Testo dell'articoloVigente
Art. 66 Reg. (UE) 2022/2065 – Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.
2. Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa. L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.
3. Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.
4. La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il riparto di competenze tra Commissione e coordinatori nazionali
Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) adotta un modello di enforcement a doppio livello. Per la grande maggioranza dei prestatori di servizi intermediari, la vigilanza è affidata al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento - l'autorità nazionale designata da ciascun Paese, in Italia l'AGCOM. Tuttavia, per le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), la Commissione europea assume un ruolo di enforcement diretto e, in talune circostanze, esclusivo.
L'articolo 66 regola l'apertura di questo canale europeo: la Commissione può avviare un procedimento quando nutre il sospetto che una VLOP o un VLOSE abbia violato il DSA. La norma fissa le modalità procedurali dell'avvio, i meccanismi di cooperazione con i coordinatori nazionali e le garanzie di coordinamento istituzionale.
La notifica di avvio e l'effetto di concentrazione della competenza
Il paragrafo 2 prevede che, una volta avviato il procedimento, la Commissione ne dia notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato europeo per i servizi digitali (di cui all'art. 61 DSA) tramite il sistema di condivisione delle informazioni (art. 85), e alla VLOP o al VLOSE interessati.
La conseguenza più significativa è l'effetto di concentrazione della competenza: l'avvio del procedimento da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali (e, se del caso, le altre autorità competenti nazionali) dai poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti dal DSA nei confronti di quella specifica violazione. Si tratta di un meccanismo analogo a quello già noto nel diritto della concorrenza europeo (art. 11 Reg. 1/2003), dove l'avvio del procedimento da parte della Commissione esonera le autorità nazionali dalla competenza ad applicare il diritto UE per la stessa infrazione.
Questo effetto serve a evitare il rischio di decisioni contraddittorie: se la Commissione sta investigando una VLOP per una presunta violazione sistematica degli obblighi di risk assessment, non sarebbe coerente che nel frattempo un coordinatore nazionale adottasse una propria decisione sulla stessa condotta con conclusioni potenzialmente diverse.
La cooperazione investigativa tra Commissione e coordinatori
Il paragrafo 3 disciplina la cooperazione nelle indagini. La Commissione può chiedere il sostegno - singolo o congiunto - dei coordinatori degli Stati membri interessati dalla presunta violazione, incluso il coordinatore del luogo di stabilimento della VLOP. I coordinatori che ricevono tale richiesta sono tenuti a cooperare «lealmente e tempestivamente».
Questa cooperazione si traduce concretamente nell'esercizio, da parte dei coordinatori nazionali su richiesta della Commissione, dei poteri investigativi previsti dall'art. 51 DSA (ispezioni, richieste di informazioni, audizioni) nei confronti del prestatore, limitatamente alle informazioni e ai locali situati nel loro Stato membro. I coordinatori agiscono dunque come «braccio investigativo» della Commissione nel territorio nazionale - un meccanismo di sussidiarietà operativa.
Le constatazioni preliminari e il ruolo del comitato
Il paragrafo 4 prevede che la Commissione condivida con il coordinatore del luogo di stabilimento e con il comitato le informazioni relative ai poteri investigativi esercitati (artt. 67-72 DSA) e le proprie constatazioni preliminari ai sensi dell'art. 79, par. 1. Il comitato deve poi presentare il proprio parere su tali constatazioni entro il termine fissato dall'art. 79, par. 2, e la Commissione è tenuta a tenerlo in «massima considerazione» nella decisione finale.
Questo meccanismo riflette il principio di leale cooperazione istituzionale e garantisce che le decisioni della Commissione nei confronti delle grandi piattaforme siano il frutto di una deliberazione collegiale che tenga conto delle prospettive dei vari Stati membri. Il comitato europeo per i servizi digitali, composto dai coordinatori nazionali e presieduto dalla Commissione, è l'organo di raccordo tra la dimensione nazionale e quella europea della governance del DSA.
Il procedimento e le possibili decisioni finali
Il procedimento avviato ai sensi dell'art. 66 può sfociare in due tipi principali di decisione. La decisione di accertamento della violazione e ingiunzione (art. 73): la Commissione constata la violazione e ordina alla VLOP di porvi fine; se necessario può imporre misure specifiche proporzionate alla violazione. Le misure provvisorie (art. 74): in caso di urgenza, la Commissione può adottare misure cautelari provvisorie prima della decisione finale, se vi è il rischio di un danno grave e irreparabile per i destinatari del servizio.
A queste si aggiungono le sanzioni pecuniarie (art. 74, par. 1) e le penalità di mora (art. 76). Le sanzioni per violazione degli obblighi sostanziali del DSA possono raggiungere il 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore; per la fornitura di informazioni inesatte o incomplete la sanzione è fissata fino all'1% del fatturato annuo.
Il diritto di difesa della VLOP nel procedimento
Il procedimento ex art. 66 deve rispettare i diritti fondamentali della difesa garantiti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (diritto a una buona amministrazione) e dai principi generali di diritto dell'Unione. La VLOP ha diritto di essere sentita prima dell'adozione della decisione finale (art. 79 DSA), di accedere al fascicolo (con le dovute eccezioni per informazioni riservate), e di ricorrere al Tribunale dell'UE contro la decisione della Commissione ai sensi dell'art. 263 TFUE.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando può avviare un procedimento la Commissione ai sensi dell'art. 66 DSA?
La Commissione può avviare un procedimento quando sussiste il sospetto che una VLOP o un VLOSE abbia violato una delle disposizioni del DSA. Non è richiesta la certezza della violazione: è sufficiente un sospetto fondato, basato su informazioni disponibili (es. reclami ricevuti, relazioni dei coordinatori, risultati di indagini preliminari).
L'avvio del procedimento della Commissione blocca sempre i coordinatori nazionali?
Sì, ma solo per la specifica violazione oggetto del procedimento. I coordinatori nazionali conservano i propri poteri per le violazioni del DSA diverse da quella oggetto del procedimento della Commissione e per le questioni che non rientrano nella competenza esclusiva della Commissione.
Una VLOP può contestare l'avvio del procedimento della Commissione?
L'atto di avvio del procedimento non è di per sé una decisione impugnabile davanti al Tribunale dell'UE (manca di effetti giuridici vincolanti definitivi). La VLOP può però esercitare i propri diritti di difesa nel corso del procedimento e impugnare la decisione finale ai sensi dell'art. 263 TFUE.
Il comitato europeo per i servizi digitali ha potere di bloccare una decisione della Commissione?
No. Il comitato esprime un parere che la Commissione è tenuta a prendere 'nella massima considerazione', ma la decisione finale spetta alla Commissione. Il parere del comitato è un atto consultivo non vincolante, anche se nella pratica la Commissione tende a tenerne conto per garantire il consenso istituzionale.
Qual è la differenza tra il procedimento ex art. 66 e i poteri investigativi degli artt. 67-72 DSA?
L'art. 66 disciplina l'avvio formale del procedimento e il raccordo istituzionale. Gli artt. 67-72 contengono i poteri investigativi specifici della Commissione: richieste di informazioni (art. 67), audizioni (art. 68), ispezioni (art. 69), azioni a distanza (art. 70). Il procedimento ex art. 66 è il presupposto formale per l'esercizio di quei poteri investigativi.