Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 DPR 448/1988 – Svolgimento dell’udienza preliminare

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Fermo quanto previsto dagli articol1 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori.

4. Se l’esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l’allontanamento dell’esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell’articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all’udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall’ articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall’articolo 9. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 31 del DPR 448/1988 regola le peculiarità dell'udienza preliminare nel processo minorile. Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo del minore non comparso. Può allontanare il minore durante la discussione di fatti inerenti alla sua personalità, se ciò è nel suo esclusivo interesse. L'udienza è comunicata alla persona offesa, ai servizi minorili e all'esercente la responsabilità genitoriale, che se non compare senza legittimo impedimento può essere condannato al pagamento di una somma di denaro. La persona offesa può intervenire ex art. 90 c.p.p. e il minore, se presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate sono ascoltate solo se necessario per gli accertamenti sulla personalità ex art. 9.
Indice dei contenuti

L'udienza preliminare minorile: funzione e differenze rispetto al rito ordinario

L'udienza preliminare nel processo penale minorile svolge le stesse funzioni del rito ordinario - valutare se il caso debba approdare al dibattimento - ma è plasmata dalle esigenze specifiche del giovane imputato. L'art. 31 del DPR 448/1988 introduce una serie di adattamenti: la presenza obbligatoria dell'esercente la responsabilità genitoriale, la partecipazione dei servizi minorili, la possibilità di allontanare il minore dalla sala quando si discute della sua personalità, e la centralità dell'audizione del minorenne da parte del giudice. L'udienza preliminare minorile non è solo un filtro processuale: è il momento in cui il giudice acquisisce la conoscenza profonda della persona del minore e delle sue condizioni di vita.

L'accompagnamento coattivo del minore non comparso

Il comma 1 prevede che il giudice possa disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p. per il processo ordinario. Questa previsione è coerente con la filosofia del processo minorile: la presenza fisica del giovane è considerata essenziale per consentire al giudice di valutare concretamente la sua personalità e adottare le misure più adeguate. Diversamente dall'imputato adulto, il minore non può scegliere di sottrarsi al processo restando assente: la sua presenza è un diritto-dovere funzionale alla sua stessa tutela.

L'allontanamento del minore nell'esclusivo suo interesse

Il comma 2 consente al giudice di disporre, nell'esclusivo interesse del minorenne, il suo allontanamento dall'aula durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione su fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. Si tratta di una misura protettiva: il dibattito aperto sulla personalità del giovane - che può includere riferimenti a traumi, condizioni familiari difficili o comportamenti devianti - potrebbe essere psicologicamente lesivo se condotto in sua presenza. L'allontanamento è una scelta del giudice, non una facoltà dell'imputato, ed è subordinata al requisito «esclusivo interesse» del minore.

La partecipazione dei soggetti convocati: genitori, servizi e persona offesa

Il comma 3 stabilisce che l'avviso dell'udienza venga dato alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la responsabilità genitoriale. Il comma 4 introduce una sanzione per l'inadempimento dei genitori: se l'esercente la responsabilità non compare senza legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. La previsione - con i valori monetari risalenti all'originario testo del 1988 in lire - esprime la volontà legislativa di rendere effettiva la presenza dei genitori, ritenuta indispensabile per la tutela del minore e per l'accertamento sulla sua personalità.

Il ruolo della persona offesa nell'udienza preliminare

Il comma 5 precisa che la persona offesa partecipa all'udienza preliminare minorile ai fini di quanto previsto dall'art. 90 c.p.p. - presentazione di memorie, indicazione di elementi di prova, richieste al pubblico ministero. Non è ammessa l'azione civile risarcitoria nel processo minorile (art. 10 DPR 448/1988), ma la vittima mantiene il suo status processuale di «persona offesa» con i diritti partecipativi connessi. La sua audizione non è automatica, ma avviene solo se necessaria per gli accertamenti ex art. 9 sulla personalità del minore.

L'audizione del minore da parte del giudice

Il comma 5 prevede anche che il minorenne, quando è presente, sia sentito dal giudice. Questa previsione riflette il principio - sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dalla direttiva (UE) 2016/800 richiamata nell'art. 1 - che il minore ha diritto di essere ascoltato in ogni procedimento che lo riguarda. L'audizione diretta da parte del giudice - e non attraverso le sole deposizioni dei servizi - consente al magistrato di formarsi una impressione immediata della persona del minore, elemento fondamentale per le valutazioni di cui all'art. 9.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il minorenne può rimanere assente all'udienza preliminare?

No. Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo del minore non comparso, perché la sua presenza è considerata essenziale per la valutazione della personalità.

I genitori del minore sono obbligati a partecipare all'udienza preliminare?

Sì. Se non compaiono senza legittimo impedimento, il giudice può condannarli al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

La persona offesa può partecipare all'udienza preliminare minorile?

Sì, con i diritti previsti dall'art. 90 c.p.p. (memorie, indicazione di prove, richieste al P.M.), ma non può esercitare l'azione civile risarcitoria, che è esclusa nel processo minorile.

Quando il giudice può allontanare il minore dall'aula?

Quando la discussione riguarda fatti e circostanze attinenti alla sua personalità e l'allontanamento è nell'esclusivo interesse del minore stesso.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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