Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 D.Lgs. 79/2011 – Principi in tema di turismo accessibile

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

In sintesi

  • Lo Stato garantisce alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e autonomo, senza aggravi di prezzo.
  • Le medesime garanzie si estendono agli ospiti delle strutture ricettive con temporanea mobilità ridotta.
  • Lo Stato promuove la collaborazione tra enti locali, operatori turistici, associazioni di persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale.
  • Impedire alle persone con disabilità la fruizione dell'offerta turistica per motivi connessi alla loro disabilità costituisce atto discriminatorio.
  • Il fondamento normativo è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York 2006), ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009.
Indice dei contenuti

Il turismo accessibile come diritto, non come privilegio

L'articolo 3 del Codice del turismo introduce i principi in tema di turismo accessibile, elevando a dovere statale la garanzia che le persone con disabilità possano fruire dell'offerta turistica alle stesse condizioni qualitative e di prezzo degli altri utenti. La norma si fonda sull'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. Quella Convenzione riconosce il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport su base di uguaglianza con gli altri, includendo esplicitamente il turismo tra le attività rilevanti.

Il contenuto del diritto all'accessibilità turistica

Il comma 1 fissa tre elementi qualificanti del diritto: la fruizione «completa» (nessuna parte dell'offerta deve essere preclusa), «in autonomia» (senza dipendere dall'assistenza di terzi per accedere ai servizi ordinari), e «senza aggravi del prezzo» (l'accessibilità non deve essere monetizzata con sovrapprezzo). Questi tre elementi congiuntamente definiscono il turismo accessibile non come un servizio aggiuntivo o speciale, ma come la standardizzazione dell'offerta ordinaria verso parametri di universalità. La norma estende le garanzie anche agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di «temporanea mobilità ridotta»: si pensi a chi è temporaneamente in sedia a rotelle dopo un intervento chirurgico, oppure a donne in stato avanzato di gravidanza.

Il divieto di discriminazione e le sue implicazioni operative

Il comma 3 qualifica espressamente come «atto discriminatorio» impedire alle persone con disabilità la fruizione dell'offerta turistica per motivi connessi alla disabilità. Questa qualificazione non è meramente simbolica: richiama l'applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (attuazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento), e della legge 1° marzo 2006, n. 67 (tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Il gestore di una struttura ricettiva che rifiuta l'accesso a un ospite con disabilità per motivi connessi alla sua condizione risponde quindi non solo sul piano amministrativo, ma anche civilmente per discriminazione, con possibilità di risarcimento del danno.

La promozione della collaborazione istituzionale e di mercato

Il comma 2 affida allo Stato la promozione della collaborazione tra autonomie locali, enti pubblici, operatori turistici, associazioni di persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale. Si tratta di un modello di governance orizzontale che riconosce l'insufficienza del solo intervento normativo: l'accessibilità reale richiede investimenti strutturali nelle strutture ricettive, formazione del personale, adeguamento dei siti culturali e naturali, sviluppo di strumenti informativi dedicati. La logica è quella della co-produzione del servizio accessibile tra attori pubblici e privati.

Profili pratici per gli operatori turistici

Per un albergatore, un tour operator o un gestore di attrazioni turistiche, l'art. 3 impone obblighi concreti: non è sufficiente non discriminare attivamente, occorre organizzare l'offerta in modo che sia accessibile. L'adeguamento delle strutture ricettive agli standard di accessibilità è disciplinato anche dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (barriere architettoniche negli edifici privati) e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (barriere architettoniche negli edifici pubblici). La SCIA per l'avvio dell'attività ricettiva (art. 16 del Codice) dovrebbe attestare la conformità agli standard di accessibilità.

Casi pratici

Caso 1: Rifiuto di accoglienza a un ospite in sedia a rotelle

Tizio, utente di sedia a rotelle, prenota una camera in un agriturismo toscano tramite una piattaforma online. Al momento dell'arrivo, il titolare della struttura gli comunica che le camere non sono accessibili ai disabili e che non è possibile ospitarlo. Tizio, assistito da un'associazione di disabili, deposita un ricorso ai sensi della legge n. 67 del 2006. Il tribunale accerta che il diniego di accoglienza, motivato esclusivamente dalla disabilità del ricorrente, integra un atto discriminatorio ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice del turismo, e condanna il titolare al risarcimento del danno non patrimoniale.

Caso 2: Sovrapprezzo per servizi di assistenza nella struttura ricettiva

Un resort di lusso in Sardegna pubblica sul proprio sito internet un tariffario che prevede un supplemento giornaliero per gli ospiti che richiedono assistenza all'accesso alle aree comuni (piscina, spiaggia privata, ristorante). L'associazione consumatori Beta denuncia la pratica al prefetto competente. L'art. 3, comma 1, vieta espressamente gli aggravi di prezzo collegati alla disabilità: il prefetto irroga una sanzione amministrativa e ordina la rimozione del tariffario discriminatorio.

Caso 3: Progetto di turismo accessibile in un borgo medievale

Il Comune di Sempronio, noto per un borgo medievale con stradine lastricate, avvia un progetto di turismo accessibile in collaborazione con associazioni di disabili sensoriali e motori, operatori locali di ricezione e guide turistiche specializzate. Il progetto, finanziato con fondi regionali e cofinanziato da operatori privati, prevede la realizzazione di percorsi tattili per non vedenti, audioguide e l'adeguamento di tre strutture ricettive. L'iniziativa risponde al modello collaborativo promosso dall'art. 3, comma 2, del Codice del turismo.

Domande frequenti

Un albergatore è obbligato a rendere la struttura accessibile ai disabili?

Sì, nei limiti delle norme edilizie applicabili (D.M. 236/1989 per gli edifici privati, D.P.R. 503/1996 per quelli pubblici). In caso di strutture storiche vincolate, l'obbligo si modula in funzione delle limitazioni imposte dalla tutela del patrimonio culturale. In ogni caso, il rifiuto di accoglienza motivato dalla disabilità dell'ospite è un atto discriminatorio ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice del turismo.

Il divieto di aggravio del prezzo si applica anche ai servizi di assistenza personalizzata?

Il comma 1 vieta gli aggravi di prezzo per la fruizione dell'offerta turistica 'allo stesso livello di qualità degli altri fruitori'. I servizi di assistenza personalizzata che esulano dall'offerta standard (ad esempio un accompagnatore dedicato per l'intera giornata) possono essere remunerati separatamente. L'aggravio vietato è quello che viene applicato per la mera condizione di disabilità all'accesso ai servizi ordinari.

Le garanzie dell'art. 3 si applicano anche a chi ha una disabilità temporanea?

Sì. Il comma 1 estende esplicitamente le garanzie agli 'ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta'. Si tratta di una scelta normativa inclusiva che va oltre la disabilità permanente riconosciuta, coprendo situazioni come il post-operatorio, la gravidanza avanzata o la convalescenza da infortuni.

Quali strumenti ha la persona discriminata per tutelare i propri diritti?

La persona con disabilità vittima di discriminazione in ambito turistico può agire ai sensi della legge n. 67 del 2006, che prevede un ricorso in via d'urgenza al tribunale ordinario. Il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Le associazioni di persone con disabilità possono intervenire in giudizio a sostegno della vittima.

Il turismo accessibile riguarda solo le strutture ricettive?

No. Il comma 1 parla di 'offerta turistica' in senso ampio, che comprende strutture ricettive, attrazioni culturali e naturali, trasporti turistici, servizi di ristorazione, agenzie di viaggio. L'obbligo di accessibilità si estende a tutti i soggetti che compongono la filiera turistica, seppure con modalità e gradi di adeguamento che variano in funzione della tipologia del servizio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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