Testo dell'articoloVigente
Art. 119 Reg. (UE) 2023/1114 – Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:
a) l’ABE;
b) l’ESMA;
c) le autorità competenti dello Stato membro d’origine in cui è stabilito l’emittente del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo;
d) le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi;
e) se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token di moneta elettronica significativi;
f) le autorità competenti dei prestatori di servizi di pagamento più rilevanti che prestano servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;
g) se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);
h) se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token di moneta elettronica significativi;
i) la BCE;
j) se l’emittente del token collegato ad attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token collegato ad attività significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;
k) se l’emittente del token di moneta elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token di moneta elettronica significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;
l) le autorità competenti degli Stati membri in cui il token collegato ad attività o il token di moneta elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;
m) le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126.
3. L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.
4. L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
5. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:
a) la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120;
b) lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;
c) l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.
Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.
6. L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:
a) le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3;
b) le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;
c) la frequenza delle riunioni del collegio;
d) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;
e) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;
f) la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.
L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.
7. In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:
a) stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;
b) coordina tutte le attività del collegio;
c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;
d) comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;
e) informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.
8. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a) le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;
b) le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e
c) i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
La governance della vigilanza transfrontaliera sui token significativi
Il Regolamento MiCA affida la vigilanza diretta sugli emittenti di ART significativi e di EMT significativi all'ABE (Autorità bancaria europea), in sostituzione delle autorità competenti nazionali. Tuttavia, un emittente di stablecoin con milioni di detentori in tutta Europa non può essere vigilato in modo efficace da un'unica autorità centrale senza meccanismi di coordinamento con le autorità nazionali e con le banche centrali che presidiano la stabilità monetaria. L'articolo 119 istituisce a tal fine i collegi consultivi di vigilanza: strutture di coordinamento multi-istituzionale che garantiscono un approccio integrato alla supervisione dei token di maggiore rilevanza sistemica.
Il modello è ispirato ai collegi di supervisori previsti dalla direttiva CRD IV per i gruppi bancari transfrontalieri, adattato alla specificità del mercato delle cripto-attività e alla struttura decentrata degli emittenti di stablecoin.
Istituzione e composizione del collegio
Il paragrafo 1 fissa il termine di 30 giorni di calendario dalla classificazione come significativo (ai sensi degli artt. 43, 44, 56 o 57) entro cui l'ABE deve istituire il collegio. La tempestività è essenziale: la vigilanza rafforzata che accompagna la qualifica di «significativo» richiede che il coordinamento tra autorità sia operativo fin dall'inizio del nuovo regime.
La composizione del collegio, disciplinata dal paragrafo 2, riflette la natura multigiurisdizionale e multisettoriale della vigilanza sui token significativi:
Il paragrafo 3 consente all'ABE di invitare altre autorità come membri aggiuntivi se i soggetti da esse vigilati sono pertinenti ai lavori del collegio. Un'autorità non membro può comunque richiedere al collegio tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza (paragrafo 4).
Le funzioni del collegio
Il paragrafo 5 delimita le funzioni del collegio con precisione, distinguendole dalle competenze autonome delle singole autorità:
Il funzionamento: accordo scritto e presidenza ABE
Il paragrafo 6 impone che l'istituzione e il funzionamento del collegio siano disciplinati da un accordo scritto tra tutti i membri. L'accordo regola in dettaglio: procedure di voto (da coordinare con l'art. 120, paragrafo 3), ordine del giorno, frequenza delle riunioni, termini minimi per l'esame della documentazione, modalità di comunicazione. L'accordo può anche prevedere collegi separati per singole cripto-attività o gruppi di cripto-attività, utile quando un emittente ha più token significativi con profili di rischio diversi.
Il paragrafo 7 attribuisce all'ABE la presidenza di ogni collegio, con compiti operativi di coordinamento: stabilisce le procedure interne, coordina tutte le attività, indice e presiede le riunioni, tiene i membri informati in anticipo sulle questioni in discussione, e comunica tempestivamente decisioni e risultati.
Standardizzazione tramite norme tecniche di regolamentazione
Il paragrafo 8 affida all'ABE, in cooperazione con ESMA e BCE, l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per precisare: i criteri per determinare quali CASP, piattaforme di negoziazione, prestatori di pagamento e custodi siano «i più rilevanti» ai fini dell'inclusione nel collegio; le condizioni per cui un token si considera «utilizzato su vasta scala»; le modalità pratiche di funzionamento del collegio. Le RTS devono essere presentate alla Commissione entro il 30 giugno 2024 e sono adottate ai sensi del regolamento ABE 1093/2010.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la funzione del collegio di vigilanza rispetto ai poteri propri dell'ABE sugli emittenti di ART significativi?
Il collegio ha funzione consultiva e di coordinamento, non sostitutiva. I poteri di vigilanza diretta rimangono in capo all'ABE. Il collegio elabora pareri non vincolanti sulle misure di vigilanza, coordina lo scambio di informazioni e può concordare affidamenti volontari di compiti. L'ABE deve tenere conto del parere del collegio ma non è vincolata ad adeguarvisi.
Entro quanto tempo deve essere istituito il collegio dopo la classificazione come significativo?
L'ABE deve istituire il collegio entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificazione come significativo (ai sensi degli artt. 43, 44, 56 o 57 MiCA). Il termine è perentorio e riflette l'esigenza di attivare subito il coordinamento di vigilanza rafforzata che accompagna la qualifica di significativo.
La BCE fa parte del collegio solo per i token in euro?
La BCE è membro del collegio per tutti i token significativi, indipendentemente dalla valuta di riferimento. Le banche centrali nazionali sono invece incluse quando l'emittente è stabilito in uno Stato membro non euro o quando il token fa riferimento a una valuta ufficiale non euro. La distinzione riflette le competenze monetarie rispettive della BCE e delle banche centrali nazionali.
Un'autorità nazionale può partecipare ai lavori del collegio anche se non è membro formale?
Le autorità non membri non possono partecipare alle riunioni come tali, ma possono chiedere al collegio le informazioni pertinenti all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza (paragrafo 4). L'ABE può anche invitare altre autorità a entrare nel collegio come membri aggiuntivi se i soggetti vigilati sono rilevanti per i lavori del collegio (paragrafo 3).
L'accordo scritto tra i membri del collegio è obbligatorio?
Sì. Il paragrafo 6 prevede che l'istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'accordo deve disciplinare almeno: procedure di voto, procedure per l'ordine del giorno, frequenza delle riunioni, termini minimi per l'esame della documentazione, modalità di comunicazione tra i membri.