Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 79/2011 – Imprese turistiche
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’ articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all’ articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La definizione di impresa turistica nel Codice
L'articolo 4 del Codice del turismo fornisce la nozione di impresa turistica, che funge da presupposto soggettivo per l'accesso ai benefici e agli incentivi previsti dalla normativa di settore. La definizione è ampia e funzionale: sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. L'inclusione degli stabilimenti balneari e degli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti) che fanno parte di sistemi turistici locali riflette una visione integrata del sistema-turismo.
L'iscrizione al registro delle imprese come condizione di accesso ai benefici
Il comma 2 subordina l'accesso ad agevolazioni, contributi e incentivi all'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA) ove previsto. Questa previsione ha una duplice finalità: garantire la tracciabilità e la formalità delle imprese beneficiarie, e assicurare che i soggetti che accedono ai fondi pubblici siano effettivamente operatori professionali del settore, non soggetti occasionali o irregolari. L'impresa turistica che non sia iscritta al registro è esclusa da qualunque agevolazione, a prescindere dalla reale attività svolta.
L'equiparazione alle imprese industriali per gli incentivi
Il comma 3 stabilisce che alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni e gli incentivi previsti per il settore industriale, come definito dall'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Questa equiparazione è significativa perché storicamente il turismo era trattato come un settore minore rispetto all'industria manifatturiera. Il comma precisa due limiti: il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (che fissa soglie e procedure per le sovvenzioni pubbliche alle imprese) e la disponibilità delle risorse finanziarie. Non si tratta quindi di un diritto incondizionato, ma di un principio di parità di trattamento nell'accesso ai fondi disponibili.
Le imprese extra-UE: il principio di reciprocità
Il comma 4 regola la possibilità per le imprese non costituite secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato AELS (EFTA) di stabilirsi e operare in Italia. La condizione è la reciprocità: l'Italia ammette l'operatore straniero se il suo Paese d'origine consente la medesima apertura alle imprese italiane. Sono altresì richieste l'iscrizione al registro delle imprese e il possesso dei requisiti previsti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'art. 44 del D.Lgs. 112/1998. Questa norma non si applica agli operatori UE e AELS, che godono della libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei.
Implicazioni per la compliance aziendale
Per un operatore del settore, l'art. 4 ha implicazioni operative concrete: la regolarità dell'iscrizione camerale non è solo un adempimento burocratico, ma la condizione di accesso a tutto il sistema degli incentivi pubblici al turismo. Un'impresa turistica che operi in forma irregolare (ad esempio un soggetto che affitta immobili a fini turistici senza iscrizione) non ha accesso a contributi e rischia, in caso di controlli, sanzioni amministrative per attività non autorizzata.
Casi pratici
Caso 1: Stabilimento balneare che chiede accesso a contributi regionali
Lo stabilimento balneare Alfa S.r.l., ubicato in Calabria, presenta domanda di accesso a un bando regionale per la digitalizzazione delle imprese turistiche. La Regione verifica la sussistenza dei requisiti: Alfa S.r.l. risulta iscritta alla Camera di commercio nella categoria degli stabilimenti balneari e ha regolare codice ATECO del settore. L'ufficio regionale concede il contributo sulla base dell'art. 4, commi 1 e 2, che include espressamente gli stabilimenti balneari nella nozione di impresa turistica e subordina i benefici all'iscrizione camerale.
Caso 2: Operatore extra-UE che vuole aprire un albergo in Italia
Una catena alberghiera con sede negli Emirati Arabi Uniti intende aprire un albergo a Milano. I legali della catena verificano le condizioni dell'art. 4, comma 4: la catena non è costituita secondo la legislazione di uno Stato UE né AELS. Occorre verificare il principio di reciprocità (gli Emirati Arabi consentono l'insediamento di imprese alberghiere italiane?) e procedere all'iscrizione al registro delle imprese italiano prima di poter operare e accedere a eventuali incentivi. La struttura potrà operare, ma non potrà beneficiare di incentivi riservati alle PMI fino alla regolarizzazione completa.
Caso 3: Controversia sull'esclusione da un bando per mancata iscrizione REA
Tizio gestisce in forma individuale tre appartamenti in affitto a uso turistico a Venezia, senza iscrizione né al registro delle imprese né al REA. Presenta domanda per un contributo statale alla ristrutturazione degli immobili destinati alla locazione turistica. La commissione esclude la domanda richiamando l'art. 4, comma 2: l'accesso ai benefici riservati alle imprese turistiche presuppone l'iscrizione camerale. Tizio, assistito da un consulente, regolarizza la propria posizione come imprenditore individuale e ripresenta la domanda al successivo bando.
Domande frequenti
Chi è considerato 'impresa turistica' ai sensi del Codice del turismo?
Lo è qualsiasi soggetto che svolge in forma organizzata attività di produzione, commercializzazione, intermediazione o gestione di prodotti e servizi turistici. La definizione comprende alberghi, campeggi, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari, tour operator, esercizi di ristorazione inseriti in sistemi turistici locali e molte altre categorie.
L'iscrizione alla Camera di commercio è obbligatoria per tutte le imprese turistiche?
L'iscrizione al registro delle imprese o al REA non è sempre obbligatoria per svolgere l'attività (dipende dalla forma giuridica e dalla natura dell'attività), ma è condizione necessaria per accedere ad agevolazioni, contributi e incentivi riservati alle imprese turistiche. Chi opera senza iscrizione è escluso dai benefici pubblici.
Le imprese turistiche accedono agli stessi incentivi delle imprese industriali?
In linea di principio sì, ai sensi del comma 3. Tuttavia, l'accesso è condizionato dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dal rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (regolamento de minimis, notifica alla Commissione per gli aiuti individuali superiori alle soglie). Non si tratta di un diritto incondizionato ma di una parità di accesso.
Un operatore cinese può aprire un'agenzia di viaggio in Italia?
Sì, a condizione di reciprocità (la Cina deve consentire l'apertura di agenzie di viaggio italiane sul proprio territorio), previa iscrizione al registro delle imprese italiano e nel rispetto dei requisiti previsti dalle leggi nazionali e regionali. L'accesso non è automatico come per gli operatori UE, che godono della libertà di stabilimento garantita dai Trattati.
Un privato che affitta la propria casa al mare per l'estate è un'impresa turistica?
Non necessariamente. L'art. 12 del Codice distingue le unità abitative ad uso turistico gestite in forma non imprenditoriale (fino a quattro unità, senza organizzazione d'impresa) da quelle gestite in forma imprenditoriale. Solo queste ultime rientrano pienamente nella nozione di impresa turistica dell'art. 4 e sono soggette all'obbligo di iscrizione camerale.