze senza aver conseguito l'abilitazione prevista dalla legge regionale toscana. Un tour operator, che lo aveva incaricato per accompagnare un gruppo di turisti giapponesi, viene sanzionato dalla Regione per essersi avvalso di un operatore non abilitato. Il caso illustra come la definizione ampia di professione turistica dell'art. 6 non esaurisca la disciplina: occorre sempre verificare i requisiti abilitativi previsti dalla normativa regionale.
Caso 2: Consulente di destination management che richiede riconoscimento professionale
Alfa S.r.l., società di consulenza in marketing turistico, chiede alla Camera di commercio di essere iscritta nella categoria delle imprese turistiche ai sensi dell'art. 4, sostenendo che la propria attività di promozione delle destinazioni rientri nella definizione di professione turistica dell'art. 6. La Camera di commercio verifica se la funzione promozionale svolta dall'impresa sia effettivamente assimilabile alle professioni turistiche: l'art. 6 include espressamente i 'servizi di promozione dell'attività turistica', quindi l'iscrizione è ammessa.
Caso 3: Accompagnatore turistico che chiede l'applicazione del diritto europeo
Caio, accompagnatore turistico tedesco con abilitazione valida in Germania, vuole operare in Toscana come guida accompagnatrice per gruppi tedeschi. La Regione Toscana richiede il riconoscimento del titolo estero tramite procedura regionale. Caio invoca la direttiva 2006/123/CE sulla libera circolazione dei servizi. Il caso illustra la tensione tra la competenza regionale sulla disciplina delle professioni turistiche (riconosciuta dalla sent. 80/2012) e il vincolo europeo alla libera prestazione dei servizi.
Domande frequenti
Quali figure rientrano nella definizione di professione turistica?
L'art. 6 definisce professioni turistiche tutte le attività di promozione turistica, ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida dirette a favorire la fruizione di viaggi e vacanze. Rientrano tipicamente guide turistiche, accompagnatori di gruppi, consulenti di incoming, animatori turistici, istruttori sportivi in contesto turistico.
Serve un'abilitazione specifica per svolgere professioni turistiche?
Dipende dalla Regione di riferimento. La disciplina delle abilitazioni è di competenza regionale. Alcune Regioni prevedono esami e titoli specifici per le guide turistiche, in particolare per i siti di particolare interesse storico-artistico. Il D.L. 138/2011 ha liberalizzato le professioni turistiche non ordinistiche, ma le Regioni possono mantenere requisiti giustificati da ragioni di interesse generale.
Un professionista abilitato in un'altra Regione può operare in tutta Italia?
In via di principio sì, ma le normative regionali possono prevedere requisiti aggiuntivi. Per le guide turistiche nei siti di particolare complessità o eccellenza, alcune Regioni richiedono un'abilitazione locale anche per professionisti già abilitati altrove. Il diritto dell'Unione europea limita comunque la possibilità di imporre ostacoli sproporzionati alla libera circolazione dei servizi.
La definizione dell'art. 6 include anche gli animatori turistici?
Sì. Gli animatori turistici prestano servizi di ospitalità, assistenza e intrattenimento diretti a favorire la fruizione della vacanza. Rientrano nella definizione funzionale dell'art. 6, anche se la loro disciplina specifica (se prevista) è demandata alle Regioni.
Un blogger o influencer di viaggi è considerato un professionista turistico?
No, in linea generale. L'art. 6 si riferisce a chi presta servizi diretti ai turisti (ospitalità, guida, accompagnamento). L'attività editoriale o di influencer marketing, anche se ha a oggetto il turismo, non integra la nozione di professione turistica ai sensi del Codice. Si tratta di attività di comunicazione soggette a discipline diverse.