Testo dell'articoloVigente
Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 – Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 73 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 5, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Nel fare ciò, tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.
2. Nella decisione di cui all'articolo 73, la Commissione chiede al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di elaborare e comunicare, entro un termine ragionevole specificato nella decisione, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Tali misure comprendono l'impegno a effettuare una revisione indipendente a norma dell'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle altre misure e specificano l'identità dei revisori, nonché la metodologia, la tempistica e il seguito da dare alla revisione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 45.
3. Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se le misure previste nel piano d'azione sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti. Successivamente, la Commissione monitora l'attuazione del piano d'azione. A tal fine, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione trasmette la relazione di revisione alla Commissione senza indebito ritardo non appena disponibile e tiene aggiornata la Commissione in merito alle misure adottate per l'attuazione del piano d'azione. Se necessario per tale monitoraggio, la Commissione può chiedere al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di fornire informazioni supplementari entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione. La Commissione tiene informati il comitato e i coordinatori dei servizi digitali in merito all'attuazione del piano d'azione e in merito al relativo monitoraggio.
4. La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82, paragrafo 1, qualora:
a) il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non fornisca alcun piano d'azione, la relazione di revisione, i necessari aggiornamenti o qualsiasi altra informazione supplementare richiesta, entro il termine applicabile;
b) la Commissione respinga il piano d'azione proposto in quanto ritiene che le misure ivi previste siano insufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio; oppure
c) sulla base della relazione di revisione, degli eventuali aggiornamenti o informazioni supplementari fornite o di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, la Commissione ritenga che l'attuazione del piano d'azione non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio.
In sintesi
Indice dei contenuti
La vigilanza rafforzata come risposta alle violazioni sistemiche delle VLOP
L'art. 75 DSA disciplina un meccanismo speciale di enforcement riservato alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE): la vigilanza rafforzata delle misure correttive. Si tratta di una procedura che si attiva dopo che la Commissione ha accertato, con una decisione ai sensi dell'art. 73 DSA, una violazione degli obblighi del capo III, sezione 5 - quella dedicata agli obblighi specifici delle VLOP/VLOSE, che include la valutazione dei rischi sistemici (art. 34), le misure di attenuazione (art. 35), le revisioni indipendenti (art. 37), l'accesso ai dati per i ricercatori (art. 40) e la trasparenza pubblicitaria rafforzata (art. 39).
La logica della vigilanza rafforzata è quella di non limitarsi a imporre una sanzione e attendere che la piattaforma si conformi spontaneamente, ma di costruire un percorso strutturato di remediation con obblighi puntuali, scadenze, revisione indipendente e monitoraggio continuo. È un approccio che riflette la consapevolezza che le violazioni degli obblighi sistemici delle VLOP possono avere impatti diffusi e duraturi sulla società europea, e che la mera minaccia sanzionatoria non è sempre sufficiente a determinare una compliance genuina e strutturale.
Il piano d'azione correttivo: contenuto e tempistica
Il par. 2 dell'art. 75 prevede che la Commissione, nella propria decisione di accertamento della violazione (art. 73), chieda alla piattaforma di elaborare e comunicare un piano d'azione correttivo entro un termine ragionevole indicato nella decisione stessa. Il piano deve stabilire le misure necessarie e sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio.
Elemento qualificante del piano è l'impegno a effettuare una revisione indipendente ai sensi dell'art. 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle misure correttive. La revisione indipendente è un meccanismo di credibilità esterna: la piattaforma non si limita ad autodichiarare la propria compliance, ma si sottopone a un controllo di terzi accreditati. Il piano deve specificare l'identità dei revisori, la metodologia della revisione, la tempistica e il «seguito da dare» - ossia cosa succederà in caso di esito negativo della revisione. Il piano può anche includere l'impegno ad aderire a un codice di condotta pertinente ai sensi dell'art. 45 DSA.
La valutazione del piano: il ruolo del comitato e la decisione della Commissione
Il par. 3 articola la procedura di valutazione del piano in due fasi. Nella prima fase, il comitato europeo per i servizi digitali trasmette alla Commissione il proprio parere sul piano d'azione entro un mese dalla ricezione. Il parere del comitato - formato dai coordinatori dei servizi digitali di tutti gli Stati membri - porta nella valutazione le prospettive nazionali e l'esperienza pratica dei regolatori che hanno i contatti più diretti con i mercati locali.
Nella seconda fase, entro un mese dalla ricezione del parere del comitato, la Commissione decide se le misure previste nel piano sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio, fissando un termine ragionevole per l'attuazione. Nella propria decisione, la Commissione tiene conto dell'eventuale impegno della piattaforma ad aderire a codici di condotta pertinenti - un incentivo all'autoregolamentazione che il DSA promuove come complemento alla compliance legale formale.
Il monitoraggio dell'attuazione: relazioni di revisione e aggiornamenti periodici
Una volta approvato il piano, la Commissione monitora la sua attuazione. Il meccanismo di monitoraggio si articola su tre canali: la relazione di revisione indipendente, che la piattaforma deve trasmettere alla Commissione «senza indebito ritardo» non appena disponibile; gli aggiornamenti periodici della piattaforma sulle misure adottate; e le eventuali richieste di informazioni supplementari da parte della Commissione, con termine ragionevole per rispondere. La Commissione mantiene informati sia il comitato sia i coordinatori dei servizi digitali sull'attuazione del piano e sul monitoraggio, garantendo trasparenza verso il sistema di vigilanza allargato.
Le conseguenze della mancata attuazione: l'apertura ai rimedi coercitivi
Il par. 4 dell'art. 75 prevede che la Commissione possa adottare le «misure necessarie» in conformità del regolamento qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: la piattaforma non presenti il piano d'azione entro il termine indicato dalla Commissione; la Commissione respinga il piano presentato in quanto le misure sono insufficienti; o l'attuazione del piano si riveli inadeguata sulla base della relazione di revisione o delle informazioni supplementari. In questi casi, la Commissione può ricorrere alle misure previste dall'art. 76, par. 1, lettera e) (sanzioni e rimedi comportamentali), e dall'art. 82, par. 1 (misure provvisorie di emergenza). La vigilanza rafforzata non è quindi una procedura sostitutiva delle sanzioni, ma un percorso parallelo che può sfociare in esse se la piattaforma non collabora o se la collaborazione è insufficiente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'art. 75 si applica a qualsiasi violazione del DSA da parte di una VLOP?
No. La vigilanza rafforzata dell'art. 75 si attiva solo per le violazioni degli obblighi del capo III, sezione 5 del DSA - quelli specifici per le VLOP e VLOSE (valutazione dei rischi sistemici, misure di attenuazione, revisioni indipendenti, misure di emergenza). Per le violazioni di altri obblighi del DSA - come quelli di trasparenza applicabili a tutte le piattaforme - la Commissione applica le procedure ordinarie dell'art. 73 senza la vigilanza rafforzata.
Chi effettua la revisione indipendente prevista nel piano d'azione?
La revisione indipendente è effettuata da organizzazioni accreditate ai sensi dell'art. 37, par. 1, DSA. La piattaforma deve identificare i revisori nel piano d'azione (art. 75, par. 2), specificando la metodologia e la tempistica. I revisori devono essere indipendenti dalla piattaforma; la Commissione ha adottato orientamenti sulle condizioni di accreditamento ai sensi dell'art. 37, par. 7.
Quanto tempo ha la piattaforma per presentare il piano d'azione correttivo?
Un termine ragionevole specificato dalla Commissione nella decisione di accertamento della violazione (art. 75, par. 2). Il DSA non fissa un termine legale fisso, lasciando alla Commissione la flessibilità di adattarlo alla complessità della violazione e delle misure necessarie. Nella pratica, i termini indicati nelle prime decisioni della Commissione si sono attestati su periodi di trenta-novanta giorni.
Cosa succede se la piattaforma non presenta il piano d'azione entro il termine?
L'art. 75, par. 4, lettera a), prevede che in tal caso la Commissione possa adottare le misure necessarie, incluse le misure correttive e sanzionatorie dell'art. 76 e le misure provvisorie di emergenza dell'art. 82. La mancata presentazione del piano è considerata di per sé un inadempimento che legittima l'adozione di misure coercitive immediate.
Il piano d'azione può includere l'adesione a un codice di condotta?
Sì. L'art. 75, par. 2, prevede esplicitamente che le misure del piano possano includere, 'se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'art. 45'. L'adesione al codice è considerata un fattore rilevante dalla Commissione nella valutazione della sufficienza del piano, ma non sostituisce gli obblighi legali: è una misura complementare che attesta la volontà della piattaforma di andare oltre il minimo di legge.