Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 201/2022 – Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il terzo gradino: obblighi di servizio senza esclusività
L'articolo 12 del D.Lgs. 201/2022 introduce il terzo strumento nella sequenza progressiva di intervento pubblico nel mercato dei servizi: dopo il sostegno agli utenti (art. 11) e prima dell'affidamento esclusivo a un singolo operatore (artt. 14 ss.), si collocano gli obblighi di servizio pubblico imposti agli operatori privati che liberamente operano nel mercato senza restrizioni del numero. Questa soluzione consente di garantire le esigenze di servizio pubblico - continuità, accessibilità, qualità, non discriminazione - senza creare posizioni monopolistiche o ridurre la concorrenza nel mercato.
Il meccanismo degli obblighi di servizio pubblico
L'obbligo di servizio pubblico (OSP) è uno strumento tipico del diritto europeo dei servizi di interesse economico generale: anziché affidarsi a un unico gestore con diritti esclusivi, l'ente pubblico impone a tutti gli operatori presenti sul mercato il rispetto di determinati standard qualitativi, tariffari o di copertura territoriale, eventualmente riconoscendo compensazioni economiche per i costi netti dell'obbligo. Il regime degli OSP è disciplinato in modo dettagliato dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare dalla cosiddetta «Altmark giurisprudenza» e dal regolamento SGEI del 2011, che fissano le condizioni alle quali le compensazioni non costituiscono aiuti di Stato: in sintesi, l'operatore deve essere scelto con procedura trasparente, gli OSP devono essere chiaramente definiti, la compensazione non deve eccedere i costi netti sostenuti e i parametri di calcolo devono essere predeterminati.
Il rapporto con la deliberazione di istituzione
La scelta di ricorrere agli OSP anziché all'affidamento esclusivo deve risultare dalla deliberazione di istituzione del servizio di cui all'art. 10, comma 5. In questa deliberazione, l'ente deve indicare sia gli obblighi imposti agli operatori sia le eventuali compensazioni economiche previste e i criteri per la loro determinazione. Questo vincolo di trasparenza è essenziale: garantisce che gli operatori di mercato sappiano preventivamente a quali condizioni possono accedere al mercato e quali compensazioni sono previste per l'adempimento degli obblighi, riducendo l'incertezza e abbassando le barriere all'ingresso.
Quando gli OSP sono preferibili all'affidamento esclusivo
Il decreto non stabilisce un ordine di preferenza assoluto tra OSP e affidamento esclusivo, ma impone all'ente locale di verificare se gli OSP siano sufficienti prima di procedere all'affidamento esclusivo. Gli OSP sono preferibili quando: il mercato è sufficientemente concorrenziale da garantire la qualità del servizio anche in presenza di obblighi aggiuntivi; i costi dell'obbligo sono limitati e le compensazioni non distorcono in modo significativo la concorrenza; la pluralità di operatori è un valore in sé per la qualità e l'innovazione del servizio. L'affidamento esclusivo è invece preferibile quando le caratteristiche tecniche del servizio richiedono investimenti specifici che non possono essere remunerati in un mercato aperto, o quando la concorrenza tra più operatori determinerebbe duplicazioni costose o inefficienze.
Il nesso con la normativa europea sugli aiuti di Stato
Il riferimento alle «eventuali compensazioni economiche» nella deliberazione di istituzione non è casuale: le compensazioni per gli OSP sono soggette alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Le compensazioni erogate nel rispetto delle condizioni fissate dalla Commissione europea sono esenti da notifica preventiva; quelle che non rispettano tali condizioni devono essere notificate e autorizzate prima dell'erogazione. L'ente locale che intende riconoscere compensazioni agli operatori per l'adempimento degli OSP deve dunque verificare la conformità della misura alla normativa UE, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico del Ministero competente.
Casi pratici
Caso 1: Obbligo di servizio notturno imposto alle farmacie private
Il Comune di Borgonovo verifica che il mercato farmaceutico del proprio territorio è pienamente concorrenziale: operano sei farmacie private in grado di soddisfare i bisogni ordinari della popolazione. Tuttavia, l'istruttoria rileva che nessuna farmacia garantisce il servizio nelle ore notturne e nei festivi in modo continuativo. Il Comune, anziché istituire una farmacia pubblica, impone un turno di guardia notturno e festivo obbligatorio a rotazione tra tutte le farmacie (obbligo di servizio), riconoscendo una compensazione economica a copertura dei costi netti documentati. La misura è comunicata nella deliberazione di istituzione con indicazione dei parametri di calcolo della compensazione.
Caso 2: OSP di copertura delle aree rurali nel trasporto a chiamata
La Provincia di Miramare rileva che gli operatori privati di trasporto a chiamata non coprono le frazioni rurali più remote, che vengono escluse dal mercato perché non remunerative. Anziché affidare il servizio in via esclusiva a un unico gestore, la Provincia impone a tutti gli operatori di trasporto a chiamata autorizzati a operare nel territorio l'obbligo di accettare prenotazioni dalle frazioni rurali almeno una volta al giorno per fascia oraria, riconoscendo una compensazione chilometrica per i tratti non remunerativi. L'effetto è la copertura universale del territorio senza creare monopoli locali.
Caso 3: Verifica preliminare sugli OSP prima dell'affidamento in house
Il Comune di Fondovalle sta valutando l'affidamento in house del servizio di raccolta differenziata porta a porta alle zone periferiche, poco servite dall'operatore di mercato esistente. Prima di procedere all'affidamento in house, l'ufficio servizi pubblici verifica, come prescritto dall'art. 12, se gli obblighi di servizio pubblico - estensione del perimetro di raccolta alle zone periferiche con compensazione per i costi aggiuntivi - siano sufficienti a garantire il servizio senza restringere il numero di operatori. Dall'analisi emerge che l'operatore esistente sarebbe disponibile ad accettare l'estensione del servizio con una compensazione adeguata: il Comune sceglie gli OSP anziché l'affidamento in house, risparmiando i costi di costituzione di una nuova società.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra obblighi di servizio pubblico e affidamento esclusivo?
Con gli obblighi di servizio pubblico (art. 12), tutti gli operatori che operano liberamente sul mercato sono tenuti a rispettare determinati standard (continuità, copertura, tariffe massime), senza restrizione del numero di soggetti abilitati. Con l'affidamento esclusivo (artt. 14-17), il servizio è riservato a uno o pochi operatori selezionati dall'ente, con esclusione degli altri dal mercato. Gli OSP sono meno restrittivi della concorrenza e vanno verificati prima di procedere all'affidamento esclusivo.
Le compensazioni economiche per gli OSP richiedono una procedura di gara?
Dipende dall'importo e dalla struttura della compensazione. Se la compensazione è conforme alle condizioni stabilite dalla normativa europea (parametri predeterminati, nessuna sovracompensazione, operatori selezionati con procedura trasparente), può essere erogata senza gara. Se invece supera le soglie o non rispetta le condizioni di esenzione, occorre notificare la misura alla Commissione europea o ricorrere a una procedura competitiva per la selezione degli operatori beneficiari.
L'ente locale può imporre OSP a tutti gli operatori del mercato senza selezionarli?
Sì, questa è la caratteristica distintiva degli OSP rispetto all'affidamento: gli obblighi si applicano a tutti gli operatori presenti sul mercato, senza restrizione del numero. L'ente non sceglie un unico operatore, ma fissa le regole del gioco che tutti devono rispettare per operare nel settore. La deliberazione di istituzione deve indicare chiaramente gli obblighi e le eventuali compensazioni.
Se il mercato non rispetta gli OSP, l'ente può procedere all'affidamento esclusivo?
Sì. Se gli operatori di mercato non sono in grado di rispettare gli obblighi di servizio pubblico imposti, o se le compensazioni necessarie per renderli adempimenti sono economicamente insostenibili, l'ente può concludere che gli OSP non sono sufficienti e procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità degli artt. 14-17 (gara, società mista, in house). L'esito negativo degli OSP deve comunque risultare dalla deliberazione di istituzione.