- L'art. 27 modifica il D.L. 112/2008, limitando il perimetro dell'art. 18 (sulle assunzioni) alle sole aziende speciali e istituzioni, escludendo le società a partecipazione pubblica locale.
- Modifica la L. 147/2013, escludendo le società dalle norme su accantonamenti e copertura delle perdite già disciplinate dal D.Lgs. 175/2016.
- Aggiorna la definizione di «società in controllo pubblico» nel D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza), allineandola alla nuova definizione del decreto Madia, escludendo le società quotate e quelle da esse controllate (salvo doppio controllo).
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 175/2016 — Coordinamento con la legislazione vigente
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. All’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»; b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».
2. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»; b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»; c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse. 2-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2-ter. All’ articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”. articolo precedente articolo successivo
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Commento
La funzione di coordinamento normativo dell'art. 27
L'articolo 27 del D.Lgs. 175/2016 svolge una funzione tecnica di coordinamento: adatta la legislazione preesistente alle nuove definizioni e alla nuova disciplina introdotta dal decreto Madia, evitando sovrapposizioni, contraddizioni o lacune. Si tratta di un articolo di natura prevalentemente redazionale, ma di notevole importanza sistematica: le modifiche ivi contenute determinano quali soggetti sono destinatari di specifici obblighi di legge in materia di personale, assunzioni e trasparenza.
La modifica del D.L. 112/2008: le aziende speciali vs le partecipate
Il comma 1 modifica l'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla L. 133/2008). Questo articolo aveva introdotto, per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, obblighi di reclutamento analoghi a quelli delle PA (procedure selettive, pubblicità). Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, che all'art. 19 ha introdotto un regime specifico per il reclutamento nelle partecipate, il vecchio art. 18 del D.L. 112/2008 rischiava di sovrapporsi o contraddirsi con la nuova disciplina. L'art. 27 risolve il problema modificando la rubrica dell'art. 18 (che ora si riferisce solo alle «aziende speciali e istituzioni», non più alle «società») e sostituendo ovunque il riferimento alle «società» con quello alle «aziende speciali e istituzioni». In questo modo, la disciplina del D.L. 112/2008 viene circoscritta ai soggetti — aziende speciali e istituzioni — che non rientrano nel perimetro del D.Lgs. 175/2016, mentre le partecipate sono governate dall'art. 19 del decreto Madia.
Le modifiche alla L. 147/2013: il coordinamento sugli accantonamenti
Il comma 2 modifica la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in particolare i commi 550, 554 e 555 dell'art. 1. Questi commi disciplinavano gli obblighi di accantonamento e di copertura delle perdite delle partecipate degli enti locali: con l'art. 21 del D.Lgs. 175/2016, che ha introdotto un regime organico e più articolato sullo stesso tema, era necessario coordinare le due discipline. Le modifiche sostituiscono il riferimento alle «aziende speciali, alle istituzioni e alle società» con il solo riferimento alle «aziende speciali e alle istituzioni», nella misura in cui la materia delle perdite delle partecipate societarie è ora disciplinata dall'art. 21 del decreto Madia. Il comma 2 lett. c) elimina, nel comma 555, le parole «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali»: un aggiustamento tecnico che riflette la sistematizzazione operata dal decreto.
L'aggiornamento della definizione nel D.Lgs. 33/2013
Il comma 2-ter è forse la modifica più rilevante dal punto di vista applicativo: sostituisce la definizione di «società in controllo pubblico» nell'art. 2-bis comma 2 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza). La nuova definizione rinvia espressamente all'art. 2 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 175/2016 e — novità cruciale — esclude le «società quotate» (definite dall'art. 2 comma 1 lett. p) del decreto Madia) e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime non siano, indipendentemente dalla quotazione, controllate o partecipate da PA. In questo modo, il decreto trasparenza e il decreto Madia utilizzano la stessa nozione di «società in controllo pubblico», garantendo coerenza terminologica e applicativa.
Casi pratici
Caso 1: Un'azienda speciale che si chiede se applicare il D.L. 112/2008 o il D.Lgs. 175/2016 per le assunzioni
L'Azienda Speciale Alfa Cultura, ente strumentale del Comune di Alfa per la gestione dei musei, deve assumere tre nuovi operatori museali. Il responsabile del personale si chiede quale disciplina applicare: l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 o l'art. 18 del D.L. 112/2008. L'art. 27 comma 1 ha chiarito che il D.L. 112/2008 si applica alle sole aziende speciali e istituzioni (non alle società): poiché l'Azienda Speciale non è una società di capitali ma un ente strumentale ex art. 114 TUEL, il D.L. 112/2008 si applica. Le assunzioni avvengono con procedura selettiva pubblica ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008 e non dell'art. 19 del decreto Madia.
Caso 2: L'applicazione degli obblighi di trasparenza a una partecipata non quotata
Beta Gestioni S.r.l., controllata al 60% da un ente previdenziale, non è quotata in borsa. Il responsabile della trasparenza si interroga se applicare il D.Lgs. 33/2013 (sezione «Amministrazione Trasparente») alla società. Dopo la modifica dell'art. 2-bis lett. b) operata dall'art. 27 comma 2-ter, la risposta è sì: Beta Gestioni è una «società in controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. m) del decreto Madia e non è una «società quotata» ex lett. p). Il D.Lgs. 33/2013 si applica pienamente, con tutti gli obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Caso 3: Una società quotata che non è soggetta agli obblighi del D.Lgs. 33/2013
Tizio Energia S.p.A., quotata in borsa e partecipata al 30% dal MEF, si interroga sull'applicazione del D.Lgs. 33/2013. La modifica dell'art. 2-bis lett. b) del D.Lgs. 33/2013, operata dall'art. 27 comma 2-ter, esclude le «società quotate» ex art. 2 comma 1 lett. p) del decreto Madia. Tizio Energia non è soggetta agli obblighi del decreto trasparenza come se fosse una PA: si applicano invece le norme di disclosure previste dal TUF e dalla Consob per le società quotate, che garantiscono trasparenza attraverso i prospetti informativi, le comunicazioni al mercato e i report finanziari periodici.
Domande frequenti
Dopo le modifiche dell'art. 27, le aziende speciali devono seguire il D.Lgs. 175/2016?
No. Le aziende speciali (ex art. 114 TUEL) non sono «società» nel senso del decreto Madia (art. 3 comma 1): sono enti strumentali degli enti locali, senza forma societaria. Il D.Lgs. 175/2016 non si applica loro. Continuano a essere disciplinate dall'art. 18 del D.L. 112/2008 (come modificato dall'art. 27) per i profili di reclutamento del personale.
Perché era necessario aggiornare la definizione del D.Lgs. 33/2013?
Prima della modifica, il D.Lgs. 33/2013 usava una definizione autonoma di «società in controllo pubblico» che poteva non coincidere con quella del decreto Madia. Il rischio era che soggetti obbligati agli obblighi di trasparenza fossero definiti diversamente dai soggetti obbligati alle norme di governance: con l'aggiornamento, le due discipline usano la stessa definizione, garantendo coerenza del perimetro soggettivo.
Una società partecipata da un'altra quotata è soggetta al D.Lgs. 33/2013?
Dipende. La modifica dell'art. 2-bis esclude le «società da esse partecipate» (cioè le controllate delle quotate), salvo che «queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche». Se la controllata della quotata è anche direttamente partecipata da una PA (doppio controllo), è soggetta al D.Lgs. 33/2013. Se è partecipata esclusivamente attraverso la quotata, è esclusa.
Le modifiche dell'art. 27 hanno effetto retroattivo sulle delibere adottate in base alle norme previgenti?
No. Le modifiche normative operano pro futuro: le delibere, i contratti e i provvedimenti adottati in base alle norme modificate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 restano validi. Tuttavia, i nuovi atti adottati dopo l'entrata in vigore devono conformarsi alla disciplina come risultante dalle modifiche dell'art. 27.
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