Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72 Reg. (UE) 2022/2065 – Azioni di monitoraggio

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte dei fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi e del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. La Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle sue banche dati e ai suoi algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo. Tali azioni possono comprendere l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di esperti e revisori delle autorità nazionali competenti con l'accordo dell'autorità interessata, incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'effettiva attuazione e l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.

In sintesi

  • La Commissione può intraprendere azioni di monitoraggio sull'attuazione del DSA da parte delle VLOP e VLOSE, incluso l'accesso a banche dati e algoritmi con obbligo di spiegazione.
  • Le piattaforme possono essere obbligate a conservare documenti ritenuti necessari per valutare la conformità agli obblighi del Regolamento.
  • La Commissione può nominare esperti e revisori esterni indipendenti, inclusi esperti delle autorità nazionali, per assistere nel monitoraggio e fornire consulenze tecniche specialistiche.
  • Le azioni di monitoraggio si affiancano agli altri strumenti di supervisione della Commissione e riguardano esclusivamente le VLOP e VLOSE designate.
Indice dei contenuti

Le azioni di monitoraggio nel sistema di enforcement del DSA

L'articolo 72 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina le azioni di monitoraggio che la Commissione europea può intraprendere nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). La norma si colloca nel Capo IV, Sezione 4 del Regolamento, dedicato ai poteri di indagine e di enforcement della Commissione nei confronti di questi soggetti: una sezione che riflette la scelta del legislatore europeo di accentrare la supervisione diretta sulle piattaforme più grandi in capo all'istituzione europea, affiancando e in certi casi sostituendo le autorità nazionali.

Le azioni di monitoraggio non sono misure sanzionatorie né procedimenti formali di infrazione: sono strumenti di supervisione continua, finalizzati a verificare che le VLOP e VLOSE rispettino concretamente gli obblighi del DSA. Si tratta di un meccanismo di compliance proattiva: la Commissione non attende che emerga una violazione per intervenire, ma mantiene una capacità di verifica permanente sull'effettiva implementazione delle misure richieste dal Regolamento.

I poteri di monitoraggio: accesso a dati, algoritmi e documenti

Il paragrafo 1 attribuisce alla Commissione un insieme di poteri particolarmente incisivi. La norma è formulata in modo ampio: la Commissione può intraprendere «le azioni necessarie» per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del Regolamento. Tra queste azioni rientrano:

Accesso alle banche dati. La Commissione può ordinare alle VLOP e VLOSE di fornire accesso alle proprie banche dati. Questo potere è straordinariamente ampio per i suoi potenziali oggetti: può coprire le banche dati sui contenuti moderati, sui destinatari del servizio, sui sistemi di raccomandazione, sulle pubblicità erogate, sui rischi sistemici valutati. L'accesso alle banche dati consente alla Commissione di verificare non solo cosa le piattaforme dichiarano di fare, ma cosa effettivamente fanno.

Accesso agli algoritmi. Il potere forse più dirompente: la Commissione può ordinare alle piattaforme di fornire accesso ai propri algoritmi e di spiegarne il funzionamento. Gli algoritmi di raccomandazione, moderazione e distribuzione dei contenuti sono il cuore del funzionamento delle grandi piattaforme e sono stati al centro del dibattito regolatorio europeo negli ultimi anni. Il DSA non impone la divulgazione pubblica degli algoritmi - che equivarrebbe sostanzialmente alla divulgazione di segreti commerciali - ma consente alla Commissione di esaminarli nel contesto di un'istruttoria riservata. La combinazione con l'obbligo di fornire «spiegazioni» crea un meccanismo di audit algoritmico strutturato.

Conservazione obbligatoria dei documenti. La Commissione può ordinare alle VLOP e VLOSE di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi del Regolamento. Questo potere preventivo - che si attiva prima ancora che emerga una specifica questione di conformità - impedisce la dispersione di evidenze potenzialmente rilevanti per future indagini.

Esperti e revisori: il ricorso a competenze esterne

Il paragrafo 2 prevede che le azioni di monitoraggio possano comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, con due tipologie distinte:

Esperti e revisori del settore privato. La Commissione può nominare soggetti terzi indipendenti - aziende di consulenza, laboratori di ricerca, esperti tecnici specializzati - per assisterla nel monitoraggio e per fornire consulenze o conoscenze specifiche. Questa previsione è particolarmente rilevante in un contesto in cui la Commissione ha risorse interne limitate rispetto alla complessità tecnica dei sistemi che deve supervisionare: un social network di dimensioni globali gestisce sistemi di intelligenza artificiale di una complessità che poche organizzazioni al mondo sono in grado di analizzare in modo approfondito.

Esperti e revisori delle autorità nazionali. La norma prevede anche la possibilità di nominare esperti provenienti dalle autorità nazionali competenti, «con l'accordo dell'autorità interessata». Questa previsione costruisce un meccanismo di cooperazione istituzionale: le autorità di regolamentazione settoriale degli Stati membri (autorità per la protezione dei dati, autorità per le comunicazioni, autorità per la concorrenza) possono mettere a disposizione della Commissione le proprie competenze specialistiche nel contesto delle azioni di monitoraggio DSA.

Coordinamento con gli altri poteri di indagine della Commissione

Le azioni di monitoraggio dell'articolo 72 si inseriscono in un sistema più ampio di poteri di indagine e di enforcement che il DSA attribuisce alla Commissione nei confronti delle VLOP e VLOSE. Accanto al monitoraggio, la Commissione dispone di:

  • poteri di richiedere informazioni (articolo 67) e di condurre audizioni (articolo 68);
  • poteri di ispezione dei locali (articolo 69);
  • poteri di adottare misure cautelari (articolo 70);
  • poteri di adottare decisioni vincolanti in caso di accertata violazione (articolo 73);
  • poteri di comminare sanzioni (articolo 74) e penalità di mora (articolo 76).

Il monitoraggio dell'articolo 72 si distingue dagli altri strumenti perché non presuppone la sussistenza di una violazione né l'apertura di un procedimento formale: è uno strumento di supervisione ordinaria, che si attiva nell'ambito della normale attività di vigilanza della Commissione e che serve a costruire il quadro conoscitivo necessario per valutare se e dove siano necessarie misure più incisive.

Impatto pratico per le VLOP e VLOSE

Per le piattaforme designate come VLOP o VLOSE, l'esistenza delle azioni di monitoraggio ha implicazioni operative concrete. È necessario strutturare adeguati sistemi di documentazione e conservazione degli elementi rilevanti per la conformità al DSA: relazioni di valutazione dei rischi, verbali delle riunioni del comitato di compliance, evidenze delle misure adottate, dati sulle moderazioni effettuate. La capacità di rispondere rapidamente e compiutamente alle richieste della Commissione - sia in termini di accesso ai dati che di spiegazioni algoritmiche - diventa un requisito operativo fondamentale, non solo una questione formale.

L'obbligo di fornire spiegazioni sui propri algoritmi è particolarmente impegnativo: richiede che le piattaforme documentino internamente i propri sistemi in modo sufficientemente dettagliato da poterli spiegare a interlocutori istituzionali, senza però divulgarli al pubblico. Si tratta di un equilibrio complesso che richiede strutture interne dedicate - tipicamente un team di compliance tecnica - capaci di tradurre la complessità algoritmica in linguaggio comprensibile per le autorità di vigilanza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le azioni di monitoraggio dell'articolo 72 riguardano tutti i prestatori di servizi digitali?

No. Le azioni di monitoraggio della sezione in cui si colloca l'articolo 72 riguardano esclusivamente le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) designati ai sensi dell'articolo 33 del DSA.

La Commissione può accedere agli algoritmi di una piattaforma senza aprire un procedimento formale per violazione?

Sì. Le azioni di monitoraggio dell'articolo 72 non presuppongono l'apertura di un procedimento formale né l'accertamento di una violazione: sono strumenti di supervisione ordinaria. La Commissione può ordinare l'accesso alle banche dati e agli algoritmi nel normale esercizio della propria attività di vigilanza.

Chi può essere nominato come revisore o esperto nelle azioni di monitoraggio?

Revisori ed esperti esterni indipendenti (aziende di consulenza, esperti tecnici privati) o esperti provenienti dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, in quest'ultimo caso con il previo accordo dell'autorità interessata.

Qual è la differenza tra le azioni di monitoraggio (art. 72) e i poteri di richiesta di informazioni (art. 67)?

Le richieste di informazioni dell'articolo 67 sono atti formali specifici attraverso cui la Commissione chiede dati e documenti precisi. Le azioni di monitoraggio dell'articolo 72 hanno un perimetro più ampio e strutturale: includono l'accesso a banche dati e algoritmi, la conservazione obbligatoria di documenti e il ricorso a esperti tecnici, configurando una supervisione continuativa piuttosto che una richiesta puntuale.

Le informazioni acquisite nel monitoraggio sono soggette a obblighi di riservatezza?

Sì. L'articolo 84 del DSA impone il segreto d'ufficio alla Commissione, al Comitato, alle autorità nazionali, ai funzionari, agli agenti e a tutti i soggetti coinvolti - inclusi i revisori nominati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2 - per le informazioni acquisite o scambiate nel quadro del Regolamento che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.