Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 Reg. (UE) 2022/2065 – Poteri di effettuare ispezioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie presso i locali del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o di altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, hanno il potere di:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata;

b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo alla fornitura del servizio in questione, su qualsiasi forma di supporto;

c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e altri documenti;

d) richiedere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o all'altra persona interessata di fornire accesso e chiarimenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa nonché di registrare o documentare i chiarimenti forniti;

e) sigillare tutti i locali utilizzati per fini connessi all'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata, nonché libri o altri documenti, per il periodo e nella misura necessari all'ispezione;

f) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte;

g) rivolgere domande a tale rappresentante o membro del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Le ispezioni possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, nonché dei coordinatori dei servizi digitali o di altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4. Qualora i libri e gli altri documenti richiesti, connessi alla fornitura del servizio in questione siano presentati in modo incompleto o qualora le risposte fornite alle domande poste a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dagli articoli 74 e 76. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa in merito il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Durante le ispezioni i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione, i revisori e gli esperti nominati dalla Commissione, il coordinatore dei servizi digitali o le altre autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione possono chiedere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o ad un'altra persona interessata di fornire spiegazioni su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e comportamenti aziendali e possono rivolgere domande al loro personale chiave.

6. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone fisiche o giuridiche sono tenute a sottoporsi a un'ispezione disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 74 e 76, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione consulta il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prima di adottare tale decisione.

7. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone da quello autorizzate o nominate prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione in relazione all'ispezione. Dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o l'altra persona interessata si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione presta loro, su richiesta di tali funzionari o altre persone che li accompagnano e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, l'assistenza necessaria, anche, se del caso ai sensi di tale diritto nazionale, sotto forma di misure coercitive adottate da un'autorità di contrasto competente per consentire loro di svolgere l'ispezione.

9. Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale autorizzazione è chiesta dal coordinatore dei servizi digitali di tale Stato membro su richiesta dei funzionari e delle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale investita della causa verifica l'autenticità della decisione della Commissione che ordina l'ispezione e controlla che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nello svolgimento di tale verifica, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate, in particolare quelle relative ai motivi per cui la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento, quelli relativi alla gravità della presunta violazione e quelli relativi alla natura del coinvolgimento del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non mette in discussione la necessità dell'ispezione né esige informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

In sintesi

  • La Commissione europea può effettuare ispezioni fisiche presso i locali di VLOP, VLOSE e di altre persone che detengono informazioni rilevanti, con poteri che includono accesso ai locali, esame di libri e documenti, richiesta di accesso ad algoritmi e sistemi informatici.
  • I funzionari della Commissione possono sigillare locali e documenti, chiedere chiarimenti al personale e verbalizzarne le risposte; possono essere assistiti da revisori o esperti nominati dalla Commissione e dai coordinatori dei servizi digitali.
  • Se il fornitore si oppone all'ispezione, lo Stato membro presta l'assistenza necessaria, anche con misure coercitive adottate dall'autorità di contrasto, previa eventuale autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale.
  • L'autorità giudiziaria nazionale, se chiamata ad autorizzare misure coercitive, verifica unicamente l'autenticità della decisione della Commissione e la proporzionalità delle misure, senza sindacare nel merito la legittimità della decisione: il controllo di legittimità spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Le ispezioni come strumento di vigilanza diretta della Commissione

L'articolo 69 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) attribuisce alla Commissione europea il potere di effettuare ispezioni fisiche (comunemente dette «dawn raids») presso le sedi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), nonché presso terzi che detengono informazioni rilevanti per le indagini. Questo potere si colloca all'interno del più ampio sistema di vigilanza diretta che il DSA attribuisce alla Commissione per i soggetti più grandi del mercato digitale.

Il modello è in larga parte analogo ai poteri ispettivi che la Commissione esercita in materia di concorrenza ai sensi del Regolamento (CE) 1/2003 («Reg. antitrust»), con adattamenti specifici alla natura dei servizi digitali: l'oggetto dell'ispezione non è solo la documentazione contabile o commerciale, ma anche algoritmi, sistemi informatici, pratiche di gestione dei dati e comportamenti aziendali che incidono sull'erogazione del servizio.

I poteri ispettivi: un catalogo articolato

Il paragrafo 2 elenca in modo analitico i poteri dei funzionari della Commissione e delle persone che li accompagnano, autorizzate a condurre l'ispezione. Il primo potere è l'accesso fisico a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto: a differenza dei poteri di richiesta di informazioni di cui all'art. 67, che operano per via telematica o documentale, le ispezioni implicano la presenza fisica e l'accesso senza preavviso.

Il secondo potere riguarda l'esame di libri e qualsiasi altro documento relativo alla fornitura del servizio, su qualsiasi supporto. Questa formulazione ampia include file elettronici, email, messaggi interni, presentazioni, report interni e qualsiasi altro documento digitale. I funzionari possono prenderne copie o estratti. Il terzo potere è la richiesta di accesso e chiarimenti sull'organizzazione, il funzionamento, il sistema informatico, gli algoritmi, la gestione dei dati e le pratiche commerciali: si tratta di una prerogativa particolarmente incisiva per le piattaforme digitali, il cui funzionamento concreto è determinato da scelte algoritmiche che non si leggono nei documenti tradizionali.

Il quarto potere - il sigillo dei locali e dei documenti - consente di preservare l'integrità delle prove durante il periodo necessario all'ispezione, prevenendo la distruzione di documenti. Infine, i funzionari possono richiedere chiarimenti a qualsiasi rappresentante o membro del personale e verbalizzarne le risposte. La facoltà di «rivolgere domande» (lettera g) è distinta dalla facoltà di «chiedere chiarimenti» (lettera f): la prima copre qualsiasi questione rilevante per l'oggetto dell'ispezione, la seconda è circoscritta a fatti o documenti specifici.

La composizione del team ispettivo

Il paragrafo 3 prevede che le ispezioni possano essere condotte anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2 (esperti indipendenti con competenze tecniche specifiche), nonché dei coordinatori dei servizi digitali o di altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio si effettua l'ispezione. Questa composizione mista riflette la complessità tecnica delle ispezioni nei servizi digitali: valutare la conformità di un algoritmo di raccomandazione o di un sistema di moderazione automatica richiede competenze che non sempre i funzionari amministrativi possiedono.

Ispezione volontaria e ispezione con mandato

Il paragrafo 4 introduce una distinzione importante tra ispezioni volontarie e ispezioni coercitive. Quando i documenti presentati sono incompleti o le risposte fornite sono inesatte, incomplete o fuorvianti, i funzionari esercitano i propri poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione e richiama le sanzioni previste dagli articoli 74 e 76. In questo caso, la Commissione informa preventivamente il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato. Il mandato scritto svolge quindi una duplice funzione: rafforza il titolo giuridico dell'accesso e anticipa ai soggetti inspecionati le conseguenze del mancato rispetto.

L'obbligo di sottoporsi all'ispezione

Il paragrafo 6 stabilisce l'obbligo giuridico per il fornitore VLOP/VLOSE e per qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta di sottoporsi all'ispezione disposta con decisione della Commissione. La decisione deve indicare oggetto e scopo dell'ispezione, la data di inizio, le sanzioni applicabili in caso di resistenza e il diritto di chiedere il riesame alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato.

Resistenza all'ispezione e misure coercitive

Il paragrafo 8 prevede che, se il soggetto si oppone, lo Stato membro deve prestare l'assistenza necessaria, anche mediante misure coercitive dell'autorità di contrasto. Se occorre autorizzazione giudiziaria, l'autorità nazionale verifica unicamente l'autenticità della decisione della Commissione e la proporzionalità delle misure, senza poter mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esaminare il fascicolo. Il controllo di legittimità pieno sulla decisione della Commissione spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La Commissione può ispezionare fisicamente le sedi di un VLOP senza preavviso?

Sì. Le ispezioni ai sensi dell'art. 69 DSA possono essere effettuate senza preavviso e comprendono l'accesso fisico a tutti i locali. Il fornitore è obbligato a sottoporsi all'ispezione disposta con decisione formale della Commissione.

I funzionari possono accedere agli algoritmi durante un'ispezione?

Sì. L'art. 69, par. 2, lettera d) prevede espressamente il potere di richiedere accesso e chiarimenti relativi al "sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali". Questo è uno degli elementi distintivi delle ispezioni DSA rispetto ai tradizionali poteri ispettivi in ambito antitrust.

Cosa succede se il fornitore si oppone all'ispezione?

Lo Stato membro deve prestare assistenza coercitiva, eventualmente tramite autorità di contrasto. Se necessaria un'autorizzazione giudiziaria, l'autorità giudiziaria nazionale verifica solo l'autenticità della decisione della Commissione e la proporzionalità delle misure, senza poter sindacare nel merito la legittimità della decisione stessa.

Il coordinatore dei servizi digitali nazionale partecipa alle ispezioni?

Sì. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato prestano attivamente assistenza, su richiesta del coordinatore stesso o della Commissione, e dispongono degli stessi poteri previsti dall'art. 69, par. 2 DSA.

Chi può impugnare la decisione di ispezione della Commissione?

Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo pieno di legittimità sulla decisione della Commissione che ordina l'ispezione (art. 69, par. 10 DSA). L'autorità giudiziaria nazionale, se chiamata ad autorizzare misure coercitive, non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esaminare il fascicolo della Commissione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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