Art. 3 D.Lgs. 201/2022 — Principi generali del servizio pubblico locale
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.
3. Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 3 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e pagamento
- Articolo 3 L. 184/1983: Poteri tutelari nelle comunità e istituti
- Art. 3 Reg. (UE) 2024/1689 — Definizioni
- Art. 3 Cod. Amb. — criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
- Art. 3 D.Lgs. 148/2015 — Misura
- Art. 3 D.Lgs. 159/2011 — Avviso orale