Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 – Penalità di mora

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:

a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67;

b) sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69;

c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1;

d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;

e) conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75.

2. Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

In sintesi

  • La Commissione europea può infliggere alle VLOP e VLOSE (e ad altri soggetti destinatari di richieste di informazioni ex art. 67) penalità di mora periodiche per costringerli ad adempiere agli obblighi del DSA.
  • Le penalità di mora non possono superare il 5% del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio precedente, calcolate dal giorno fissato nella decisione.
  • Le penalità di mora si applicano per costringere i destinatari a: fornire informazioni corrette, sottoporsi a ispezioni, rispettare misure provvisorie, onorare impegni vincolanti e conformarsi a decisioni della Commissione comprendenti piani d'azione.
  • Se il destinatario si conforma, la Commissione può fissare l'importo definitivo delle penalità in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dalla decisione originaria.
Indice dei contenuti

Struttura e finalità delle penalità di mora nel DSA

L'articolo 76 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina le penalità di mora che la Commissione europea può infliggere alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), nonché agli altri soggetti destinatari di richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1 (ad esempio, terzi che dispongono di informazioni rilevanti per un'indagine).

Le penalità di mora sono uno strumento tipico del diritto della concorrenza europeo, dove trovano applicazione nei procedimenti antitrust e nelle indagini sulle concentrazioni. Il loro trapianto nel sistema DSA è coerente con il modello di vigilanza rafforzata sulle VLOP, nel quale la Commissione europea dispone di poteri quasi-esclusivi (articoli 73-76) per le violazioni da parte di questi soggetti.

La distinzione rispetto alle sanzioni pecuniarie (articolo 74 per le VLOP) è concettuale: le sanzioni puniscono una violazione già avvenuta; le penalità di mora sono invece strumenti di coercizione prospettica, destinate a garantire la compliance futura. Non si esclude l'applicazione congiunta: la Commissione può infliggere una sanzione per la violazione passata e contemporaneamente imporre penalità di mora per assicurare l'adempimento futuro.

I presupposti di applicazione: i cinque casi del paragrafo 1

Il paragrafo 1 elenca tassativamente i casi in cui la Commissione può infliggere penalità di mora. Si tratta di cinque ipotesi, corrispondenti ad altrettanti tipi di obbligo procedurale o sostanziale del DSA:

a) Informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 67. La VLOP che risponde in modo incompleto, tardivo o inesatto a una richiesta istruttoria della Commissione è esposta a penalità di mora fino a quando non fornisce le informazioni corrette.

b) Sottoposizione a ispezione disposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 69. Le ispezioni possono svolgersi presso le sedi del fornitore o, in certi casi, in remoto. Il rifiuto di cooperare o l'ostruzione durante l'ispezione giustifica l'imposizione delle penalità.

c) Rispetto delle misure provvisorie adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1. Le misure provvisorie sono uno strumento urgente, applicabile quando vi sia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i destinatari del servizio. Il mancato rispetto di queste misure - che hanno per natura carattere temporaneo e urgente - è particolarmente grave e giustifica l'applicazione delle penalità.

d) Rispetto degli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1. Quando la VLOP propone impegni per risolvere un procedimento e la Commissione li rende vincolanti con decisione, il loro inadempimento è sanzionabile con penalità di mora.

e) Conformità a una decisione finale ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, inclusi i requisiti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75. Il piano d'azione è lo strumento con cui la VLOP dimostra come intende conformarsi alla decisione; il suo mancato rispetto o la sua attuazione non conforme giustifica le penalità.

Il calcolo delle penalità: il 5% del fatturato giornaliero

L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora è fissato al 5% del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo mondiale nell'esercizio precedente, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione della Commissione. La base di calcolo è la stessa usata per le penalità di mora nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 4.

Il calcolo del fatturato giornaliero si ottiene dividendo il fatturato annuo mondiale per 365. Per una VLOP con fatturato annuo di 10 miliardi di euro, il fatturato giornaliero è di circa 27,4 milioni di euro, e la penalità di mora massima giornaliera sarebbe quindi di circa 1,37 milioni di euro. Per inadempimenti protratti nel tempo, l'accumulo può essere considerevole.

La formula «reddito giornaliero medio o fatturato annuo» introduce una flessibilità: la Commissione può usare la base più adeguata alla struttura economica del fornitore (il reddito netto può essere più rappresentativo del fatturato lordo per certi modelli di business). In ogni caso, trattandosi di un massimale, la Commissione può fissare un importo inferiore in ragione delle circostanze del caso.

La riduzione per conformità tardiva e il diritto di difesa

Il paragrafo 2 introduce un incentivo al ravvedimento: se il destinatario si conforma all'obbligo, la Commissione può fissare l'importo definitivo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla decisione originaria. Il verbo «può» lascia un margine discrezionale: la riduzione non è automatica ma dipende da tempestività e completezza della conformità. Prima di adottare qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 73-76, la Commissione deve garantire al fornitore il diritto di essere sentito. Le decisioni di penalità di mora sono impugnabili dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Il cumulo con le sanzioni dell'articolo 74 è ammesso, poiché le due misure hanno presupposti diversi: le sanzioni puniscono la violazione passata, le penalità di mora assicurano la compliance futura.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le penalità di mora dell'articolo 76 si applicano a tutte le piattaforme online o solo alle VLOP?

Solo alle VLOP e alle VLOSE, nonché agli altri soggetti destinatari di richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1. Per i fornitori non VLOP, le penalità di mora sono irrogate dai coordinatori nazionali dei servizi digitali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4.

Come si calcola l'importo delle penalità di mora?

Il massimale è il 5% del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo mondiale nell'esercizio precedente, diviso per 365. La Commissione può fissare un importo inferiore in relazione alla gravità del caso. Le penalità si accumulano giorno per giorno a partire dalla data fissata nella decisione.

Se la VLOP si conforma dopo l'imposizione delle penalità, deve comunque pagare l'intero importo accumulato?

Non necessariamente: il paragrafo 2 consente alla Commissione di ridurre l'importo definitivo se il destinatario si è conformato. La riduzione non è automatica ma discrezionale, tenendo conto di tempestività e completezza della conformità.

Le penalità di mora possono essere cumulate con le sanzioni pecuniarie per la stessa violazione?

Sì: le sanzioni pecuniarie (articolo 74) puniscono la violazione sostanziale già commessa, mentre le penalità di mora assicurano il futuro adempimento. I due strumenti hanno presupposti diversi e possono essere applicati congiuntamente senza violare il principio del ne bis in idem.

Davanti a quale giudice può ricorrere una VLOP che ritiene ingiustificate le penalità di mora?

Davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Tribunale in primo grado, Corte in appello), trattandosi di atti della Commissione adottati ai sensi del DSA. Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico, ma il giudice può disporre la sospensione dell'esecuzione in via cautelare.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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