- Il MEF individua con decreto ministeriale la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, separata organizzativamente dagli uffici che esercitano i diritti di socio.
- La struttura fornisce orientamenti applicativi, promuove le migliori pratiche, adotta direttive sulla separazione contabile e verifica il relativo rispetto.
- È tenuto un elenco pubblico e accessibile telematicamente di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti.
- Le amministrazioni e le partecipate inviano segnalazioni periodiche, bilanci e documenti richiesti dalla struttura; i poteri ispettivi del D.L. 95/2012 sono esercitati su tutte le partecipate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 175/2016 — Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all’ articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all’articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 15 D.Lgs. 504/1995 — Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta
- Articolo 15 L. 184/1983: Sentenza di adottabilità
- Art. 15 Reg. (UE) 2024/1689 — Accuratezza, robustezza e cibersicurezza
- Art. 15 Cod. Amb. — Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
- Art. 15 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 15 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
Commento
La struttura di monitoraggio MEF: un presidio centrale del sistema
L'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 istituisce il braccio operativo statale del sistema di vigilanza sulle partecipate pubbliche: una struttura interna al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) con compiti di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'applicazione dell'intero decreto. L'articolo risponde all'esigenza, emersa nel corso degli anni precedenti, di avere un «regolatore» delle partecipate a livello centrale, in grado di raccogliere dati sistematici, diffondere buone pratiche e intervenire sulle situazioni di rischio.
La separazione tra struttura di monitoraggio e uffici-socio
Il comma 1 impone al MEF di assicurare la separazione organizzativa tra la struttura di monitoraggio e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali nelle partecipate statali. La ratio è evitare i conflitti di interesse: chi decide l'esercizio del voto in assemblea (e può avere interesse a scegliere determinati amministratori o a approvare determinate delibere) non deve essere lo stesso soggetto che controlla la conformità delle scelte al decreto. Questa separazione, comune nei modelli di regolazione dei mercati finanziari, garantisce che il monitoraggio sia effettivo e non condizionato dalla logica del «socio» statale.
Le funzioni di indirizzo e orientamento
Il comma 2 descrive le funzioni della struttura in termini di orientamento applicativo: la struttura fornisce indicazioni e orientamenti sull'applicazione del decreto e del D.Lgs. 333/2003 (sulla separazione contabile nelle imprese con diritti speciali o esclusivi), promuove le migliori pratiche di governance e di gestione, adotta direttive sulla separazione contabile nelle partecipate che svolgono attività miste. Si tratta di funzioni di soft regulation: la struttura non ha potere di annullare le delibere delle PA o di sanzionare direttamente le partecipate, ma orienta l'interpretazione e la prassi, con effetti rilevanti sulla formazione dell'orientamento della Corte dei conti e dei giudici amministrativi.
L'elenco pubblico delle partecipate
Il comma 3 impone la tenuta di un elenco pubblico, accessibile telematicamente, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti. L'elenco è alimentato dalla banca dati di cui all'art. 17 comma 4 del D.L. 90/2014 (la banca dati delle partecipate, gestita dal MEF e basata sulle comunicazioni periodiche delle PA). L'elenco risponde a un'esigenza di trasparenza: chiunque deve poter sapere quante e quali sono le partecipate pubbliche in Italia, chi le controlla e quali servizi svolgono. Questo strumento è anche funzionale alla razionalizzazione: una mappa completa delle partecipate è il punto di partenza per qualsiasi analisi di conformità all'art. 4 e per i piani di revisione straordinaria o periodica.
I flussi informativi verso la struttura e i poteri ispettivi
Il comma 4 impone alle PA e alle partecipate l'invio periodico di segnalazioni e documenti (inclusi bilanci e relazioni ex art. 6) alla struttura, con le modalità e i termini da essa stabiliti. Il comma 5 estende alla struttura i poteri ispettivi del D.L. 95/2012 (art. 6 comma 3): la struttura può svolgere ispezioni sulle partecipate, richiedere documenti e informazioni, accedere alle scritture contabili. Questi poteri si affiancano (non si sovrappongono) ai controlli della Corte dei conti e dell'AGCM, creando un sistema multi-layer di vigilanza sulle partecipate pubbliche.
Casi pratici
Caso 1: Un ente locale che non invia le segnalazioni periodiche alla struttura MEF
La Provincia di Alfa, che detiene partecipazioni in tre società di servizi, non ha mai inviato le segnalazioni periodiche richieste dalla struttura MEF ai sensi dell'art. 15 comma 4. In sede di monitoraggio annuale, la struttura rileva la lacuna e diffida la provincia, fissando un termine per l'adempimento. La provincia regolarizza la posizione inviando i bilanci degli ultimi tre esercizi e le relazioni di governo societario delle partecipate. La struttura verifica la conformità degli atti al decreto e segnala alla Corte dei conti alcune anomalie nei compensi degli amministratori.
Caso 2: La struttura MEF che promuove buone pratiche sulla separazione contabile
La struttura MEF, in esercizio delle funzioni di cui al comma 2, pubblica una circolare che fornisce indicazioni operative sulla separazione contabile nelle multiutility che gestiscono contemporaneamente distribuzione di gas (in regime di concessione) e raccolta rifiuti (in regime competitivo). La circolare chiarisce le voci di costo da allocare separatamente, i criteri di imputazione dei costi comuni e le modalità di rendicontazione. Le partecipate multiutility adeguano i propri sistemi contabili alle indicazioni, che vengono poi recepite dai revisori esterni nel giudizio sul bilancio.
Caso 3: Un ispezione della struttura MEF su una partecipata con dati anomali
La struttura MEF rileva, dall'analisi della banca dati delle partecipate, che Tizio Servizi S.p.A. ha comunicato dati di bilancio incongruenti con quelli depositati nel registro delle imprese. Esercitando i poteri ispettivi del comma 5, la struttura invia ispettori presso la sede della società, che acquisiscono documenti contabili e verbali del CdA. L'ispezione accerta che la società ha gonfiato artificialmente i ricavi per evitare di rientrare nei criteri di razionalizzazione ex art. 20 comma 2 lett. d) (fatturato medio inferiore a 1 milione). La struttura trasmette la segnalazione alla Corte dei conti e all'AGCM.
Domande frequenti
La struttura MEF ex art. 15 può annullare delibere di partecipazione adottate dai comuni?
No. La struttura ha funzioni di indirizzo, orientamento e monitoraggio, non di annullamento degli atti. Se rileva irregolarità, può segnalarle alla Corte dei conti (per il giudizio contabile) o all'AGCM (per i profili di concorrenza). Il potere di annullamento degli atti delle PA spetta al giudice amministrativo.
Chi popola l'elenco pubblico delle partecipate e come viene aggiornato?
L'elenco è alimentato dalla banca dati ex art. 17 comma 4 del D.L. 90/2014, a sua volta aggiornata dalle comunicazioni periodiche inviate dalle PA e dalle partecipate alla struttura MEF. Ogni PA ha l'obbligo di comunicare le variazioni (nuove costituzioni, alienazioni, variazioni di capitale) entro i termini stabiliti dalla struttura.
Le partecipate di regioni e province devono inviare dati alla struttura MEF o solo alle sezioni regionali della Corte dei conti?
Devono inviare dati a entrambi i soggetti: alla struttura MEF le segnalazioni periodiche e i bilanci (art. 15 comma 4), e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti deliberativi soggetti a controllo (artt. 5 e 20). I due flussi informativi servono a scopi diversi e sono entrambi obbligatori.
Perché la struttura di monitoraggio deve essere separata dagli uffici che esercitano i diritti di socio?
Per evitare conflitti di interesse: gli uffici che esercitano i diritti di socio (esprimono voti in assemblea, nominano amministratori) hanno un interesse «operativo» nella gestione della partecipata, che potrebbe influenzare la valutazione di conformità. La separazione garantisce che il monitoraggio sia indipendente e obiettivo, in linea con i principi di buona regolazione.
Vedi anche