Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 175/2016 – Alienazione di partecipazioni sociali
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.
2. L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.
4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La dismissione delle partecipazioni pubbliche: un atto di rilevanza politica e giuridica
L'articolo 10 del D.Lgs. 175/2016 disciplina l'alienazione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società. Si tratta di un'operazione di grande rilevanza pratica nell'ambito dei processi di razionalizzazione che il decreto promuove: la revisione straordinaria (art. 24) e la razionalizzazione periodica (art. 20) possono entrambe concludersi con la cessione di partecipazioni ritenute non conformi alle finalità dell'art. 4 o non giustificate economicamente. La norma assicura che anche questo passaggio - potenzialmente foriero di rilevanti effetti patrimoniali per il soggetto pubblico - sia presidiato dalle stesse garanzie procedurali previste per l'acquisizione.
Il procedimento deliberativo
Il comma 1 rinvia alle forme deliberative dell'art. 7 comma 1: a seconda del soggetto alienante, la delibera di alienazione richiede DPCM (Stato), provvedimento regionale, delibera del consiglio comunale, o delibera dell'organo amministrativo. Questo principio di simmetria tra acquisto e dismissione garantisce coerenza nel sistema: la decisione di cedere una partecipazione è considerata altrettanto rilevante della decisione di acquisirla, e deve essere adottata con la stessa solennità formale. Il richiamo comprende anche la competenza del consiglio comunale per gli enti locali: la giunta non può vendere partecipazioni senza autorizzazione consiliare.
Il principio della procedura competitiva per la vendita
Il comma 2 stabilisce che l'alienazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione: di norma, la vendita deve essere preceduta da una procedura aperta (gara, asta, manifestazione di interesse) che assicuri la massima partecipazione dei potenziali acquirenti e la formazione del prezzo in modo concorrenziale. La deroga alla procedura competitiva - ossia la «negoziazione diretta» con un singolo acquirente - è ammessa solo in casi eccezionali e a condizioni stringenti: la delibera dell'organo competente deve darne analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare attenzione alla congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato. La determinazione del prezzo congruo richiede normalmente una perizia di stima indipendente. Fa salvo il diritto di prelazione degli altri soci previsto dalla legge o dallo statuto: se i soci privati hanno un diritto di prelazione sulle quote dell'ente, questo deve essere rispettato anche in sede di alienazione.
L'inefficacia dell'atto di alienazione senza delibera valida
Il comma 3 prevede la medesima sanzione già stabilita dall'art. 8 comma 2 per l'acquisto: la mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo rende inefficace l'atto di alienazione. Il contratto di vendita è concluso ma privo di effetti: la proprietà delle azioni o delle quote non si trasferisce all'acquirente, e il corrispettivo eventualmente già pagato dovrà essere restituito. Si tratta di una protezione del patrimonio pubblico: nessun amministratore o dirigente può cedere partecipazioni senza il preventivo avallo dell'organo politicamente responsabile.
La disciplina speciale per le partecipazioni dello Stato
Il comma 4 fa salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato: si tratta principalmente della normativa sulle privatizzazioni (L. 474/1994 e D.L. 332/1994), che prevede procedure specifiche - quali l'DPCM di privatizzazione, l'asta pubblica, la golden share e le norme sull'equilibrio degli investitori istituzionali - che si sovrappongono e in parte derogano alle regole dell'art. 10. Per le grandi privatizzazioni statali, la disciplina speciale prevale.
Casi pratici
Caso 1: Un comune che cede le proprie quote senza procedura aperta
Il Comune di Alfa decide di cedere il proprio 15% in Alfa Immobiliare S.r.l. a un imprenditore privato che ha manifestato interesse. Il sindaco firma un preliminare di vendita al prezzo proposto dall'acquirente senza delibera consiliare e senza alcuna procedura competitiva. Il segretario comunale blocca l'operazione: il comma 1 richiede la delibera del consiglio comunale e il comma 2 impone il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. La vendita diretta a un singolo acquirente è ammessa solo in casi eccezionali con delibera motivata sulla congruità del prezzo. L'operazione viene riformulata: il comune pubblica un avviso di manifestazione di interesse, riceve tre offerte, sceglie la più alta e delibera in consiglio.
Caso 2: Una regione che aliena partecipazioni nell'ambito del piano di razionalizzazione
La Regione Gamma, in esecuzione del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 20, delibera di cedere il 30% detenuto in Gamma Fiere S.p.A., ritenuta non rientrante nelle finalità dell'art. 4. La giunta regionale adotta il provvedimento di alienazione e dispone che la vendita avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica. La società di revisione incaricata predispone una perizia di stima che valuta il pacchetto azionario. L'asta pubblica si svolge regolarmente e la quota viene aggiudicata al miglior offerente. L'atto di alienazione è trasmesso alla Corte dei conti competente e pubblicato sul sito istituzionale della regione.
Caso 3: La negoziazione diretta in caso di rifiuto dei soci di esercitare la prelazione
Il Comune di Beta intende cedere il 25% di Beta Energia S.r.l. Lo statuto prevede un diritto di prelazione in favore degli altri soci privati. Questi ultimi, interpellati, comunicano di non voler esercitare il diritto. Il comune, dopo aver dato atto dell'esito della prelazione, valuta la negoziazione diretta con un acquirente terzo già individuato. Il consiglio comunale delibera la vendita diretta, dando analiticamente atto della congruità del prezzo offerto rispetto alla perizia di stima indipendente. La delibera è pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa alla Corte dei conti.
Domande frequenti
La cessione di quote da parte di un ente locale richiede sempre la delibera del consiglio?
Sì. Il comma 1 rinvia alle forme dell'art. 7 comma 1 lett. c), che attribuisce la delibera in caso di partecipazioni comunali al consiglio comunale. La giunta non ha competenza su questa materia, nemmeno in presenza di urgenza, salvo che la legge speciale dello statuto del comune non attribuisca specificamente al sindaco o alla giunta questa competenza eccezionale.
Come si determina la congruità del prezzo nella negoziazione diretta?
La norma non prescrive un metodo specifico, ma la prassi e le indicazioni della Corte dei conti richiedono una perizia di stima indipendente che applichi metodologie riconosciute (patrimonio netto, DCF, multipli di mercato). La delibera deve darne conto analiticamente: non è sufficiente affermare che il prezzo è congruo, occorre illustrarne le basi valutative.
La vendita di partecipazioni pubbliche è soggetta all'IVA?
No. La cessione di partecipazioni (azioni o quote) è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972, che esclude le cessioni di azioni e titoli. Può invece essere soggetta all'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986. Si tratta di questioni fiscali da verificare caso per caso con il consulente tributario.
Se l'ente vende quote a un prezzo inferiore al valore di mercato senza motivazione adeguata, vi è responsabilità erariale?
Sì. La vendita a prezzo non congruo senza motivazione analitica può configurare un danno erariale rilevante per la Corte dei conti, in particolare se determinata da dolo o colpa grave dei soggetti che hanno adottato la delibera o curato la procedura. L'art. 12 comma 2 del decreto qualifica come danno erariale il danno patrimoniale subito dagli enti partecipanti per effetto delle condotte dei propri rappresentanti.