Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 91 Reg. (UE) 2022/2065 – Riesame

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese. Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:

a) sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento;

b) sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

2. Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione riguarda in particolare:

a) l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

b) il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali;

c) l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46;

d) la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese;

e) l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione;

f) l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

3. Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

4. Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

5. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.

6. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.

7. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.

In sintesi

  • La Commissione è tenuta a effettuare valutazioni periodiche del DSA: entro il 17 novembre 2025 una valutazione su VLOP/VLOSE e interazioni con altri atti UE; entro il 17 novembre 2027 (e poi ogni 5 anni) una valutazione complessiva.
  • La valutazione quinquennale copre l'impatto sulle PMI, il mercato interno transfrontaliero, l'efficacia dei meccanismi di vigilanza, e l'impatto sulla libertà di espressione e di informazione.
  • La Commissione valuta anche il funzionamento del Comitato europeo per i servizi digitali e il meccanismo di contributo di vigilanza (art. 43), con relazione entro il 18 febbraio 2027.
  • Le relazioni possono essere corredate di proposte di modifica del Regolamento, consentendo un adeguamento evolutivo alle tecnologie emergenti.
  • La valutazione tiene conto delle posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio, delle PMI, dei nuovi concorrenti e delle relazioni annuali dei coordinatori dei servizi digitali (art. 55).
Indice dei contenuti

Il riesame del DSA: un regolamento «vivente» in un settore in rapida evoluzione

L'articolo 91 del DSA disciplina la revisione periodica del Regolamento da parte della Commissione europea. Si tratta di una clausola di riesame («review clause») analoga a quella presente in molti atti legislativi UE di recente generazione, particolarmente necessaria in un settore - quello dei servizi digitali - caratterizzato da un'evoluzione tecnologica e di mercato estremamente rapida. Il rischio che il DSA possa diventare obsoleto rispetto ai nuovi modelli di business, alle nuove tecnologie (come l'intelligenza artificiale generativa) e ai nuovi rischi sistemici è reale; l'articolo 91 costruisce un meccanismo istituzionale per affrontarlo.

L'obbligo di riesame non è meramente dichiarativo: impone alla Commissione scadenze precise, definisce il contenuto minimo delle valutazioni, e prevede la possibilità - anzi, la raccomandazione implicita - di presentare proposte di modifica del Regolamento qualora le valutazioni rivelino carenze o la necessità di aggiornamenti.

Il calendario delle valutazioni: tre scadenze principali

L'articolo 91 prevede tre momenti distinti di valutazione, con scadenze e contenuti diversi.

La prima valutazione (par. 1, secondo comma) doveva essere presentata entro il 17 novembre 2025 e riguarda due aspetti specifici:

  • L'applicazione dell'articolo 33, ovvero l'ambito di applicazione degli obblighi della Sezione 5 ai fornitori designati come VLOP/VLOSE: la Commissione deve valutare se le soglie (45 milioni di utenti UE) e i meccanismi di designazione stiano funzionando correttamente, se vi siano lacune (ad esempio servizi emergenti che sfuggono alla designazione pur avendo impatto sistemico) e se l'ambito debba essere ampliato o ristretto.
  • L'interazione del DSA con gli altri atti giuridici UE richiamati dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, in particolare il coordinamento con il GDPR (Reg. 2016/679), il Digital Markets Act (Reg. 2022/1925), la Direttiva sul copyright (2019/790), la Direttiva sull'e-commerce (2000/31/CE, in fase di abrogazione), e la futura normativa sull'intelligenza artificiale.

La seconda valutazione (par. 2), da presentare entro il 17 novembre 2027 e poi ogni cinque anni, è la valutazione complessiva del DSA, con un perimetro molto più ampio (si veda il paragrafo successivo).

La terza valutazione specifica (par. 7), entro il 18 febbraio 2027, riguarda il funzionamento del Comitato europeo per i servizi digitali e il meccanismo di contributo di vigilanza dell'articolo 43.

Il contenuto della valutazione quinquennale

Il paragrafo 2 elenca i temi che la valutazione quinquennale deve obbligatoriamente coprire:

  • Lettera a: i risultati della prima valutazione (art. 33 e interazione con altri atti), per verificare se le correzioni eventualmente apportate abbiano prodotto i risultati attesi.
  • Lettera b: il contributo del DSA all'approfondimento del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare la fornitura transfrontaliera. Il DSA mira a creare un unico mercato digitale UE; la valutazione deve misurare se questo obiettivo stia venendo raggiunto o se persistano frammentazioni normative nazionali.
  • Lettera c: l'applicazione delle disposizioni chiave - articoli 13 (obblighi di trasparenza generali), 16 (notice and action), 20 (sistema interno di gestione dei reclami), 21 (risoluzione extragiudiziale), 45 (codici di condotta) e 46 (protocolli di crisi). Si tratta delle norme operative del Regolamento; la valutazione deve misurarne l'efficacia pratica.
  • Lettera d: la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e microimprese. Anche se escluse dagli obblighi principali dall'articolo 19, alcune prescrizioni si applicano a tutti; la valutazione deve verificare se il carico normativo residuo sia proporzionato.
  • Lettera e: l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione, con particolare attenzione alla cooperazione tra CSD, Commissione e Comitato europeo per i servizi digitali.
  • Lettera f: l'impatto del DSA sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione (art. 11 della Carta). Questo tema è politicamente sensibile: critici da posizioni diverse contestano che il DSA possa portare sia a troppa censura (se le piattaforme rimuovono contenuti legali per eccesso di cautela) sia a troppa poca tutela (se i meccanismi di notice and action non funzionano). La valutazione deve fornire evidenza empirica su questo punto.

Fonti e metodo della valutazione

Il paragrafo 5 impone agli Stati membri e al Comitato europeo per i servizi digitali di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione, su richiesta. Il paragrafo 6 precisa che la Commissione tiene conto delle posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio, e di «altri organismi o fonti pertinenti», con particolare attenzione alle PMI e alla posizione dei «nuovi concorrenti» (start-up e operatori emergenti che potrebbero essere penalizzati da obblighi di compliance sproporzionati).

Il paragrafo 4 individua un'ulteriore fonte specifica: le relazioni annuali dei CSD previste dall'articolo 55. Queste relazioni - che documentano il numero e l'oggetto degli ordini di contrasto a contenuti illegali, degli ordini di fornire informazioni, e dei reclami ricevuti - costituiscono la base di dati primaria per valutare l'effettivo funzionamento del sistema di vigilanza. La previsione crea un collegamento esplicito tra l'articolo 55 (rendicontazione dei CSD) e l'articolo 91 (valutazione complessiva), a conferma della funzione sistemica che le relazioni annuali svolgono nell'architettura del DSA.

La clausola evolutiva: possibilità di proposta di modifica

Il paragrafo 3 prevede che le relazioni di valutazione possano essere corredate di «proposte di modifica del presente regolamento», qualora la Commissione ritenga opportuno modificare, integrare o abrogare disposizioni alla luce dei risultati della valutazione. Questa clausola è fondamentale per la flessibilità del DSA: nel settore dei servizi digitali, cinque anni sono un'eternità. Tecnologie come l'intelligenza artificiale generativa, i sistemi di raccomandazione di nuova generazione, le piattaforme di realtà aumentata e virtuale, e i servizi di messaggistica privata potrebbero richiedere adeguamenti normativi che l'attuale testo non prevede. La clausola di riesame garantisce che questi adeguamenti avvengano in modo strutturato e trasparente, attraverso il normale processo legislativo UE, piuttosto che attraverso interpretazioni estensive o atti delegati di dubbia legittimità.

Il coordinamento con la valutazione del Comitato e del contributo di vigilanza

Il paragrafo 7 prevede una valutazione specifica - entro il 18 febbraio 2027 - del funzionamento del Comitato europeo per i servizi digitali e del meccanismo di contributo di vigilanza dell'articolo 43. Questa valutazione è condotta previa consultazione del Comitato stesso; la relazione finale tiene nella massima considerazione il parere del Comitato e può includere proposte di modifica della struttura del Comitato. Il Comitato europeo per i servizi digitali è un organo di coordinamento tra i CSD degli Stati membri e la Commissione; la valutazione del suo funzionamento è essenziale per verificare se la governance multi-livello del DSA stia producendo i risultati di coerenza e uniformità attesi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando la Commissione doveva presentare la prima valutazione del DSA?

Il paragrafo 1 dell'articolo 91 prevede due scadenze per la prima fase di valutazione: entro il 17 novembre 2025 per la valutazione sull'applicazione dell'art. 33 (VLOP/VLOSE) e sull'interazione del DSA con altri atti UE; entro il 18 febbraio 2027 per la valutazione sull'impatto del DSA sulle PMI. La valutazione quinquennale complessiva ha scadenza al 17 novembre 2027, e poi ogni cinque anni.

La valutazione può portare a modifiche del DSA?

Sì. Il paragrafo 3 prevede espressamente che le relazioni di valutazione possano essere corredate di proposte di modifica del Regolamento. Non è quindi una valutazione puramente descrittiva: se la Commissione rileva lacune, inefficienze o la necessità di adeguare il testo all'evoluzione tecnologica, può proporre modifiche legislative attraverso il normale procedimento legislativo UE (codecisione tra Parlamento e Consiglio).

La valutazione quinquennale include anche una verifica dell'impatto sulla libertà di espressione?

Sì. La lettera f) del paragrafo 2 prevede espressamente che la valutazione quinquennale comprenda un'analisi dell'impatto del DSA sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione, tutelato dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Si tratta di un tema particolarmente sensibile, dato che il DSA introduce meccanismi che possono incidere sulla visibilità e la rimozione di contenuti.

Chi fornisce i dati alla Commissione per le valutazioni dell'articolo 91?

Il paragrafo 5 impone agli Stati membri e al Comitato europeo per i servizi digitali di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie su richiesta. Il paragrafo 4 indica che la valutazione si basa anche sulle relazioni annuali dei coordinatori dei servizi digitali (art. 55). La Commissione può inoltre commissionare studi esterni e tenere conto delle posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di organizzazioni della società civile.

La valutazione del Comitato europeo per i servizi digitali è separata dalla valutazione generale del DSA?

Sì. Il paragrafo 7 prevede una valutazione specifica del funzionamento del Comitato europeo per i servizi digitali e del meccanismo di contributo dell'articolo 43, da presentare entro il 18 febbraio 2027, quindi in anticipo rispetto alla valutazione quinquennale generale del 17 novembre 2027. Questa valutazione specifica è condotta previa consultazione del Comitato stesso e tiene nella massima considerazione il suo parere.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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