Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 201/2022 – Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell’ articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l’applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell’efficienza e del confronto concorrenziale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l’industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l’indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione di coordinamento interistituzionale
L'articolo 9 del D.Lgs. 201/2022 disciplina le misure di coordinamento orizzontale e verticale tra i diversi livelli di governo coinvolti nella gestione dei servizi pubblici locali. Se gli articoli 7 e 8 definiscono il ruolo delle autorità di regolazione nei confronti dei gestori, l'articolo 9 organizza i rapporti tra enti pubblici (enti locali, province, regioni) nell'ottica della massimizzazione dell'efficienza e della qualità dei servizi.
Il ruolo delle province come snodo tecnico-amministrativo
Il comma 1 conferma e valorizza il ruolo delle province come soggetti di supporto agli enti locali in materia di servizi pubblici. Le province svolgono funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del proprio territorio, in attuazione dell'art. 1, comma 85, lett. d) della legge 56/2014 (la cosiddetta «legge Delrio»). Questo ruolo è particolarmente prezioso per i comuni di piccole dimensioni, privi delle competenze tecniche necessarie per predisporre bandi di gara complessi, analizzare piani economico-finanziari o negoziare contratti di servizio adeguati. La provincia funge dunque da centro di competenza condiviso tra i comuni del proprio territorio, riducendo le asimmetrie informative rispetto ai grandi gestori.
I protocolli regionali: strumenti di governance concorrenziale
Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome possano formulare e deliberare protocolli, elaborati sulla base di uno schema tipo definito in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti autorità di regolazione. Lo scopo di questi protocolli è favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale tra gestori. Si tratta di strumenti di soft law regionale che non impongono obblighi direttamente ai gestori, ma costruiscono un quadro di riferimento condiviso per la valutazione delle performance, facilitando il benchmarking tra gestori di diverse aree geografiche e stimolando il miglioramento continuo. Le regioni possono coinvolgere le proprie agenzie di regolazione, ove istituite.
L'industrializzazione dei servizi e la riduzione dei costi
Il comma 3 affida alle regioni e alle province autonome il compito di sostenere l'«industrializzazione» dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi per cittadini e collettività. Il termine «industrializzazione» allude alla necessità di superare modelli di gestione frammentati, artigianali e poco efficienti, favorendo l'adozione di processi produttivi standardizzati, economie di scala e di scopo, e il concorso dei privati agli investimenti infrastrutturali. La riduzione dei costi è anche una misura di coordinamento della finanza pubblica: minori costi a carico della collettività significano minori trasferimenti pubblici ai gestori, con effetti positivi sui bilanci degli enti locali. Le regioni possono perseguire questi obiettivi attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, promozione del confronto competitivo e miglioramento della qualità e dell'efficienza. A tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenendo conto dei protocolli di cui al comma 2.
La collaborazione come fattore di qualità
Il filo conduttore dell'art. 9 è la collaborazione istituzionale come fattore di qualità: solo attraverso una cooperazione strutturata tra enti di diverso livello è possibile costruire la base informativa e le competenze necessarie per una governance efficiente dei servizi pubblici locali. Questo orientamento si colloca in continuità con i principi dell'art. 3 (trasparenza, efficienza, sviluppo sostenibile) e con gli strumenti di aggregazione dell'art. 5, contribuendo a un sistema di governance che sia al tempo stesso decentrato nella gestione e coordinato nella regolazione.
Casi pratici
Caso 1: La Provincia supporta un piccolo comune nella predisposizione di una gara complessa
Il Comune di Alpeverde, 3.000 abitanti, deve rinnovare l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Privo di un ufficio tecnico specializzato, si rivolge alla Provincia ai sensi dell'art. 9, comma 1, che eroga assistenza tecnica nella redazione del capitolato, nell'analisi del piano economico-finanziario e nella valutazione delle offerte. La Provincia, avvalendosi di un ufficio tecnico condiviso con altri comuni, predispone la documentazione di gara in tempi rapidi e a costi contenuti, evitando al Comune di ricorrere a costose consulenze esterne.
Caso 2: Protocollo regionale per il benchmarking delle gestioni idriche
La Regione Campoverde adotta un protocollo ai sensi dell'art. 9, comma 2, che prevede la pubblicazione annuale di un report comparativo sulla performance dei gestori idrici del territorio regionale, basato su indicatori di qualità e di efficienza predefiniti in accordo con ARERA. Il protocollo consente agli enti locali di valutare se il proprio gestore sia in linea con le best practice regionali e di negoziare miglioramenti nel contratto di servizio. Alfa S.p.A., che risulta tra i gestori meno efficienti del campione regionale, è spinta dagli enti affidanti ad avviare un piano di efficientamento operativo.
Caso 3: Accordo regione-enti locali per l'efficientamento del trasporto scolastico
La Regione Pianoverde e i venti comuni della Valle del Sole stipulano un accordo ai sensi dell'art. 9, comma 3, per razionalizzare il servizio di trasporto scolastico. L'accordo prevede l'aggregazione delle gare per i percorsi intermunicipali, l'acquisto collettivo di pullmini elettrici tramite centrale di committenza regionale, e il coinvolgimento di un operatore privato negli investimenti per la ricarica dei veicoli. Il risultato è una riduzione del costo per passeggero del 22% e un miglioramento della puntualità del servizio.
Domande frequenti
Le province hanno un ruolo operativo o solo di supporto nella gestione dei servizi pubblici locali?
Le province svolgono un ruolo di supporto tecnico-amministrativo: raccolgono ed elaborano dati, prestano assistenza tecnica agli enti locali e, ai sensi dell'art. 5, comma 4, svolgono funzioni di coordinamento in relazione ai provvedimenti disciplinati dal decreto. Non hanno funzioni di gestione diretta dei servizi né funzioni regolatorie, che restano in capo agli enti locali titolari del servizio o alle autorità di regolazione.
I protocolli regionali previsti dall'art. 9, comma 2, sono vincolanti per gli enti locali?
No. I protocolli regionali sono strumenti di soft law: definiscono indicatori e parametri di riferimento per la valutazione dell'efficienza e della qualità, ma non impongono obblighi giuridicamente cogenti agli enti locali. La loro efficacia dipende dalla volontà degli enti di adottarli come riferimento nelle proprie scelte di governance e dalla coerenza con le linee guida delle autorità di regolazione nazionali.
Cosa si intende per 'industrializzazione' dei servizi pubblici locali?
Il termine indica il superamento di modelli di gestione frammentati e poco efficienti attraverso l'adozione di processi produttivi standardizzati, economie di scala, tecnologie innovative e maggiore professionalizzazione della gestione. L'industrializzazione non implica necessariamente privatizzazione: può essere perseguita anche da gestori pubblici o in house che adottino criteri di gestione imprenditoriali.
Le regioni possono stipulare accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 9, comma 3?
Sì. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome possano stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali 'e altri soggetti interessati'. Rientrano in questa categoria anche i soggetti privati coinvolti negli investimenti infrastrutturali, come finanziatori di project finance, operatori economici del settore o fondazioni bancarie che contribuiscano al finanziamento delle infrastrutture dei servizi pubblici locali.