Testo dell'articoloVigente
Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 – Segreto d’ufficio
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il segreto d'ufficio nel DSA: fondamento e funzione
L'articolo 84 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina il segreto d'ufficio, uno dei presidi fondamentali che garantiscono la corretta applicazione del Regolamento senza sacrificare la riservatezza legittimamente attesa dai prestatori di servizi digitali sottoposti a vigilanza. La norma è breve ma densa di implicazioni operative: stabilisce un obbligo di riservatezza che si applica a una cerchia molto ampia di soggetti e che copre le informazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di supervisione e indagine previsti dal DSA.
La ratio della norma è duplice. Da un lato, il segreto d'ufficio tutela i legittimi interessi dei prestatori: una piattaforma che fornisce alla Commissione accesso ai propri algoritmi, banche dati e documenti interni ha un interesse fondamentale a che queste informazioni non vengano divulgate ai concorrenti, ai media o al pubblico generale. In assenza di tale garanzia, i prestatori avrebbero forti incentivi a limitare la cooperazione con le autorità di vigilanza, riducendo l'effettività dell'intero sistema di supervisione del DSA. Dall'altro lato, il segreto d'ufficio tutela indirettamente anche i destinatari del servizio: molte informazioni acquisite dalle autorità riguardano dati sugli utenti, che devono rimanere riservati anche quando vengono condivisi con le autorità nell'ambito di procedimenti di vigilanza.
L'ambito soggettivo: chi è tenuto al segreto
La norma elenca con precisione i soggetti vincolati all'obbligo di riservatezza:
Istituzioni e organi europei. La Commissione europea e il Comitato europeo per i servizi digitali, istituito dall'articolo 61 del DSA come organo di coordinamento tra i coordinatori nazionali. Entrambe le istituzioni acquisiscono informazioni riservate sia nell'ambito delle indagini sui VLOP e VLOSE (la Commissione) sia nell'ambito della funzione di coordinamento e consulenza (il Comitato).
Autorità nazionali competenti. Le autorità competenti degli Stati membri, inclusi i coordinatori dei servizi digitali designati ai sensi dell'articolo 49, che svolgono funzioni di vigilanza sui prestatori stabiliti nel proprio territorio e cooperano con le altre autorità nell'ambito delle indagini congiunte previste dall'articolo 60.
Funzionari, agenti e persone sotto supervisione. La norma si estende ai «rispettivi funzionari e agenti» di tutte le istituzioni e autorità sopra citate, nonché alle «altre persone che lavorano sotto la loro supervisione». Questo ampliamento è essenziale per garantire l'effettività del segreto: sarebbe privo di senso vincolare l'istituzione ma non i singoli che concretamente trattano le informazioni riservate.
Revisori ed esperti. La norma richiama espressamente i «revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2»: i soggetti terzi - aziende di consulenza, esperti tecnici, esperti delle autorità nazionali - che la Commissione può coinvolgere nelle azioni di monitoraggio sulle VLOP e VLOSE. L'inclusione di questi soggetti è cruciale, dato che sono gli interlocutori privilegiati per l'analisi dei sistemi tecnici più complessi delle piattaforme.
Altre persone fisiche o giuridiche coinvolte. La formulazione residuale include qualsiasi altro soggetto che, a qualunque titolo, sia venuto in contatto con informazioni riservate nell'ambito dell'applicazione del DSA.
L'ambito oggettivo: quali informazioni sono protette
Non tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di vigilanza del DSA sono protette dal segreto d'ufficio, ma solo quelle che «per loro natura sono protette dal segreto professionale». La formula richiama una categoria consolidata nel diritto europeo: si tratta delle informazioni che hanno carattere intrinsecamente riservato, tipicamente perché:
Per converso, le informazioni di natura pubblica acquisite nell'ambito delle funzioni di vigilanza - come le relazioni di trasparenza pubblicamente disponibili, le decisioni già pubblicate, i dati già diffusi dalla piattaforma - non rientrano nell'ambito di applicazione del segreto d'ufficio.
Il coordinamento con lo scambio di informazioni tra autorità
La norma è formulata con un'importante clausola di salvaguardia: l'obbligo di riservatezza si applica «fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni» previsti dal Capo IV del DSA, che disciplina la cooperazione e l'enforcement. Questo significa che il segreto d'ufficio non impedisce alle autorità di condividere tra loro le informazioni acquisite quando tale condivisione è necessaria per l'applicazione coordinata del Regolamento.
In pratica, il coordinatore dei servizi digitali di un paese può trasmettere informazioni riservate al coordinatore di un altro paese nell'ambito di un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, o alla Commissione nell'ambito dei meccanismi di cooperazione previsti dagli articoli 57 e seguenti. Questa trasmissione non viola il segreto d'ufficio: è espressamente consentita dal Regolamento e le informazioni restano comunque riservate nei confronti dei terzi anche dopo la trasmissione tra autorità.
Rapporto con il Regolamento GDPR e altri strumenti di riservatezza
L'articolo 84 del DSA si affianca agli altri regimi di riservatezza applicabili nel contesto della vigilanza sui servizi digitali. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) impone già obblighi di riservatezza alle autorità di controllo per i dati personali; gli obblighi previsti da accordi di non divulgazione nell'ambito di procedimenti antitrust o di vigilanza settoriale completano il quadro. Il DSA si innesta su questo sistema normativo esistente, aggiungendo un livello specifico di tutela per le informazioni acquisite nel contesto peculiare della vigilanza sui servizi intermediari.
Va rilevato che l'articolo 84 non stabilisce sanzioni specifiche per la violazione del segreto d'ufficio da parte dei soggetti istituzionali: le conseguenze sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile (responsabilità dei funzionari pubblici) e dal diritto dell'Unione europea per le istituzioni europee (responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 340 TFUE). Per i revisori ed esperti privati nominati ai sensi dell'articolo 72, le conseguenze della violazione del segreto professionale saranno tipicamente disciplinate dai contratti con la Commissione, oltre che dall'eventuale normativa professionale applicabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il segreto d'ufficio dell'articolo 84 si applica a tutte le informazioni acquisite dalle autorità nell'applicazione del DSA?
No. Si applica alle informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale, tipicamente segreti commerciali, dati personali, informazioni strategiche riservate. Le informazioni di carattere pubblico acquisite nell'ambito delle funzioni di vigilanza non rientrano nell'ambito di applicazione.
I revisori ed esperti privati nominati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 72 sono vincolati al segreto d'ufficio?
Sì. L'articolo 84 li include espressamente tra i soggetti vincolati all'obbligo di riservatezza. Il mancato rispetto espone a responsabilità contrattuale nei confronti della Commissione e, a seconda della natura delle informazioni, anche a responsabilità professionale o penale secondo il diritto applicabile.
Il segreto d'ufficio impedisce alle autorità di scambiarsi informazioni nel quadro della cooperazione prevista dal DSA?
No. L'articolo 84 fa espressamente salvi lo scambio e l'uso delle informazioni previsti dal DSA stesso. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione possono condividere informazioni riservate tra loro quando necessario per l'applicazione del Regolamento, senza violare il segreto d'ufficio.
Un giornalista può richiedere l'accesso ai documenti acquisiti dalla Commissione nell'ambito di un'indagine su una VLOP?
I documenti contenenti informazioni protette dal segreto professionale (algoritmi, segreti commerciali, strategie riservate) possono essere esclusi dall'accesso ai sensi del Regolamento (CE) 1049/2001, richiamando l'articolo 84 del DSA. La Commissione può invece rendere accessibili conclusioni di carattere generale, adeguatamente anonimizzate.
Cosa distingue il segreto d'ufficio del DSA dagli obblighi di riservatezza già previsti dal GDPR?
Il GDPR impone obblighi di riservatezza alle autorità di controllo per i dati personali in quanto tali. L'articolo 84 del DSA ha un perimetro più ampio: copre tutte le informazioni protette dal segreto professionale acquisite nell'applicazione del Regolamento, inclusi segreti commerciali e informazioni riservate che non costituiscono dati personali.