Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 Reg. (UE) 2022/2065 – Procedura di comitato

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i servizi digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

In sintesi

  • La Commissione europea è assistita nella gestione del DSA dal comitato per i servizi digitali, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 sulla procedura di comitato (comitologia).
  • Il comitato per i servizi digitali è un comitato di comitologia distinto dal Comitato europeo per i servizi digitali (organo dei coordinatori nazionali, art. 61): ha funzioni diverse e composizione diversa.
  • Nei casi in cui il DSA richiama il presente articolo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento n. 182/2011.
  • La procedura di comitato garantisce che gli atti delegati e di esecuzione della Commissione in materia DSA siano adottati con il coinvolgimento degli Stati membri.
Indice dei contenuti

La comitologia nel diritto dell'Unione: breve quadro istituzionale

L'articolo 88 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è una norma procedurale che istituisce il comitato per i servizi digitali ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, il quale disciplina le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione (cosiddetta «comitologia»). Per comprendere la portata dell'articolo 88, è necessario richiamare brevemente il sistema della comitologia nel diritto dell'Unione.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione per uniformare l'applicazione degli atti legislativi dell'Unione, a condizione che vengano rispettate le procedure di controllo da parte degli Stati membri. Il regolamento n. 182/2011 prevede tre procedure principali: la procedura consultiva (articolo 4), la procedura di esame (articolo 5, più stringente) e la procedura consultiva con pubblicazione del parere. Ciascuna prevede un diverso grado di coinvolgimento e di potere di blocco degli Stati membri, attraverso comitati composti da loro rappresentanti.

Il comitato per i servizi digitali: composizione e funzione

Il «comitato per i servizi digitali» istituito dall'articolo 88 è un comitato di comitologia, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. La sua funzione è quella di esaminare le bozze di atti di esecuzione della Commissione nei casi in cui il DSA specificamente richiama la procedura di cui al presente articolo, e di esprimere un parere. A seconda della procedura applicabile (nel caso dell'articolo 88, la procedura consultiva dell'articolo 4 del regolamento n. 182/2011), la Commissione tiene conto del parere ma non è vincolata da esso.

Questo comitato di comitologia va tenuto distinto dal Comitato europeo per i servizi digitali istituito dall'articolo 61 DSA. Quest'ultimo è un organo consultivo e di coordinamento della governance del DSA, composto dai coordinatori nazionali dei servizi digitali (le autorità di vigilanza nazionali), e non è un comitato di comitologia: ha una composizione, funzioni e una base giuridica diversi. La coesistenza di due organismi con denominazioni simili riflette la struttura istituzionale dell'Unione europea, dove i comitati di comitologia sono distinti dagli organi di governance settoriale.

La procedura consultiva dell'articolo 4 del regolamento n. 182/2011

Il paragrafo 2 dell'articolo 88 DSA specifica che «nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo» si applica la procedura consultiva dell'articolo 4 del regolamento n. 182/2011. La procedura consultiva è la più flessibile tra quelle previste dalla comitologia: la Commissione consulta il comitato, il comitato esprime un parere (non vincolante), e la Commissione «tiene conto nel miglior modo possibile» del parere, ma può discostarsi da esso.

Nei rinvii del DSA all'articolo 88, la procedura consultiva si applica per esempio all'adozione di orientamenti della Commissione di minore impatto sistematico, dove la flessibilità è necessaria per rispondere rapidamente all'evoluzione tecnica del settore. Per gli atti delegati di maggiore rilevanza (come quelli previsti dall'articolo 40, paragrafo 13, sulle condizioni di accesso ai dati per i ricercatori), il DSA utilizza invece la delega legislativa ai sensi dell'articolo 290 TFUE, che non richiede la procedura di comitologia ma prevede il controllo parlamentare del Parlamento europeo e del Consiglio.

Rilevanza pratica dell'articolo 88 nel sistema DSA

L'articolo 88 è una norma «di servizio»: non modifica gli obblighi sostanziali del DSA per i fornitori di servizi intermediari, ma definisce le regole procedurali per l'adozione degli atti esecutivi della Commissione che specificano e integrano quegli obblighi. Per i professionisti che lavorano in conformità al DSA, la rilevanza è indiretta ma reale: le linee guida e gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione attraverso la procedura dell'articolo 88 concorreranno a definire con precisione il contenuto degli obblighi applicabili.

Il meccanismo di comitologia garantisce che gli Stati membri abbiano voce in capitolo nell'adozione di questi atti esecutivi, bilanciando la necessità di uniformità europea con il rispetto delle prerogative nazionali. In un settore come quello dei servizi digitali - dove l'impatto sociale, economico e culturale è enorme e le sensibilità nazionali sono elevate - il coinvolgimento degli Stati membri nell'adozione degli atti esecutivi è un presidio importante di legittimità democratica del sistema.

Il quadro degli atti della Commissione nel DSA

Il DSA distingue tre categorie di atti della Commissione. Gli atti delegati (articolo 87) integrano elementi non essenziali del regolamento e sono soggetti al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio ex articolo 290 TFUE. Gli atti di esecuzione soggetti all'articolo 88 (comitologia consultiva) riguardano orientamenti tecnici specifici. Le decisioni individuali - designazione VLOP, avvio di procedimenti, irrogazione sanzioni - sono atti amministrativi impugnabili dinanzi al Tribunale dell'Unione. Per seguire l'evoluzione del quadro normativo DSA è indispensabile monitorare tutte e tre le tipologie, poiché nel loro insieme definiscono il contenuto effettivo degli obblighi applicabili.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il 'comitato per i servizi digitali' dell'articolo 88 e il 'Comitato europeo per i servizi digitali' dell'articolo 61?

Il comitato dell'articolo 88 è un comitato di comitologia (regolamento n. 182/2011), composto da rappresentanti degli Stati membri, che assiste la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione. Il Comitato europeo dell'articolo 61 è invece un organo di governance e coordinamento, composto dai coordinatori dei servizi digitali delle autorità nazionali, con funzioni consultive e di coordinamento dell'applicazione del DSA.

La procedura consultiva dell'articolo 4 del regolamento 182/2011 vincola la Commissione al parere del comitato?

No: nella procedura consultiva la Commissione 'tiene conto nel miglior modo possibile' del parere del comitato ma non è vincolata da esso. Può discostarsi dal parere, a differenza di quanto avviene nella procedura di esame (articolo 5 del regolamento 182/2011) dove il parere contrario del comitato può bloccare l'adozione dell'atto.

Quali atti del DSA sono soggetti alla procedura di comitato dell'articolo 88?

Solo quelli per i quali il DSA fa esplicito riferimento all'articolo 88. Gli atti delegati di maggiore rilevanza (come quelli dell'articolo 40 sull'accesso ai dati per i ricercatori) seguono invece la procedura degli atti delegati ex articolo 290 TFUE, con controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come può un fornitore di servizi digitali essere informato degli atti adottati attraverso la procedura dell'articolo 88?

Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblica anche i lavori preparatori e i pareri dei comitati. È consigliabile monitorare il registro della comitologia dell'Unione europea (comitology.ec.europa.eu) per seguire l'iter degli atti in materia DSA.

Il comitato dell'articolo 88 può avviare procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri?

No: il comitato di comitologia dell'articolo 88 non ha poteri autonomi di iniziativa o sanzione. Il suo ruolo è esclusivamente quello di assistere la Commissione nell'adozione degli atti di esecuzione. I procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati per la non corretta applicazione del DSA spettano alla Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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