Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 63 Reg. (UE) 2022/2065 – Compiti del comitato

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:

a) sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;

b) assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento;

c) fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi;

d) fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'articolo 66 e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

e) sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all'articolo 44, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2. I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

In sintesi

  • Il comitato europeo per i servizi digitali svolge funzioni di coordinamento tra i coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri: sostiene le indagini congiunte, fornisce pareri e raccomandazioni, e promuove l'elaborazione di orientamenti e codici di condotta europei.
  • Il comitato assiste i coordinatori nell'analisi delle relazioni di revisione delle VLOP e VLOSE, garantendo una visione sistemica che supera i confini nazionali.
  • I coordinatori che non seguono i pareri o le raccomandazioni del comitato devono motivare la propria scelta nelle relazioni previste dal DSA o nelle decisioni pertinenti, assicurando così la responsabilità delle autorità nazionali.
  • Il comitato fornisce consulenza alla Commissione europea sulle misure di vigilanza delle VLOP e sulle decisioni di designazione, rendendo il sistema di enforcement multilivello.
  • Il comitato promuove l'individuazione di questioni emergenti in materia di servizi digitali, svolgendo una funzione di sentinella dell'evoluzione tecnologica e dei rischi sistemici.
Indice dei contenuti

Il comitato europeo per i servizi digitali: struttura e posizione nel sistema DSA

Il comitato europeo per i servizi digitali (di seguito «il comitato») è l'organo di coordinamento istituzionale creato dal DSA (artt. 61-68) per garantire coerenza e cooperazione nell'applicazione del regolamento tra i ventisei coordinatori dei servizi digitali nazionali - uno per Stato membro - e la Commissione europea. L'art. 63 ne definisce i compiti operativi, che riflettono una funzione di supporto, coordinamento e orientamento piuttosto che di enforcement diretto: il comitato non è un'autorità investigativa né sanzionatoria, ma il «cervello» del sistema di vigilanza multilivello del DSA.

La ratio di questo organo risponde a una sfida strutturale del diritto digitale europeo: i prestatori di servizi intermediari operano in tutti gli Stati membri simultaneamente, ma la vigilanza primaria è affidata al CSD del paese d'origine. Senza un meccanismo di coordinamento efficace, si rischierebbe una vigilanza asimmetrica - con alcuni paesi più rigorosi di altri - e l'impossibilità di affrontare i problemi sistemici che per definizione trascendono i confini nazionali. Il comitato è la risposta a questa sfida.

Il coordinamento delle indagini congiunte

Il par. 1, lettera a), dell'art. 63 attribuisce al comitato il compito di sostenere il coordinamento delle indagini congiunte. Le indagini congiunte (art. 60 DSA) sono uno strumento potente: consentono a più CSD di collaborare nell'esame di una presunta violazione che coinvolge uno stesso prestatore in più Stati membri. Il comitato non conduce direttamente le indagini - le CSD competenti rimangono le protagoniste - ma ne facilita il coordinamento, fornendo supporto metodologico, garantendo la coerenza degli approcci investigativi e prevenendo duplicazioni o contraddizioni tra procedimenti nazionali paralleli.

Questo strumento è particolarmente rilevante per i prestatori non-VLOP che operano in più Stati membri senza raggiungere la soglia dei 45 milioni di utenti attivi che concentrerebbe la vigilanza sulla Commissione: un hosting provider con sede in un paese baltrico ma utenti in tutta Europa, ad esempio, potrebbe essere oggetto di un'indagine congiunta coordinata dal comitato.

L'analisi delle relazioni di revisione di VLOP e VLOSE

La lettera b) del par. 1 assegna al comitato il compito di assistere i coordinatori nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di VLOP e VLOSE previste dagli artt. 37 e 75 DSA. Le revisioni indipendenti delle piattaforme di grandi dimensioni sono documenti tecnici complessi; il comitato, potendo disporre di risorse e competenze aggregate, può fornire una lettura sistemica e comparativa che supera le capacità del singolo CSD nazionale. L'analisi del comitato diventa poi input per i pareri e le raccomandazioni alle autorità nazionali e alla Commissione.

Pareri, raccomandazioni e il meccanismo di «comply or explain»

La lettera c) del par. 1 attribuisce al comitato il potere di fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali. Questi strumenti non sono vincolanti in senso stretto, ma il par. 2 introduce un importante meccanismo di responsabilità: i coordinatori che non seguono i pareri o le raccomandazioni del comitato devono giustificare tale scelta nelle relazioni previste dal DSA o nelle decisioni pertinenti. Si tratta di un approccio «comply or explain» - comuni nel diritto della governance aziendale - che preserva l'autonomia delle autorità nazionali senza svuotare di significato i pareri del comitato.

Il comitato può fornire anche consulenza alla Commissione sulle misure relative alle VLOP/VLOSE (lettera d), incluse le decisioni di designazione ai sensi dell'art. 33 e le misure di vigilanza rafforzata ai sensi dell'art. 66. Questa funzione consultiva verso la Commissione inserisce il comitato nella catena decisionale per le piattaforme di maggiore impatto sistemico.

La promozione di standard, orientamenti e codici di condotta europei

La lettera e) del par. 1 è forse la più ricca di implicazioni pratiche per il mercato: il comitato promuove l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi. I codici di condotta (art. 45 DSA) sono strumenti di autoregolamentazione che le piattaforme adottano volontariamente, ma che il comitato e la Commissione incoraggiano come complemento agli obblighi legali. Possono riguardare aspetti come la moderazione di specifici tipi di contenuto illecito, la gestione della pubblicità politica, la protezione dei minori, l'accessibilità per le persone con disabilità.

Il comitato ha anche il compito di individuare «questioni emergenti» in relazione alle materie del DSA: una funzione di intelligence normativa che consente di anticipare sfide non ancora affrontate dalla normativa vigente - si pensi alle implicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale generativa per la moderazione dei contenuti, o ai rischi delle piattaforme di realtà virtuale e del metaverso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il comitato europeo per i servizi digitali può imporre sanzioni ai prestatori di servizi intermediari?

No. Il comitato non è un'autorità investigativa né sanzionatoria. I suoi strumenti principali sono pareri, raccomandazioni e consulenze (art. 63, par. 1), che non hanno efficacia vincolante diretta sui prestatori. Le sanzioni sono imposte dai coordinatori dei servizi digitali nazionali ai sensi dell'art. 52 DSA, o dalla Commissione per le VLOP e VLOSE ai sensi dell'art. 74.

Un coordinatore dei servizi digitali è obbligato a seguire i pareri del comitato?

No in senso stretto, ma deve motivare il dissenso. Il par. 2 dell'art. 63 prevede che i coordinatori che non seguono i pareri, le richieste o le raccomandazioni del comitato debbano giustificare tale scelta nelle relazioni previste dal DSA o nelle decisioni pertinenti. È un meccanismo 'comply or explain' che preserva l'autonomia nazionale ma garantisce responsabilità e coerenza del sistema.

Il comitato ha un ruolo nella designazione delle VLOP?

Sì, indirettamente. Il par. 1, lettera d), attribuisce al comitato il potere di fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'art. 66 e di adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al DSA. La Commissione tiene conto di questi pareri nelle proprie decisioni di designazione ai sensi dell'art. 33 e nelle misure di vigilanza rafforzata.

I codici di condotta promossi dal comitato sono obbligatori per le piattaforme?

No. I codici di condotta ai sensi dell'art. 45 DSA sono strumenti di autoregolamentazione volontaria. La funzione del comitato (art. 63, par. 1, lettera e) è di promuoverne l'elaborazione e di fornire pareri sulle questioni connesse, non di rendere obbligatoria l'adesione. Tuttavia, l'adesione a un codice può essere rilevante come elemento di compliance proattiva nella valutazione della proporzionalità delle misure sanzionatorie da parte dei CSD.

Come si coordina il comitato con la Commissione nella vigilanza sulle VLOP?

Il comitato ha un ruolo consultivo: può fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione sulle misure relative alle VLOP (art. 63, par. 1, lettera d). Per la vigilanza rafforzata prevista dall'art. 75, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere sul piano d'azione correttivo entro un mese dalla ricezione. La Commissione tiene nella 'massima considerazione' questi pareri (art. 75, par. 1), ma la decisione finale resta di sua competenza esclusiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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