Testo dell'articoloVigente
Art. 12 DPR 448/1988 – Assistenza all’imputato minorenne
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. 1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all’interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l’informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l’autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 12 del DPR 448/1988 garantisce all'imputato minorenne un sistema completo di assistenza affettiva, psicologica e sociale lungo tutto il procedimento penale. In linea di principio, la presenza dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale è assicurata in ogni stato e grado. Tuttavia, la norma prevede ipotesi in cui questa presenza può essere sostituita da altra persona idonea: quando la partecipazione dei genitori è contraria all'interesse del minore, quando non è stato possibile reperirli, oppure quando vi è fondato rischio che la loro presenza pregiudichi il procedimento. In ogni caso, il minore beneficia anche dell'assistenza dei servizi socio-sanitari indicati all'articolo 6, e solo in presenza di inderogabili esigenze processuali o nell'interesse del minore stesso è possibile procedere senza le figure di sostegno previste dalla norma.Indice dei contenuti
La struttura dell'assistenza: tre livelli
L'articolo 12 organizza l'assistenza al minorenne imputato secondo una struttura a tre livelli. Il primo livello, disciplinato dal comma 1, è l'assistenza dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale: è il livello ordinario e preferenziale, che garantisce la continuità del legame affettivo e la presenza di figure di riferimento adulte. Il secondo livello, introdotto dal comma 1-bis, è l'assistenza di un'altra persona idonea: si attiva quando le condizioni del comma 1-bis sussistono e la presenza dei genitori non è possibile o è sconsigliata. Il terzo livello, previsto dal comma 2, è l'assistenza dei servizi sociali e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia: è un presidio garantito in ogni caso, anche quando è presente uno dei soggetti dei primi due livelli.
Il comma 1: la presenza dei genitori come regola generale
Il comma 1 enuncia il principio: l'assistenza affettiva e psicologica è assicurata «in ogni stato e grado del procedimento» dalla presenza dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La formula «esercenti la responsabilità genitoriale» è più ampia di «genitori»: comprende i tutori, i genitori adottivi, i soggetti ai quali sia stata affidata la responsabilità per decisione dell'autorità giudiziaria civile. La presenza è garantita non solo nelle udienze principali, ma in ogni atto del procedimento in cui il minore sia chiamato a partecipare. L'assenza ingiustificata degli esercenti la responsabilità genitoriale può comportare la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 4.
Il comma 1-bis: la persona idonea sostitutiva
Il comma 1-bis, introdotto in recepimento della direttiva (UE) 2016/800, delinea un meccanismo flessibile per i casi in cui la presenza dei genitori sia controindicata o impossibile. Le tre condizioni alternative sono: (a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne - si pensi al caso in cui il genitore sia anche parte offesa o sia coinvolto nella commissione del reato; (b) nonostante le ricerche, non è stato possibile identificare o reperire nessuno degli esercenti; (c) sussiste il rischio concreto e oggettivo che la loro partecipazione pregiudichi il procedimento penale. In questi casi, il minorenne può indicare una persona di sua fiducia, che l'autorità giudiziaria ammette o, se ritenuta inidonea, sostituisce con propria designazione.
Il comma 1-ter e il raccordo con il tribunale civile
Il comma 1-ter introduce un importante meccanismo di raccordo istituzionale: quando si verificano le condizioni del comma 1-bis, l'autorità giudiziaria procedente informa prontamente il presidente del tribunale per i minorenni affinché adotti i provvedimenti civili di competenza. Questo coordinamento è essenziale: le situazioni di conflitto o di assenza della responsabilità genitoriale non sono solo un problema processuale ma spesso segnalano una situazione familiare che richiede interventi di tutela civile, come la nomina di un tutore, la sospensione della responsabilità genitoriale o l'avvio di procedure di affidamento.
Il comma 2: i servizi sociali come presidio costante
Il comma 2 garantisce che «in ogni caso» al minorenne sia assicurata l'assistenza dei servizi indicati all'articolo 6: i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (USSM - Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni) e i servizi di assistenza degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale. Questa garanzia è assoluta e non può essere derogata nemmeno quando la presenza dei genitori è assicurata. I servizi svolgono un ruolo fondamentale: non solo assistono il minore durante il procedimento, ma raccolgono informazioni sulla sua personalità, redigono relazioni per il giudice e seguono l'esecuzione delle misure.
Il comma 3: la deroga per esigenze processuali o nell'interesse del minore
Il comma 3 consente, in via eccezionale, di procedere al compimento di atti senza la presenza delle figure di assistenza previste dai commi 1 e 2, quando ciò sia «nell'interesse del minorenne» oppure quando sussistano «inderogabili esigenze processuali». La duplice condizione alternativa è interpretata in modo restrittivo dalla prassi: le esigenze processuali devono essere effettivamente inderogabili (urgenza assoluta, rischio di dispersione della prova) e l'interesse del minore deve essere valutato in concreto, non in modo presunto. Gli atti compiuti in deroga devono essere motivati e possono essere sottoposti a sindacato difensivo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I genitori devono essere sempre presenti durante gli atti del processo penale a carico del loro figlio minore?
Di regola sì, ma possono essere sostituiti da altra persona idonea nei casi previsti dal comma 1-bis: conflitto di interessi, irreperibilità, o rischio di pregiudizio al procedimento.
Cosa succede se i genitori si rifiutano di partecipare al processo del figlio minore?
L'assenza ingiustificata può comportare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 4. Il giudice può anche disporre l'accompagnamento coattivo dell'esercente la potestà dei genitori.
Chi sono i «servizi» che assistono sempre il minorenne?
Principalmente gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) del Dipartimento della Giustizia Minorile e i servizi sociali degli enti locali, come indicato nell'articolo 6 del DPR 448/1988.
L'autorità giudiziaria può procedere senza nessuno dei soggetti previsti dall'articolo 12?
Solo in via eccezionale, per inderogabili esigenze processuali o nell'interesse del minore, come prevede il comma 3. Il provvedimento deve essere motivato.
Se il genitore è anche la vittima del reato, può comunque assistere il figlio minorenne imputato?
No. Questa è una delle ipotesi in cui la partecipazione è contraria all'interesse superiore del minorenne (comma 1-bis, lettera a). Il giudice nomina un'altra persona idonea e informa il presidente del tribunale per i minorenni.