Testo dell'articoloVigente
Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:
a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e
b) alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
2. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.
4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
5. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto al contraddittorio nel procedimento sanzionatorio DSA
L'articolo 79 del DSA disciplina due garanzie procedurali fondamentali - il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo - nell'ambito dei procedimenti sanzionatori che la Commissione può avviare nei confronti dei fornitori di VLOP e VLOSE. Queste garanzie si inseriscono in un quadro procedimentale più ampio che comprende anche le ispezioni (art. 69), l'accesso agli algoritmi (art. 67 in combinato con art. 40), e la possibilità di adottare misure provvisorie (art. 70) e impegni vincolanti (art. 71).
Il diritto al contraddittorio ha radici profonde nell'ordinamento giuridico dell'Unione: è un principio generale del diritto UE, codificato nell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali (diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio), nonché nell'articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo). L'articolo 79 traduce questi principi generali nelle specifiche esigenze procedurali del DSA, mutuando in larga misura la struttura del Regolamento 1/2003 (procedimento antitrust) e adattandola alla vigilanza sulle piattaforme digitali.
L'ambito di applicazione: quali decisioni richiedono il previo ascolto
Il paragrafo 1 elenca tassativamente le decisioni per le quali il previo ascolto è obbligatorio:
Il diritto di essere ascoltati si applica anche nei confronti delle «altre persone» di cui all'articolo 67, paragrafo 1: non solo le VLOP e VLOSE, ma anche i soggetti terzi che la Commissione ha obbligato a fornire informazioni e nei cui confronti intenda adottare decisioni sfavorevoli.
Il contenuto del diritto di essere ascoltati: constatazioni preliminari e misure proposte
Il diritto di essere ascoltati, ai sensi del paragrafo 1, deve coprire due elementi distinti:
Il termine per le osservazioni e il principio della base probatoria
Il paragrafo 2 fissa un termine minimo di 14 giorni dalla comunicazione delle constatazioni preliminari per la presentazione delle osservazioni scritte. La Commissione può fissare un termine più lungo se la complessità del caso lo richiede, ma non può ridurlo al di sotto di 14 giorni. Questo termine minimo garantisce che il diritto di essere ascoltati non sia puramente formale: 14 giorni è il tempo minimo che la Commissione ritiene necessario perché un soggetto complesso come una VLOP possa predisporre una risposta adeguata alle constatazioni preliminari.
Il paragrafo 3 enuncia una regola fondamentale: la Commissione può basare le proprie decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti sono state poste in condizione di esprimersi. Questo principio - che nel diritto antitrust viene denominato «principio del confronto con le obiezioni» - significa che la Commissione non può sorprendere il destinatario con un fondamento della decisione su cui non gli è stata data la possibilità di replicare. Se la Commissione individua nuove obiezioni o nuove prove dopo aver inviato le constatazioni preliminari, deve informare il fornitore e consentirgli di replicare prima di adottare la decisione.
Il diritto di accesso al fascicolo: contenuto e limiti
Il paragrafo 4 disciplina il diritto di accesso al fascicolo della Commissione, che è complementare al diritto di essere ascoltati: senza la possibilità di conoscere le prove su cui si basa l'accusa, il diritto di replica sarebbe svuotato di contenuto.
L'accesso al fascicolo avviene «alle condizioni previste per una divulgazione negoziata»: in pratica, la Commissione concede accesso al fascicolo attraverso una procedura strutturata, che può includere la consultazione dei documenti presso gli uffici della Commissione o la trasmissione di copie. Il termine «divulgazione negoziata» indica che le modalità di accesso possono essere concordate tra le parti (Commissione e fornitore) per tener conto delle esigenze di riservatezza.
I limiti al diritto di accesso sono definiti tassativamente:
Il paragrafo 4 precisa che questi limiti non impediscono alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione: l'obiettivo della riservatezza non è proteggere la Commissione dal controllo, ma tutelare legittimi interessi privati e la riservatezza dei procedimenti.
Il vincolo di finalità delle informazioni raccolte
Il paragrafo 5 introduce un importante vincolo di finalità: le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 67 (richieste di informazioni), 68 (interviste) e 69 (ispezioni) sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento. Questo significa che la Commissione non può trasmettere ad altre autorità (ad esempio le autorità antitrust o le autorità fiscali) informazioni raccolte nell'ambito delle indagini DSA per utilizzarle in procedimenti distinti. Il vincolo di finalità garantisce che il potere di raccolta di informazioni della Commissione non diventi un vettore di cooperazione interagenzia al di fuori di canali previsti da specifiche basi giuridiche.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è il termine minimo per presentare osservazioni alle constatazioni preliminari della Commissione?
L'articolo 79, paragrafo 2, fissa un termine minimo di 14 giorni dalla comunicazione delle constatazioni preliminari. La Commissione può fissare un termine più lungo, ma non può ridurlo al di sotto di questa soglia. Per procedimenti complessi, che riguardano violazioni sistemiche di VLOP con miliardi di utenti, il termine concesso in pratica sarà spesso superiore ai 14 giorni.
La Commissione può basarsi su prove che non ha comunicato al fornitore prima della decisione?
No. Il paragrafo 3 stabilisce che la Commissione può basare le proprie decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti sono state poste in condizione di esprimersi. Se la Commissione individua nuove prove o formuli nuove obiezioni dopo le constatazioni preliminari, deve informare il fornitore e garantirgli la possibilità di replicare prima di adottare la decisione definitiva.
Il fornitore ha diritto di vedere tutti i documenti del fascicolo della Commissione?
No. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende ai documenti interni della Commissione e delle autorità nazionali, alla corrispondenza tra la Commissione e i CSD, e alle informazioni riservate di terzi (come i segreti commerciali di altri soggetti sentiti nell'indagine). La Commissione può fornire versioni non riservate dei documenti con le parti sensibili oscurate.
Le informazioni raccolte nell'indagine DSA possono essere usate in altri procedimenti (antitrust, fiscali, ecc.)?
No. Il paragrafo 5 dell'articolo 79 stabilisce che le informazioni raccolte ai sensi degli artt. 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del DSA. Questo vincolo di finalità impedisce alla Commissione di condividere con altre autorità (ad es. DG Competizione o autorità fiscali nazionali) le informazioni raccolte nell'indagine digitale, salvo che specifiche basi giuridiche lo consentano.
L'articolo 79 si applica anche alle misure provvisorie adottate dalla Commissione?
Le misure provvisorie (art. 70 del DSA) possono essere adottate con urgenza, in deroga al normale contraddittorio. Tuttavia, anche in questo caso devono essere rispettati i principi fondamentali di difesa: il fornitore può contestare le misure provvisorie davanti alla Corte di giustizia dell'UE. Il pieno contraddittorio ex articolo 79 si applica invece alle decisioni definitive di accertamento, alle sanzioni e alle penalità di mora.