Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 201/2022 – Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.
2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.
3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.
5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il perimetro del servizio pubblico: una scelta non automatica
L'articolo 10 del D.Lgs. 201/2022 disciplina la fase preliminare e fondamentale del ciclo di vita dei servizi pubblici locali: la decisione se istituire un servizio pubblico ovvero affidarsi all'iniziativa privata o all'autonoma organizzazione dei cittadini. Si tratta di una norma di grande rilevanza sistematica, perché chiarisce che la qualificazione di un'attività come «servizio pubblico locale» non è automatica né meramente discrezionale, ma richiede un processo istruttorio strutturato e motivato.
Il comma 1: i SIEG di fonte legale
Il primo comma distingue i SIEG di fonte legale - quelli che la legge attribuisce agli enti locali come obblighi di servizio - da quelli che gli enti locali possono istituire facoltativamente. I SIEG obbligatori per legge comprendono, tipicamente, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, il servizio idrico integrato, il trasporto pubblico locale in taluni contesti, e altri servizi disciplinati da normative settoriali specifiche. Per questi servizi, l'ente locale non ha discrezionalità sull'an dell'istituzione, ma mantiene discrezionalità sul quomodo (modalità di gestione).
Il comma 2 e il principio di sussidiarietà orizzontale
Il comma 2 applica il principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione: gli enti locali devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini - singoli e associati - e delle imprese, anche con agevolazioni e semplificazioni. Questo significa che, prima di istituire un servizio pubblico, l'ente deve verificare se il bisogno della comunità possa essere soddisfatto dall'iniziativa privata. Non si tratta di una preferenza ideologica per il mercato, ma di un vincolo procedurale: senza una verifica negativa dell'autonoma iniziativa privata, l'istituzione del servizio pubblico è priva della necessaria giustificazione.
Il comma 3: la facoltà di istituire nuovi SIEG locali
Il comma 3 conferisce agli enti locali la facoltà di istituire SIEG locali diversi da quelli già previsti dalla legge, «che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali». Si tratta di un potere discrezionale ampio, ma non illimitato: la sua legittimità dipende dall'esito dell'istruttoria prevista dal comma 4. Esempi di SIEG locali facoltativi possono essere: servizi di assistenza alla persona non coperti da obblighi di legge, servizi di mobilità innovativa, servizi di accesso a infrastrutture digitali in zone rurali.
L'istruttoria del comma 4: il cuore procedurale della norma
Il comma 4 è la disposizione più innovativa dell'articolo. Prima di istituire un nuovo SIEG locale facoltativo, l'ente deve condurre un'istruttoria basata su un «effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili», da cui risulti che la prestazione del servizio da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o dei cittadini organizzati è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni locali. L'istruttoria deve essere genuina e non meramente formale: deve analizzare concretamente il mercato locale, verificare l'offerta privata esistente, esaminare le condizioni di accessibilità, continuità e qualità offerte dal mercato libero e confrontarle con le esigenze della comunità. Un'istruttoria superficiale o assente espone la deliberazione di istituzione a impugnativa da parte di operatori privati che avrebbero potuto fornire il servizio.
La deliberazione di istituzione e la consultazione pubblica
Il comma 5 impone che la deliberazione di istituzione del servizio dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4. La motivazione deve quindi essere sostanziale, non burocratica: deve illustrare perché il mercato è inidoneo e perché l'intervento pubblico è necessario. Facoltativamente, la deliberazione può essere preceduta da una consultazione pubblica - strumento di democrazia partecipativa che rafforza la legittimità della scelta politica e consente di raccogliere informazioni utili sull'offerta privata esistente.
Casi pratici
Caso 1: Istruttoria preventiva sull'istituzione di un servizio di bike-sharing
Il Comune di Torregrande valuta l'istituzione di un servizio pubblico di bike-sharing. Prima di deliberare, conduce l'istruttoria prevista dall'art. 10, comma 4: verifica che nel territorio comunale operino già due operatori privati di bike-sharing, uno dei quali copre il 70% delle zone urbane con tariffe inferiori a quelle previste nel progetto comunale. Dall'istruttoria emerge che il mercato è in grado di soddisfare i bisogni di mobilità sostenibile della comunità senza intervento pubblico. Il Comune rinuncia all'istituzione del SIEG e promuove invece iniziative di sostegno ai privati ai sensi dell'art. 11 (voucher agli utenti a basso reddito).
Caso 2: Deliberazione di istituzione di un servizio di connettività digitale nelle frazioni rurali
Il Comune di Altavalle, in zona montana, delibera l'istituzione di un SIEG locale di accesso a internet a banda larga nelle frazioni rurali del territorio, ai sensi dell'art. 10, comma 3. L'istruttoria documenta che nessun operatore di mercato offre connettività adeguata in queste aree, a causa della scarsa redditività della copertura delle frazioni montane. La delibera di istituzione dà conto dell'istruttoria, citando le verifiche effettuate con gli operatori privati e i dati dell'AGCOM sulle aree bianche. Il Consiglio comunale approva la delibera dopo una consultazione pubblica, con il voto favorevole anche delle associazioni di categoria locali.
Caso 3: Impugnativa di una delibera di istituzione priva di adeguata istruttoria
Il Comune di Fondovalle delibera l'istituzione di un servizio pubblico di lavangheria industriale per strutture sanitarie locali, senza condurre l'istruttoria prescritta dall'art. 10, comma 4. Operatore Beta, già attivo nel settore con un'offerta a prezzi competitivi, impugna la delibera davanti al TAR sostenendo che l'ente non ha dimostrato l'inadeguatezza del mercato. Il TAR annulla la delibera: la motivazione si limitava a generiche considerazioni sull'opportunità del servizio pubblico, senza il confronto effettivo tra le soluzioni possibili richiesto dal decreto.
Domande frequenti
Un ente locale può istituire qualsiasi servizio pubblico locale che ritenga utile?
No. L'ente locale può istituire SIEG locali non previsti dalla legge solo se l'istruttoria dimostra che il mercato o l'autonoma iniziativa dei privati non è in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni della comunità (art. 10, commi 3 e 4). In assenza di questa verifica, la deliberazione di istituzione è illegittima e impugnabile.
La consultazione pubblica prevista dal comma 5 è obbligatoria?
No, è facoltativa. Il comma 5 prevede che la deliberazione 'può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione'. L'ente ha discrezionalità nella scelta, ma avviare una consultazione pubblica rafforza la legittimità democratica della decisione e può fornire informazioni utili sull'offerta privata esistente, riducendo il rischio di istruttorie incomplete.
Quali elementi deve contenere l'istruttoria prevista dall'art. 10, comma 4?
L'istruttoria deve essere basata su un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili e deve dimostrare che la prestazione del servizio da parte di imprese liberamente operanti sul mercato o di cittadini organizzati è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni. In pratica: analisi dell'offerta privata esistente, verifica delle condizioni di accessibilità, continuità, qualità e prezzo del mercato, e confronto con gli standard ritenuti necessari dalla comunità.
Il principio di sussidiarietà orizzontale del comma 2 si applica anche ai SIEG obbligatori per legge?
Per i SIEG obbligatori per legge (comma 1), l'ente non ha discrezionalità sull'istituzione del servizio: l'obbligo deriva dalla legge. Il principio di sussidiarietà orizzontale opera invece nella scelta delle modalità di organizzazione e gestione: anche per i SIEG obbligatori, l'ente deve favorire dove possibile l'autonoma iniziativa dei privati, ad esempio attraverso la gara a evidenza pubblica anziché la gestione diretta.