Testo dell'articoloVigente
Art. 71 Reg. (UE) 2022/2065 – Impegni
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.
2. La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:
a) qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;
b) qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure
c) qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o da un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
3. Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli impegni nel sistema di enforcement DSA
L'articolo 71 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina uno strumento tipico del diritto della concorrenza europeo - gli impegni (commitments) - traslandolo nel contesto dell'enforcement del diritto dei servizi digitali. Lo strumento consente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) di chiudere anticipatamente un procedimento di indagine offrendo alla Commissione impegni comportamentali o strutturali idonei a sanare le presunte violazioni del regolamento.
Il modello è mutuato dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1/2003 sul diritto della concorrenza, ove la procedura degli impegni ha trovato ampia applicazione nella prassi della Commissione per casi complessi come quelli relativi a posizioni dominanti nel settore digitale. Il legislatore del DSA ha ritenuto opportuno importare questo strumento perché i procedimenti di enforcement contro le VLOP/VLOSE possono essere tecnicamente complessi e la capacità della Commissione di risolvere rapidamente situazioni di non conformità è potenziata dalla possibilità di negoziare soluzioni adeguate con i prestatori.
I presupposti: il procedimento in corso
Il paragrafo 1 precisa che gli impegni possono essere offerti «nel corso di un procedimento» condotto ai sensi della sezione dedicata all'enforcement della Commissione (Capo IV, Sezione 4, artt. 64-74 DSA). Non è quindi possibile offrire impegni preventivamente, prima dell'avvio formale di un procedimento, né dopo la sua conclusione con una decisione di accertamento della violazione. Gli impegni sono uno strumento negoziale che presuppone un procedimento aperto e in corso.
L'offerta degli impegni è unilaterale: è il prestatore a proporre le misure che intende adottare per garantire la conformità «alle pertinenti disposizioni del presente regolamento». La Commissione non è obbligata ad accettarli: ha piena discrezionalità nel valutare se gli impegni offerti siano idonei, come si evince dal paragrafo 3 che prevede esplicitamente la possibilità di respingerli.
Gli effetti dell'accettazione: la decisione vincolante
Se la Commissione ritiene gli impegni adeguati, adotta una decisione che li rende vincolanti per il prestatore e dichiara che «non vi sono ulteriori motivi per intervenire». Questa formulazione richiama direttamente quella dell'articolo 9 del Regolamento 1/2003. L'effetto è duplice:
È importante sottolineare che una decisione di accettazione degli impegni non costituisce un accertamento della violazione: la Commissione non dichiara che il prestatore ha violato il DSA, ma semplicemente che gli impegni sono sufficienti a garantire la conformità futura. Questo aspetto ha rilevanza pratica perché esclude che la decisione possa essere usata come prova di violazione in eventuali azioni civili di terzi danneggiati.
La riapertura del procedimento
Il paragrafo 2 prevede tre ipotesi in cui la Commissione può riaprire il procedimento:
La riapertura può avvenire «su richiesta» (di un coordinatore nazionale, del comitato o di terzi interessati) o «di propria iniziativa» della Commissione, il che conferisce a quest'ultima ampi poteri di monitoraggio della conformità agli impegni.
Il rifiuto degli impegni
Il paragrafo 3 stabilisce che, se gli impegni «non sono idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento», la Commissione li respinge con decisione motivata al momento della conclusione del procedimento. In tal caso, il procedimento prosegue con le modalità ordinarie, potendo sfociare in una decisione di accertamento della violazione e nell'irrogazione di sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore (articolo 74 DSA), ovvero fino al 10% in caso di violazione reiterata o sistemica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può offrire impegni ai sensi dell'articolo 71 DSA?
Solo i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), nel corso di un procedimento di enforcement condotto dalla Commissione. Lo strumento non è disponibile per i prestatori di minori dimensioni.
Una decisione di accettazione degli impegni equivale a un accertamento della violazione?
No. La decisione dichiara che gli impegni sono idonei a garantire la conformità futura, ma non accerta che il prestatore abbia violato il DSA. Questo ha rilevanza pratica perché esclude che la decisione possa essere usata come prova di violazione in azioni civili di terzi.
Cosa succede se il prestatore non rispetta gli impegni assunti?
La Commissione può riaprire il procedimento ai sensi del paragrafo 2, lettera b). A seguito della riapertura, può adottare misure cautelari (art. 70) e, al termine, irrogare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo (art. 74).
In quali casi la Commissione può riaprire un procedimento chiuso con una decisione di impegni?
In tre ipotesi: cambiamento determinante dei fatti su cui si è fondata la decisione; violazione degli impegni da parte del prestatore; informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal prestatore o da altri partecipanti al procedimento.
Cosa accade se la Commissione ritiene gli impegni offerti non idonei?
Ai sensi del paragrafo 3, la Commissione li respinge con decisione motivata al termine del procedimento. Il procedimento prosegue con le modalità ordinarie, potendo sfociare in una decisione di accertamento della violazione e nell'irrogazione di sanzioni.