Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'esclusione della distribuzione di energia elettrica e gas: una scelta di sistema
L'articolo 35 del D.Lgs. 201/2022 introduce un'esclusione totale per due settori di assoluta rilevanza economica e infrastrutturale: la distribuzione dell'energia elettrica e la distribuzione del gas naturale. Per questi servizi, il Testo unico semplicemente non si applica: la disciplina rimane quella delle rispettive normative di settore, attuative del diritto dell'Unione europea.
La scelta del legislatore è motivata dalla particolarità di questi due settori. La distribuzione di energia elettrica e di gas naturale è disciplinata da un articolato sistema di direttive europee che formano il cosiddetto «pacchetto energia» dell'Unione europea, recepite in Italia attraverso normative settoriali specifiche (per l'energia elettrica, il D.Lgs. 79/1999 e successive modificazioni; per il gas naturale, il D.Lgs. 164/2000). Questi settori sono interamente regolati da ARERA, che determina le metodologie tariffarie, i livelli di qualità del servizio, le procedure di gara per il rinnovo delle concessioni di distribuzione e le condizioni di accesso alle reti. Si tratta di un sistema regolatorio di elevata specializzazione tecnica, in continuo sviluppo per l'attuazione degli obiettivi europei di transizione energetica.
La distribuzione come servizio in concessione a rete regolata
La distribuzione di energia elettrica e di gas naturale è organizzata in Italia in regime di concessione pubblica, assegnata per ambiti territoriali definiti a livello nazionale (per l'energia elettrica) o per ambiti locali aggregati in bacini di gara (per il gas naturale). I processi di gara per la distribuzione del gas naturale - denominati «gare ATEM» (Ambiti Territoriali Minimi) - sono disciplinati da un complesso normativo settoriale specifico (D.Lgs. 164/2000, D.M. 226/2011 e successive disposizioni) che prevede regole proprie sulle condizioni di gara, sulla valutazione delle offerte, sui beni di proprietà dell'ente locale (reti, impianti) e sulle condizioni di subentro. Applicare sopra questo sistema le disposizioni generali del D.Lgs. 201/2022 creerebbe conflitti normativi difficilmente risolvibili.
Implicazioni per gli operatori del settore
Per i distributori di energia elettrica (come il gruppo Enel Distribuzione, e i distributori locali) e per i distributori di gas naturale (come i principali operatori nazionali e le società locali), l'articolo 35 garantisce certezza normativa: le regole del gioco restano quelle delle normative di settore, che conoscono bene, senza applicazione di ulteriori strati di disciplina generale. Per gli enti locali, l'esclusione significa che eventuali rapporti relativi alle reti di distribuzione dell'energia o del gas (es. le procedure di gara ATEM per il gas) non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 201/2022 sulle modalità di affidamento, sulla durata, sulla relazione motivata di cui all'articolo 14 o sulla motivazione qualificata dell'in house di cui all'articolo 17.
Casi pratici
Caso 1: Comune che bandisce una gara ATEM per la distribuzione del gas: quale normativa applicare?
Il Comune di Alfa, capofila dell'Ambito Territoriale Minimo per la distribuzione del gas naturale, deve indire la gara per l'affidamento della concessione di distribuzione. L'ufficio legale si chiede se debba applicare le disposizioni del D.Lgs. 201/2022 (relazione motivata ex art. 14, stand-still per l'in house, ecc.) o le norme settoriali del D.M. 226/2011. L'articolo 35 del Testo unico risponde in modo inequivoco: la distribuzione del gas naturale è esclusa dal campo di applicazione del decreto. Il Comune applica esclusivamente la normativa settoriale sulle gare ATEM, le cui regole sono fissate dal Ministero delle imprese e del made in Italy e da ARERA.
Caso 2: Distributore di energia elettrica che contesta l'applicazione del Testo unico
Un ente locale tenta di applicare le disposizioni dell'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 (verifiche periodiche sulla gestione) al contratto di concessione di distribuzione dell'energia elettrica gestito dalla società Alfa Energia S.p.A. Quest'ultima contesta che il settore della distribuzione di energia elettrica è espressamente escluso dall'articolo 35 del Testo unico, e che la vigilanza sulla qualità del servizio è di competenza esclusiva di ARERA ai sensi del D.Lgs. 79/1999 e della relativa regolazione di settore. Il comune prende atto dell'esclusione e indirizza le proprie richieste informative direttamente ad ARERA, che è l'unico organo competente a monitorare la qualità del servizio di distribuzione elettrica.
Caso 3: Comune che vorrebbe applicare tariffe agevolate alla distribuzione del gas: esclusione dalla disciplina
L'Amministrazione comunale di Beta propone di introdurre tariffe agevolate per i cittadini in difficoltà economica nella distribuzione del gas naturale, richiamando l'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 201/2022. Il responsabile del procedimento verifica che la distribuzione del gas è esclusa dal campo di applicazione del Testo unico ai sensi dell'articolo 35. Le tariffe di distribuzione del gas naturale sono determinate da ARERA secondo le proprie metodologie regolamentari: il Comune non ha competenza a modificarle o a introdurre agevolazioni autonomamente. Le politiche tariffarie sociali nel settore gas devono essere perseguite attraverso gli strumenti predisposti a livello nazionale (bonus sociale energia, agevolazioni ISEE).
Domande frequenti
Le gare per la distribuzione del gas naturale (gare ATEM) seguono le regole del D.Lgs. 201/2022?
No. L'articolo 35 esclude espressamente la distribuzione del gas naturale dal campo di applicazione del Testo unico sui servizi pubblici locali. Le gare ATEM sono disciplinate dal D.Lgs. 164/2000, dal D.M. 226/2011 e dalle disposizioni ARERA. Il D.Lgs. 201/2022 non si applica né alla procedura di gara né alle modalità di affidamento né al contratto di concessione.
Perché la distribuzione di energia e gas è esclusa dal Testo unico?
Perché questi settori sono disciplinati da un sistema regolatorio europeo specializzato (direttive energia del cosiddetto «pacchetto energia» dell'UE) e da una regolazione nazionale affidata ad ARERA, che ha competenza esclusiva su tariffe, qualità e modalità di affidamento. Applicare sopra questo sistema la disciplina generale del D.Lgs. 201/2022 creerebbe antinomie normative e incertezze operative difficilmente gestibili.
ARERA è comunque competente per la distribuzione di energia e gas anche dopo il D.Lgs. 201/2022?
Sì, con piena competenza. L'articolo 35 esclude questi settori dal Testo unico, lasciando intatta la competenza regolatoria di ARERA su tariffe, qualità del servizio, condizioni di accesso alle reti, procedure di gara e vigilanza sui gestori. Il D.Lgs. 201/2022 non modifica in alcun modo le competenze di ARERA nei settori della distribuzione di energia elettrica e gas naturale.
I beni patrimoniali della rete del gas (proprietà del comune) sono soggetti all'articolo 21 del Testo unico?
No. L'esclusione dell'articolo 35 è totale e riguarda anche le disposizioni sui beni patrimoniali (articolo 21). Le reti di distribuzione del gas di proprietà comunale sono soggette alla disciplina di settore: il D.M. 226/2011 prevede apposite regole sul valore di rimborso delle reti al gestore uscente (il cosiddetto VIR - Valore di Rimborso Industriale), che è il meccanismo analogo all'indennizzo previsto dall'articolo 19 del Testo unico.