Art. 100 Reg. (UE) 2023/1114 — Segreto d’ufficio
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto d’ufficio, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari o per casi disciplinati dal diritto tributario o penale nazionale.
2. L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di atti legislativi dell’Unione o nazionali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 100 Reg. (UE) 2024/1689 — Sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a istituzioni, organi e organismi dell'Unione
- Art. 100 Cod. Amb. — reti fognarie
- Art. 100 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Art. 100 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
- Art. 100 D.Lgs. 42/2004 — Rinvio a norme generali
- Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della