Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 175/2016 – Acquisto di partecipazioni in società già costituite
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.
2. L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
L'acquisto di partecipazioni in società preesistenti: il principio del parallelismo con la costituzione
L'articolo 8 del D.Lgs. 175/2016 estende al caso dell'acquisto di partecipazioni in società già esistenti il medesimo apparato di garanzie procedurali previsto dall'art. 7 per la costituzione di nuove società. Il legislatore ha così scelto di trattare le due fattispecie in modo simmetrico: tanto la creazione dal nulla di un nuovo soggetto societario quanto l'ingresso in una compagine già esistente richiedono la stessa ponderazione, motivazione e formalizzazione deliberativa. Il rischio - da cui la norma intende proteggersi - è quello di acquisizioni opache, effettuate senza adeguata valutazione dell'interesse pubblico sotteso, magari sfruttando operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale) come meccanismo per aggirare il presidio deliberativo.
Le operazioni rientranti nel perimetro dell'articolo
Il comma 1 elenca le operazioni soggette alla disciplina: qualunque operazione che comporti l'acquisto di una partecipazione in una società già esistente. Il termine «acquisto» è da intendere in senso ampio: rientra non solo l'acquisto diretto di azioni o quote sul mercato secondario, ma anche la sottoscrizione di un aumento di capitale (per il quale l'ente versa denaro e riceve nuove azioni o quote di nuova emissione), nonché la partecipazione a operazioni straordinarie quali fusioni per incorporazione in cui l'ente diventa socio della società risultante, o scissioni, o conferimenti. In tutti questi casi, l'ente che acquisisce la qualità di socio di una società preesistente deve adottare preventivamente la delibera nelle forme dell'art. 7 commi 1 e 2.
L'inefficacia del contratto in assenza di delibera valida
Il comma 2 sancisce una conseguenza giuridica particolarmente netta: la mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione. L'inefficacia è distinta dall'invalidità: il contratto non è nullo (non ha vizi propri), ma non produce effetti per difetto del presupposto pubblicistico necessario. Sul piano pratico, questo significa che il trasferimento delle azioni o delle quote non si perfeziona nei confronti dell'amministrazione: l'ente non diventa socio, non acquisisce i diritti sociali (voto, dividendi, ispezione) e non assume le relative responsabilità. Il venditore, dal canto suo, non può pretendere il pagamento del corrispettivo se il contratto è privo di efficacia. La norma ha dunque un effetto fortemente deterrente rispetto alle acquisizioni frettolose o irregolari.
L'estensione alle società quotate
Il comma 3 estende l'applicabilità dell'art. 8 anche alle partecipazioni in società quotate, ma con un limite preciso: la disciplina si applica «unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio». Questo limite ha una logica tecnica: nelle operazioni sui mercati regolamentati, l'acquisto di azioni quotate non sempre configura l'acquisizione di una vera partecipazione sociale nel senso del decreto Madia (ad esempio, i contratti derivati o le operazioni di carattere puramente finanziario). Quando invece l'operazione risulta nel possesso di un pacchetto azionario con diritti amministrativi effettivi - ossia quando si diventa «soci» in senso proprio, con la conseguente applicazione degli statuti e delle norme sulla corporate governance - scattano gli obblighi dell'art. 8.
Casi pratici
Caso 1: Un ente locale che acquista quote di una società già operativa senza delibera
Il Comune di Alfa, attraverso il proprio sindaco, sottoscrive l'acquisto del 20% di Tizio Multiservizi S.r.l. - società già operante sul territorio - al prezzo di 500.000 euro, senza che il consiglio comunale abbia adottato la deliberazione prevista dall'art. 7 comma 1. Il segretario comunale segnala l'irregolarità: ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2, la mancanza della delibera rende il contratto di acquisto inefficace. Il comune non è diventato socio, non ha diritto al rimborso dei dividendi già distribuiti e deve restituire le quote agli alienanti. Il consiglio avvia la procedura regolare, adottando la delibera con motivazione analitica.
Caso 2: Una partecipazione acquisita tramite fusione per incorporazione
La Regione Beta partecipa a un'operazione di fusione per incorporazione in cui la propria controllata Caio Trasporti S.p.A. assorbe Sempronio Mobilità S.r.l., privata, ricevendo in cambio azioni della società incorporante. A seguito della fusione, la regione si trova a detenere indirettamente una partecipazione in Sempronio. L'ufficio legale verifica che questa operazione straordinaria rientri nella fattispecie dell'art. 8 comma 1, in quanto comporta l'acquisto di una partecipazione in una società già esistente. La regione avrebbe dovuto adottare previamente la delibera nelle forme dell'art. 7: l'omissione può essere sanata con una delibera postuma, comunicata alla Corte dei conti.
Caso 3: Un ministero che sottoscrive un aumento di capitale in una quotata pubblica
Il MEF intende sottoscrivere un aumento di capitale riservato in una S.p.A. quotata di cui già detiene il 35%, portando la propria quota al 41%. Sebbene la società sia quotata, l'operazione comporta l'acquisizione di ulteriori azioni con pieni diritti amministrativi: si configura dunque un acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 8 comma 3. Il MEF adotta il DPCM previsto dall'art. 7 comma 1 lett. a), con deliberazione del Consiglio dei ministri, e invia l'atto deliberativo alla Corte dei conti per la verifica nei termini dell'art. 5 comma 3.
Domande frequenti
L'inefficacia del contratto di acquisto è sanabile a posteriori?
La norma non prevede un meccanismo espresso di sanatoria. Tuttavia, l'ente può adottare la delibera in via postuma, e se l'acquisto è già avvenuto, il contratto potrebbe essere ratificato solo se la controparte acconsente e se le condizioni di mercato non sono mutate in misura tale da rendere l'operazione non più conforme ai requisiti dell'art. 5. La sanatoria resta comunque un percorso incerto e preferibilmente da evitare con un corretto procedimento preventivo.
La sottoscrizione di un aumento di capitale da parte dell'ente locale è soggetta all'art. 8?
Sì. Il comma 1 include espressamente la sottoscrizione di un aumento di capitale tra le operazioni che comportano l'acquisto di partecipazioni. L'ente deve adottare previamente la delibera nelle forme dell'art. 7, verificando i requisiti dell'art. 5 (motivazione analitica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con gli aiuti di Stato).
Se l'ente acquista azioni di una quotata sul mercato aperto senza diventare azionista rilevante, si applica l'art. 8?
No. Il comma 3 limita l'applicazione dell'art. 8 ai casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio. Se l'ente acquista un numero di azioni talmente esiguo da non conferire alcun diritto amministrativo rilevante, la norma non si applica. Il confine pratico non è sempre facile da tracciare e richiede un'analisi caso per caso dello statuto e delle norme di governance.
La disciplina dell'art. 8 si applica anche all'acquisto di quote tramite eredità o donazione?
La norma non si sofferma sulle modalità di acquisto, ma sul risultato: qualunque operazione che comporti l'acquisto di una partecipazione in una società già esistente è soggetta alla disciplina. Anche l'acquisizione a titolo gratuito o per causa di morte - se tecnicamente possibile - richiederebbe la delibera dell'ente. In questi casi atipici, l'amministrazione dovrà valutare se accettare l'eredità o la donazione con un atto deliberativo conforme all'art. 7.