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Art. 20 D.Lgs. 201/2022 — Tutele sociali

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Art. 20 D.Lgs. 201/2022 — Tutele sociali

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici. articolo precedente articolo successivo