Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 D.Lgs. 201/2022 – Ambito di applicazione e normative di settore

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il decreto si applica a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e integra le normative di settore esistenti (rifiuti, trasporto, acqua, ecc.).
  • In caso di contrasto tra il decreto e le normative di settore, prevalgono le disposizioni del D.Lgs. 201/2022, salvo le norme di salvaguardia o di prevalenza della disciplina settoriale espressamente previste nel decreto stesso.
  • Il diritto dell'Unione europea costituisce il limite esterno inderogabile: nessuna disposizione del decreto può essere applicata in contrasto con le norme UE.
Indice dei contenuti

Una norma di coordinamento tra fonti

L'articolo 4 del D.Lgs. 201/2022 risolve uno dei problemi giuridici più delicati del testo unico: il rapporto tra la disciplina generale del decreto e le numerose normative di settore che regolano i singoli servizi pubblici locali (gestione dei rifiuti, servizio idrico integrato, trasporto pubblico locale, distribuzione del gas, farmacie comunali, ecc.). Il legislatore ha scelto un modello di integrazione con prevalenza del decreto generale, temperata da specifiche clausole di salvaguardia settoriale.

Il principio di prevalenza del decreto

La disposizione è chiara: il D.Lgs. 201/2022 si applica a tutti i SIEG locali e, in caso di contrasto con le normative di settore, prevale su di esse. Questo significa che, se una legge regionale o una disciplina settoriale prevede modalità di affidamento, durate o requisiti diversi da quelli del decreto, quest'ultimo è destinato a prevalere, nella misura in cui ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione europea. Il meccanismo di prevalenza risponde all'esigenza di uniformità del quadro concorrenziale: non sarebbe coerente con il principio di tutela della concorrenza ammettere che in alcuni settori o in alcune regioni si possano derogare le regole fondamentali dell'affidamento senza una giustificazione espressa.

Le eccezioni: le norme di salvaguardia

La prevalenza non è assoluta. Il decreto fa salve le «specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore» ivi previste. Queste eccezioni sono disseminate nel testo: l'art. 32 per il trasporto pubblico locale (che mantiene la rilevanza delle normative europee di settore, in particolare il Regolamento CE 1370/2007); l'art. 33 per il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti; l'art. 34 per le farmacie comunali; l'art. 35 per la distribuzione di energia elettrica e gas naturale (espressamente esclusa dall'ambito del decreto). Il legislatore ha dunque operato un bilanciamento settore per settore, riconoscendo che alcune discipline speciali hanno esigenze tecniche o comunitarie che giustificano la deroga alla disciplina generale.

Il limite del diritto dell'Unione europea

L'articolo ribadisce esplicitamente che l'applicazione del decreto avviene «nel rispetto del diritto dell'Unione europea». Questo limite ha una duplice valenza. Da un lato, impedisce al decreto di essere applicato in modo da violare i principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; dall'altro, consente - e anzi impone - di interpretare il decreto in conformità con le direttive e i regolamenti UE rilevanti (come la direttiva concessioni 2014/23/UE, la direttiva appalti 2014/24/UE, il Regolamento CE 1370/2007 sul trasporto pubblico). In caso di incompatibilità insanabile tra una disposizione del decreto e il diritto UE, quest'ultimo prevarrà per il principio di primazia del diritto europeo.

Implicazioni pratiche per gli operatori e gli enti locali

Per un ente locale o un'Autorità d'ambito, l'articolo 4 impone una ricognizione preventiva del quadro normativo applicabile: si deve innanzitutto verificare se il servizio da affidare rientri in un settore dotato di propria normativa speciale, e se tale normativa preveda disposizioni derogatorie espressamente salvaguardate dal decreto. Per un operatore economico che partecipa a una gara, l'articolo 4 è un argomento processuale rilevante: se il bando applica una normativa settoriale in contrasto con le disposizioni generali del decreto senza che tale contrasto sia coperto da una norma di salvaguardia espressa, il bando è impugnabile. La coesistenza di normativa generale e normative settoriali richiede dunque un'analisi stratificata delle fonti, caso per caso, tenendo conto anche delle eventuali disposizioni regionali di raccordo.

Casi pratici

Caso 1: Conflitto tra disciplina regionale del TPL e il decreto nazionale

La Regione Campoverde ha emanato una legge regionale che prevede, per il trasporto pubblico locale, la possibilità di prorogare automaticamente gli affidamenti in scadenza per un ulteriore quinquennio senza gara. L'operatore Alfa S.p.A., escluso dalla possibilità di competere, contesta la proroga sostenendo che la legge regionale contrasta con le disposizioni del D.Lgs. 201/2022 in materia di affidamento. L'ente affidante invoca l'art. 32 del decreto come norma di salvaguardia per il TPL. Il TAR chiarisce che l'art. 32 mantiene le modalità di affidamento europee per il TPL ma non consente proroghe automatiche indefinite incompatibili con il diritto UE e con i principi generali del decreto.

Caso 2: Farmacia comunale: quale disciplina si applica?

Il Comune di Pietralta deve affidare in gestione la farmacia comunale. L'assessore chiede se si applichi il D.Lgs. 201/2022 o la legge 475/1968 sulle farmacie. L'ufficio legale verifica l'art. 34 del decreto: il rinvio della legge 475/1968 alle modalità di gestione previste dalla legge 142/1990 è da intendersi riferito alle norme del Capo II del Titolo III del D.Lgs. 201/2022. Dunque il decreto si applica integralmente per la scelta della modalità gestionale (gara, in house, società mista), mentre la legge 475/1968 continua a disciplinare i profili sanitari e autorizzatori specifici.

Caso 3: Distribuzione gas: l'operatore invoca il decreto per contestare la durata della concessione

Operatore Beta, concessionario della distribuzione del gas naturale nel bacino di Altopiano, contesta la durata della propria concessione ritenendola inferiore a quella prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 201/2022. L'ente di governo dell'ambito risponde che l'art. 35 del decreto esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del decreto i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive normative di settore. Il ricorso di Beta viene respinto: il decreto non si applica al settore gas, dove opera la specifica regolazione ARERA.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 201/2022 prevale sempre sulle normative regionali in materia di servizi pubblici locali?

In linea generale sì, poiché il decreto è adottato nell'esercizio della competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.). Le regioni possono organizzare i servizi di loro competenza nel rispetto dei principi e delle procedure fissati dal decreto, ma non possono derogarvi in modo incompatibile con i principi fondamentali di concorrenza e con le modalità di affidamento previste dal testo unico.

Esistono settori di servizi pubblici locali completamente esclusi dal decreto?

Sì. L'art. 35 esclude espressamente la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. L'art. 36 esclude gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. Per gli altri settori (TPL, servizio idrico, rifiuti, farmacie) il decreto si applica, ma con le norme di salvaguardia settoriale previste dagli artt. 32, 33 e 34.

Come si risolve un conflitto tra il decreto e una normativa settoriale nazionale?

Secondo l'art. 4, il decreto prevale sulle normative di settore in caso di contrasto, salvo le specifiche norme di salvaguardia espressamente previste nel decreto. Se la normativa settoriale è più recente, occorre verificare se contenga una deroga espressa al decreto o se il contrasto sia da risolvere con il principio di specialità.

Cosa succede se una disposizione del decreto contrasta con una direttiva UE?

Prevale il diritto dell'Unione europea per il principio di primazia del diritto UE sull'ordinamento nazionale. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile con la direttiva (purché direttamente efficace) o ad applicare un'interpretazione conforme. L'art. 4 fa espressamente salvo il rispetto del diritto UE proprio per evitare conflitti applicativi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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