Testo dell'articoloVigente
Art. 46 Reg. (UE) 2023/1114 – Piano di risanamento
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva di attività nei casi in cui l’emittente non rispetta tali requisiti. Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’emittente relativi al token collegato ad attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività. Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:
a) commissioni di liquidità sui rimborsi;
b) limiti all’importo del token collegato ad attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo;
c) sospensione dei rimborsi.
2. L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di risanamento all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento. Se del caso, l’emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’autorità competente.
3. Se l’emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva di attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’autorità competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.
4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’autorità competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.
5. Se del caso, l’autorità competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il piano di risanamento degli ART: finalità e inquadramento sistematico
L'articolo 46 del Regolamento MiCA introduce uno strumento di gestione preventiva delle crisi specificamente calibrato sugli emittenti di token collegati ad attività (ART): il piano di risanamento. Questa disposizione si inserisce in un quadro più ampio di misure prudenziali previste dal Titolo III, sezione 3, che mira a garantire che gli emittenti di ART mantengano in ogni momento la conformità ai requisiti sulla riserva di attività previsti dagli articoli 35-37 MiCA.
Il piano di risanamento degli ART ha una funzione analoga ai piani di risanamento previsti dalla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) per le banche e le imprese di investimento sistemicamente rilevanti: prepara in anticipo le misure da adottare in scenari di stress, riducendo la discrezionalità operativa in momenti di crisi e garantendo che i possessori di token siano protetti. La differenza rispetto al BRRD è che il piano di risanamento MiCA è obbligatorio anche per emittenti di dimensioni non sistemiche, purché emittano ART, il che riflette la scelta del legislatore europeo di presidiare ab initio la stabilità di questa categoria di token.
Il contenuto del piano di risanamento
Il piano di risanamento deve affrontare almeno due scenari critici: il caso in cui l'emittente non rispetti i requisiti applicabili alla riserva di attività previsti dal Capo 3 del Titolo III, e il caso in cui si verifichino eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività. Per ciascuno scenario, il piano deve prevedere misure concrete e tempistiche di attuazione.
Tra le misure di risanamento espressamente menzionate dall'articolo 46, paragrafo 1:
L'elenco non è tassativo: la norma usa l'espressione «tra cui», lasciando spazio a misure ulteriori che l'emittente ritenga adeguate al proprio profilo di rischio, come operazioni straordinarie sulla riserva di attività, aumenti di capitale dell'emittente o accordi di linea di credito con istituti finanziari.
Il procedimento di notifica e approvazione
Il paragrafo 2 disciplina il procedimento di notifica e revisione del piano. Il termine di sei mesi decorre alternativamente dalla data di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 MiCA o dalla data di approvazione del White Paper ai sensi dell'articolo 17 MiCA. La duplicità di punti di partenza riflette il fatto che non sempre un emittente che riceve l'approvazione del White Paper ottiene contestualmente l'autorizzazione: i due procedimenti possono avere tempistiche diverse.
L'autorità competente dispone di 40 giorni lavorativi dalla data di notifica per chiedere modifiche al piano. Se l'autorità formula richieste di modifica, l'emittente ha a sua volta 40 giorni lavorativi per attuarle. Il piano deve essere riesaminato e aggiornato periodicamente; la frequenza non è specificata nell'articolo, ma l'obbligo di mantenere il piano si applica in modo continuo, il che implica aggiornamenti a fronte di cambiamenti significativi del modello di business, della composizione della riserva o del contesto di mercato.
Per gli emittenti che sono soggetti anche alla vigilanza prudenziale e alla normativa sulla risoluzione (es. istituti di credito autorizzati a emettere ART), il piano deve essere notificato in parallelo alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, creando un coordinamento tra il regime specifico MiCA e i regimi settoriali già applicabili.
I poteri dell'autorità competente in caso di non conformità
Il paragrafo 3 attribuisce all'autorità competente un potere di intervento diretto nelle situazioni di crisi. I presupposti per l'intervento sono alternativi: o l'emittente già non rispetta i requisiti della riserva, oppure, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non li rispetterà. La seconda ipotesi introduce una valutazione prospettica che consente all'autorità di agire in modo anticipatorio, prima che il danno ai possessori si materializzi concretamente.
L'autorità può imporre all'emittente di: (i) attuare il piano di risanamento esistente; (ii) aggiornare il piano se le circostanze sono cambiate rispetto alle ipotesi originarie; (iii) attuare il piano aggiornato entro un termine prefissato. Si tratta di poteri di carattere imperativo: l'emittente non ha la facoltà di rifiutarsi di adottare le misure prescritte dall'autorità.
La sospensione dei rimborsi e il coordinamento istituzionale
Il paragrafo 4 conferisce all'autorità competente un potere autonomo di sospensione temporanea dei rimborsi, distinto dal potere dell'emittente di includere questa misura nel proprio piano. La sospensione disposta dall'autorità è soggetta a una duplice condizione: deve essere giustificata dalla tutela degli interessi dei possessori e dalla stabilità finanziaria. Questa condizione esclude che la sospensione possa essere usata per proteggere l'emittente a scapito dei possessori.
Il paragrafo 5 stabilisce l'obbligo dell'autorità competente di notificare alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell'emittente le misure adottate. Questo obbligo di coordinamento è essenziale per evitare che le misure di risanamento adottate nell'ambito di MiCA confliggano con eventuali piani di risoluzione o misure prudenziali già in corso di elaborazione o attuazione nell'ambito di altri regimi normativi.
Le linee guida ABE e la standardizzazione del piano
Il paragrafo 6 delega all'Autorità Bancaria Europea (ABE), previa consultazione dell'ESMA, il compito di emanare orientamenti sul formato del piano di risanamento e sulle informazioni da includere. Questo meccanismo di standardizzazione è fondamentale per garantire che i piani siano comparabili e verificabili dalle autorità nazionali di vigilanza. Le linee guida ABE creano de facto un template obbligatorio che gli emittenti devono rispettare, riducendo il rischio di piani di facciata privi di sostanza operativa. Gli emittenti di ART dovrebbero tenersi aggiornati sugli sviluppi di questi orientamenti tecnici per assicurarsi che i propri piani siano conformi agli standard più recenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando un emittente di ART deve presentare il piano di risanamento all'autorità competente?
Il piano di risanamento deve essere notificato entro sei mesi dalla data di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 MiCA o dalla data di approvazione del White Paper ai sensi dell'art. 17 MiCA, a seconda di quale evento si verifica prima o in quale procedimento l'emittente rientra. Una volta notificato, l'autorità competente ha 40 giorni lavorativi per chiedere eventuali modifiche.
Il piano di risanamento deve essere approvato dall'autorità competente prima che l'emittente possa iniziare ad emettere ART?
No. Il piano di risanamento è notificato entro sei mesi dall'autorizzazione, quindi l'emittente può iniziare a operare prima di averlo presentato. Tuttavia, la mancata predisposizione e notifica del piano nei termini previsti configura una violazione di MiCA sanzionabile dall'autorità. La logica è che il piano deve essere pronto prima che si verifichino situazioni di stress, non dopo.
Quali sono le differenze tra la sospensione dei rimborsi decisa dall'emittente nel piano e quella decisa dall'autorità competente?
La sospensione prevista nel piano di risanamento (art. 46, par. 1, lett. c) è uno strumento gestionale che l'emittente può attivare autonomamente seguendo le procedure del proprio piano. La sospensione disposta dall'autorità competente (art. 46, par. 4) è invece un potere di vigilanza imposto dall'esterno, condizionato alla giustificazione rispetto alla tutela dei possessori e alla stabilità finanziaria. Entrambe sono 'temporanee', ma la sospensione imposta dall'autorità è più invasiva e richiede il coordinamento con le autorità di risoluzione.
L'obbligo di predisporre un piano di risanamento si applica anche agli emittenti di ART non significativi?
Sì. L'articolo 46 si applica a tutti gli emittenti di ART, indipendentemente dal fatto che il token sia classificato come 'significativo' ai sensi degli artt. 43-44 MiCA. Per gli ART significativi, la vigilanza è attribuita all'ABE (anziché all'autorità nazionale), ma l'obbligo di piano di risanamento è identico per entrambe le categorie.
Il piano di risanamento deve essere reso pubblico?
L'articolo 46 non prevede un obbligo di pubblicazione del piano di risanamento verso il pubblico o i possessori di ART. Il piano è notificato all'autorità competente (e, ove pertinente, alle autorità di risoluzione e prudenziali), che lo mantengono riservato nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza. Tuttavia, l'esistenza del piano e i suoi principali elementi possono dover essere menzionati nel White Paper o nelle informazioni periodiche ai possessori, nella misura in cui rilevanti per la valutazione del rischio.