Testo dell'articoloVigente
Art. 42 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:
a) le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione dei contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;
b) le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;
c) gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.
Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.
3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.
4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:
a) una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;
b) le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;
c) la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;
d) la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.
e) se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.
5. Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.
In sintesi
Indice dei contenuti
La trasparenza come pilastro del controllo democratico sulle grandi piattaforme
L'articolo 42 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è il cardine del regime di rendicontazione pubblica per le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). Si tratta dei servizi che superano la soglia di 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione e che la Commissione europea ha formalmente designato ai sensi dell'art. 33 DSA.
La ratio dell'obbligo è duplice. Da un lato, la accountability pubblica: i cittadini, i ricercatori, le organizzazioni della società civile e i legislatori devono poter verificare come le grandi piattaforme gestiscono i contenuti, quali risorse dedicano alla moderazione e quali impatti sistemici producono sulla democrazia, la salute pubblica e i diritti fondamentali. Dall'altro, la supervisione regolamentare: il coordinatore dei servizi digitali e la Commissione devono disporre di informazioni dettagliate per poter esercitare in modo efficace i loro poteri di enforcement.
Il contenuto delle relazioni di trasparenza rinforzate
Le VLOP e i VLOSE non si limitano a pubblicare le informazioni previste dall'art. 15 (obbligatorio per tutte le piattaforme) e dall'art. 24 (per le piattaforme di dimensioni ordinarie): l'art. 42 aggiunge tre strati di informazione specifici.
Il primo strato riguarda le risorse umane per la moderazione dei contenuti: il numero di addetti, la loro distribuzione per lingua ufficiale degli Stati membri, le qualifiche linguistiche e il percorso formativo. Questa informazione permette di valutare concretamente se la piattaforma dedica risorse adeguate alla moderazione nelle lingue europee meno diffuse - un problema storico, poiché molte piattaforme investono massicci controlli sull'inglese e lasciano scoperte lingue come il bulgaro, il rumeno o il maltese.
Il secondo strato riguarda la distribuzione geografica degli utenti: il numero medio mensile di utenti per ciascuno Stato membro. Questo dato ha anche una funzione di vigilanza: consente al coordinatore di verificare se una piattaforma rimanga al di sopra della soglia di designazione (45 milioni a livello UE) o se vi sia margine per una revisione della designazione.
Il terzo strato riguarda i risultati dei processi di risk assessment e audit: la relazione sulla valutazione dei rischi sistemici (art. 34), le misure di attenuazione adottate (art. 35), la relazione di revisione indipendente (art. 37, par. 4) e la relazione sull'attuazione delle raccomandazioni dell'auditor (art. 37, par. 6). Tutte queste informazioni devono essere trasmesse al coordinatore e alla Commissione senza indugio e rese pubbliche entro tre mesi dalla ricezione dell'ultima relazione di revisione.
La cadenza temporale: semestralità e prima pubblicazione
Il paragrafo 1 fissa due scadenze. La prima pubblicazione è dovuta entro due mesi dalla data di applicazione prevista dalla designazione (art. 33, par. 6, secondo comma). Le pubblicazioni successive devono avvenire almeno ogni sei mesi. La semestralità è un equilibrio tra l'esigenza di aggiornamento continuo (le grandi piattaforme cambiano rapidamente le proprie politiche) e il costo amministrativo di produrre relazioni approfondite.
Per i soggetti designati prima del 17 febbraio 2024 - data di piena applicazione del DSA - il ciclo di pubblicazione è già avviato. Per nuovi soggetti designati successivamente, il conteggio parte dalla data di applicazione indicata nel provvedimento di designazione della Commissione.
La riservatezza delle informazioni sensibili
Il paragrafo 5 introduce una clausola di protezione che consente alle VLOP e ai VLOSE di rimuovere dalla versione pubblica delle relazioni le informazioni che potrebbero: rivelare segreti commerciali del prestatore o dei destinatari del servizio; comportare «notevoli vulnerabilità per la sicurezza» del servizio (es. descrizioni dettagliate dei meccanismi anti-frode che potrebbero essere sfruttate da attori malevoli); compromettere la sicurezza pubblica; o danneggiare i destinatari del servizio.
Questa clausola non è una scappatoia per occultare informazioni scomode: il prestatore deve comunque trasmettere le relazioni complete - senza redazioni - al coordinatore dei servizi digitali e alla Commissione, corredate da una spiegazione motivata delle ragioni della rimozione. Coordinatore e Commissione possono contestare la fondatezza di tali motivazioni nell'ambito dei loro poteri di vigilanza.
Raccordo con gli altri obblighi di trasparenza del DSA
L'art. 42 si colloca in una struttura a cascata di obblighi di trasparenza. L'art. 15 impone a tutte le piattaforme una relazione annuale sulla moderazione dei contenuti; l'art. 24 aggiunge obblighi per le piattaforme di medie e grandi dimensioni in materia di pubblicità; l'art. 42 eleva ulteriormente il livello per le VLOP e i VLOSE. A queste si aggiungono gli obblighi in materia di archivio della pubblicità (art. 39), di accesso dei ricercatori ai dati (art. 40) e di comunicazione ai ricercatori (art. 40, par. 12).
Il meccanismo di risk assessment (art. 34) è particolarmente rilevante: la VLOP deve identificare e analizzare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso del proprio servizio nell'UE - diffusione di contenuti illegali, effetti negativi sui diritti fondamentali, sulla sicurezza pubblica, sulla salute mentale, sul discorso elettorale, sulla violenza di genere. I risultati di questa analisi devono confluire nelle relazioni ex art. 42.
Enforcement e vigilanza della Commissione
Per le VLOP e i VLOSE, la vigilanza sull'art. 42 è attribuita in via esclusiva alla Commissione europea (art. 56, par. 2 e 3 DSA). Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento mantiene poteri di vigilanza solo per gli aspetti non rientranti nella competenza esclusiva della Commissione.
Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione o la pubblicazione di relazioni incomplete o fuorvianti espone la VLOP a sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo. In caso di violazioni gravi o recidive, la Commissione può imporre misure provvisorie e, come ultima ratio, ordinare la sospensione temporanea del servizio (art. 70 DSA).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Con quale frequenza una VLOP deve pubblicare le relazioni di trasparenza previste dall'art. 42?
Almeno ogni sei mesi. La prima pubblicazione deve avvenire entro due mesi dalla data di applicazione della designazione come VLOP o VLOSE. Per le piattaforme designate prima del 17 febbraio 2024, il ciclo era già avviato dalla data anticipata di applicazione (25 agosto 2023).
Una VLOP può omettere informazioni riservate dalla relazione pubblica?
Sì, ma solo in presenza di specifici motivi (segreti commerciali, vulnerabilità di sicurezza, sicurezza pubblica, protezione dei destinatari) e solo dalla versione pubblica. La versione integrale deve essere trasmessa al coordinatore dei servizi digitali e alla Commissione con spiegazione motivata delle omissioni.
Cosa deve indicare la VLOP riguardo al personale di moderazione?
Deve specificare le risorse umane dedicate alla moderazione per ciascuna lingua ufficiale UE applicabile, le qualifiche linguistiche dei moderatori e la formazione ricevuta. Deve anche fornire gli indicatori di accuratezza delle decisioni di moderazione (art. 15, par. 1, lett. e) per ciascuna lingua.
Le relazioni dell'art. 42 devono essere pubblicate in italiano?
Le relazioni devono essere pubblicate 'in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri'. Le VLOP che operano in Italia sono fortemente incentivate a pubblicare anche in italiano per consentire l'accesso al pubblico italiano, ma il DSA non impone la traduzione in tutte le 24 lingue ufficiali.
Quando devono essere pubblicati i risultati del risk assessment e dell'audit indipendente?
Entro tre mesi dalla ricezione della relazione di revisione prevista dall'art. 37, par. 4. La pubblicazione deve avvenire senza indugio dopo il completamento, e i documenti (valutazione rischi, misure di attenuazione, relazione di revisione, relazione di attuazione) devono essere trasmessi preventivamente al coordinatore e alla Commissione.