Testo dell'articoloVigente
Art. 90 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.
2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto di divulgazione illecita nel sistema degli abusi di mercato MiCA
L'articolo 90 MiCA disciplina il divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate («tipping»), terzo pilastro del sistema di prevenzione degli abusi di mercato introdotto dal Titolo VI del regolamento. Il sistema si compone di tre divieti principali: l'insider trading (art. 89), la divulgazione illecita (art. 90) e la manipolazione del mercato (art. 91). Insieme, questi articoli mutuano dal Regolamento MAR (Reg. UE n. 596/2014 sugli abusi di mercato nei mercati finanziari tradizionali) un framework di integrità del mercato, adattandolo alle specificità delle cripto-attività.
La scelta di estendere le norme sugli abusi di mercato alle cripto-attività risponde a una duplice esigenza: da un lato, proteggere gli investitori da condotte predatorie di soggetti con accesso privilegiato alle informazioni; dall'altro, garantire la fiducia nel mercato cripto, che storicamente ha sofferto di episodi di pump-and-dump, leak coordinati di informazioni riservate e trading preferenziale da parte dei fondatori dei progetti prima degli annunci pubblici.
La nozione di «informazione privilegiata» nel contesto cripto
L'articolo 90 presuppone la nozione di informazione privilegiata definita all'articolo 87 MiCA. Si tratta di informazioni di natura precisa che non sono state rese pubbliche, che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività o le cripto-attività stesse, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire sensibilmente sul prezzo di tali cripto-attività. Esempi concreti nel contesto MiCA:
La caratteristica essenziale è la price sensitivity: l'informazione deve avere il potenziale di influenzare il prezzo se divulgata. Un'informazione che, se pubblica, non muoverebbe il mercato non è «privilegiata» ai sensi MiCA.
Il precetto: il divieto assoluto e la sua eccezione
Il paragrafo 1 sancisce un divieto che si applica a «nessuno»: la formulazione universale - identica a quella del MAR - è deliberata. Non solo i dipendenti dell'emittente o del CASP, ma chiunque si trovi in possesso di informazioni privilegiate - per qualsiasi ragione - non può divulgarle illecitamente. Rientra nell'ambito:
L'unica eccezione è la divulgazione nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione. L'avvocato che trasmette informazioni riservate al suo team di lavoro, o il revisore che informa il proprio supervisore, non violano l'art. 90 perché la divulgazione è funzionale e proporzionata all'esercizio del mandato professionale. Tuttavia, l'eccezione è interpretata restrittivamente: non copre la condivisione di informazioni con amici o familiari, né la divulgazione a soggetti non direttamente coinvolti nella gestione dell'operazione.
Il «tipping» indiretto: raccomandazioni e induzioni
Il paragrafo 2 estende il divieto a una condotta sottile ma altrettanto perniciosa: il «tipping» indiretto. Consiste nel comunicare a terzi non le informazioni privilegiate direttamente, ma raccomandazioni o induzioni basate su di esse (ad esempio «compra token X nelle prossime ore, mi fido di me»). La norma è soddisfatta quando:
Il criterio dello «avrebbe dovuto sapere» introduce uno standard di diligenza oggettivo: non è necessaria la piena consapevolezza soggettiva, basta che una persona ragionevole in quella posizione avrebbe riconosciuto il carattere privilegiato delle informazioni alla base della raccomandazione. Un trader professionale che riceva dal CEO di un progetto una raccomandazione urgente di acquistare prima di un annuncio non può invocare l'ignoranza: il contesto rende evidente il carattere privilegiato della fonte.
Il coordinamento con il sistema sanzionatorio MiCA
Le violazioni dell'art. 90 rientrano nel perimetro sanzionatorio dell'art. 111 MiCA, che prevede sanzioni amministrative significative. Le autorità competenti possono emettere dichiarazioni pubbliche identificanti la persona fisica o giuridica responsabile, ordini di cessazione della condotta e sanzioni pecuniarie. Per le persone fisiche, la disciplina nazionale può prevedere anche responsabilità penale: in molti Stati membri (Italia inclusa, tramite il d.lgs. 58/1998 TUF, che dovrà essere coordinato con MiCA), la divulgazione di informazioni privilegiate costituisce reato. Il coordinamento tra l'enforcement amministrativo MiCA e quello penale nazionale è disciplinato dall'art. 111, par. 4 MiCA, che prevede meccanismi di cooperazione tra autorità.
Applicazione pratica: la compliance nei CASP e negli emittenti
Per i CASP e gli emittenti di ART o EMT, l'art. 90 impone la predisposizione di adeguate misure di controllo interno, incluse:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il divieto dell'art. 90 si applica anche alle cripto-attività non ammesse alla negoziazione su piattaforme regolate?
Le norme sugli abusi di mercato del Titolo VI MiCA si applicano alle cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione gestita da un CASP, nonché a quelle per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione. Non si applicano, in linea di principio, ai token non ancora ammessi e per i quali non vi è richiesta pendente, ma l'emittente dovrebbe comunque valutare i rischi reputazionali e legali.
Un giornalista che riceve un'anticipazione riservata da un emittente e la pubblica viola l'art. 90?
Dipende. Se la pubblicazione avviene nell'ambito del normale esercizio dell'attività giornalistica (eccezione del par. 1), la norma non si applica. Tuttavia, se il giornalista ha ricevuto le informazioni in modo consapevolmente irregolare o le utilizza per operazioni finanziarie personali prima della pubblicazione, può configurarsi una violazione. La linea di confine è tracciata dalle linee guida dell'ESMA e dalla prassi nazionale.
Cosa si intende per 'normale esercizio' dell'attività lavorativa?
La comunicazione deve essere necessaria per svolgere la funzione lavorativa specifica, proporzionata rispetto alla finalità e limitata alle persone che hanno effettiva necessità di conoscere le informazioni (need-to-know). Non rientra nell'eccezione la condivisione con colleghi che non sono coinvolti nell'operazione, né la comunicazione a familiari o amici.
Le sanzioni per la violazione dell'art. 90 MiCA sono solo amministrative o anche penali?
MiCA prevede sanzioni amministrative (art. 111). Tuttavia, la disciplina penale è demandata agli Stati membri: ciascun paese può prevedere reati penali per la divulgazione illecita di informazioni privilegiate nel contesto cripto, in coordinamento con la normativa nazionale sui mercati finanziari. In Italia, il quadro penale del TUF dovrà essere coordinato con MiCA.
Un insider che riceva le informazioni privilegiate da terzi (tippee) viola anche l'art. 90 se a sua volta le ridivulga?
Sì. Il divieto dell'art. 90 si applica a 'chiunque' sia in possesso di informazioni privilegiate, indipendentemente da come le ha ottenute. Il tippee che ridivulga le informazioni (sub-tipping) viola l'art. 90, esattamente come l'insider originale. Questa catena di responsabilità è un principio consolidato nel MAR e si applica anche a MiCA.