Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 175/2016 – Controllo giudiziario sull’amministrazione di società a controllo pubblico
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall’ articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il controllo giudiziario come presidio della corretta amministrazione delle partecipate
L'articolo 13 del D.Lgs. 175/2016 introduce una deroga significativa alle regole del codice civile in materia di controllo giudiziario sull'amministrazione societaria. La norma mira a rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche socie di reagire tempestivamente alle «gravi irregolarità» nella gestione delle partecipate, superando il filtro della soglia minima di partecipazione che il codice civile pone come condizione di legittimazione per la denuncia al tribunale.
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: schema generale
L'articolo 2409 del codice civile consente ai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (o il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) di denunciare al tribunale fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, tali da arrecare danno alla società o alle sue controllate. Il tribunale, sentiti gli organi sociali, può ordinare un'ispezione e, in presenza di irregolarità accertate, può revocare gli amministratori, sostituirli con un amministratore giudiziario e adottare i provvedimenti cautelari necessari. Si tratta di uno strumento potente di supervisione esterna sulla gestione societaria, che non richiede la prova di un danno già verificatosi ma solo di fondati sospetti su condotte gravemente irregolari.
La deroga al requisito minimo di partecipazione
Il comma 1 dell'art. 13 deroga espressamente ai «limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 c.c.»: ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare la denuncia. Questo significa che anche un comune con lo 0,5% del capitale di una S.p.A. a controllo pubblico può rivolgersi al tribunale se rileva gravi irregolarità nella gestione. La ratio è chiara: il socio pubblico ha un interesse di natura non solo patrimoniale alla corretta gestione della partecipata - la partecipata eroga servizi pubblici, utilizza denaro della collettività, e il suo mal funzionamento ha ricadute sociali che vanno ben oltre la perdita di valore della quota - e sarebbe irragionevole condizionare l'accesso al rimedio giudiziario alla quantità di capitale detenuto.
L'estensione alle S.r.l. a controllo pubblico
Il comma 2 prevede l'applicazione dell'art. 13 anche alle S.r.l. a controllo pubblico. Nel codice civile, l'art. 2409 è disciplinato nell'ambito delle S.p.A. e non si applica di regola alle S.r.l. (per le quali esistono strumenti di tutela diversi, come l'azione individuale del singolo socio ex art. 2476 c.c. e il controllo del tribunale su richiesta del socio per irregolarità dell'organo di controllo). Il decreto Madia estende il rimedio del controllo giudiziario anche alle S.r.l. a controllo pubblico, colmando una lacuna e garantendo la parità di tutela indipendentemente dalla forma societaria prescelta.
Interazione con gli altri strumenti di vigilanza
Il controllo giudiziario ex art. 13 si affianca ad altri meccanismi di vigilanza previsti dal decreto: il controllo analogo nelle in house (art. 16), la revisione straordinaria e periodica (artt. 20 e 24), il monitoraggio della struttura MEF (art. 15), la Corte dei conti per il danno erariale (art. 12). L'art. 13 è però lo strumento più incisivo in caso di gestione gravemente irregolare: consente al giudice di intervenire direttamente sull'organizzazione societaria, anche revocando gli amministratori in carica, senza attendere i tempi dei controlli amministrativi.
Casi pratici
Caso 1: Un comune minoritario che denuncia gravi irregolarità nella gestione
Il Comune di Alfa detiene il 3% del capitale di Alfa Multiservizi S.p.A., a controllo pubblico della Città Metropolitana (60%). Il comune rileva, nel corso dell'esame del bilancio, movimentazioni finanziarie anomale e una serie di operazioni con parti correlate non trasparenti. L'art. 13 consente al comune, pur con una quota inferiore al 10% richiesto dall'art. 2409 c.c., di presentare denuncia al tribunale. Il tribunale nomina un ispettore che, all'esito dell'ispezione, accerta gravi irregolarità contabili: gli amministratori vengono sospesi e sostituiti con un amministratore giudiziario.
Caso 2: La denuncia al tribunale per una S.r.l. a controllo pubblico
La Provincia di Beta detiene il 40% di Beta Gestioni S.r.l. (a controllo pubblico), mentre la restante quota è detenuta da altri enti locali. Il revisore della società segnala che gli amministratori hanno effettuato prelievi di liquidità non documentati. La Provincia presenta denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 13 comma 2: il tribunale, che di norma non applica l'art. 2409 alle S.r.l., accetta la denuncia in forza della deroga del decreto Madia e nomina un ispettore. Le irregolarità sono accertate e gli amministratori sono revocati.
Caso 3: L'uso combinato dell'art. 13 e della denuncia alla Corte dei conti
Il Comune di Gamma, con il 5% di Gamma Servizi S.p.A. a controllo pubblico, rileva che gli amministratori hanno approvato un piano di ristrutturazione aziendale privo di prospettive reali, mascherando una situazione di insolvenza. Il comune presenta contemporaneamente: (1) denuncia al tribunale ex art. 13, chiedendo l'ispezione giudiziaria; (2) segnalazione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il danno erariale subito dai soci pubblici. I due procedimenti si svolgono in parallelo. Il tribunale sospende gli amministratori; la Corte dei conti avvia un'istruttoria sulla condotta dei rappresentanti pubblici in assemblea.
Domande frequenti
Un ente pubblico con l'1% del capitale può davvero denunciare gravi irregolarità al tribunale?
Sì. L'art. 13 comma 1 deroga espressamente ai limiti minimi dell'art. 2409 c.c. e legittima ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione, a presentare la denuncia al tribunale. La ratio è la natura pubblica dell'interesse tutelato: l'ente pubblico non è un socio come gli altri e ha il diritto-dovere di segnalare le irregolarità che incidono sull'erogazione dei servizi alla collettività.
Quali sono i «fondati sospetti di gravi irregolarità» che legittimano la denuncia?
Non è necessaria la prova del danno già verificatosi. Bastano elementi concreti e obiettivi che facciano ragionevolmente ritenere che gli amministratori stiano tenendo condotte gravemente contrarie alla legge, all'atto costitutivo o alle regole di corretta gestione, tali da poter arrecare danno alla società o alle sue controllate. La valutazione spetta al tribunale nella fase istruttoria.
Il controllo giudiziario ex art. 13 si applica anche alle in house?
Sì. Le società in house sono «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2 lett. m) e quindi rientrano nel perimetro dell'art. 13. Per le in house, il controllo giudiziario si aggiunge (non si sostituisce) al controllo analogo esercitato dall'ente e agli strumenti di vigilanza della Corte dei conti.
Cosa può ordinare il tribunale dopo aver accertato le irregolarità?
In base all'art. 2409 c.c., il tribunale può adottare i provvedimenti cautelari necessari (sequestro di documenti, sospensione di delibere), revocare gli amministratori e i sindaci, nominare un amministratore giudiziario con poteri gestionali temporanei. L'amministratore giudiziario riferisce al tribunale e agli organi societari; al termine del suo incarico, convoca l'assemblea per la nomina degli organi ordinari.