Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di concedere interessi

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli emittenti di token collegati ad attività non concedono interessi in relazione ai token collegati ad attività.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di token collegati ad attività, direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati ai token collegati ad attività oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

In sintesi

  • Gli emittenti di token collegati ad attività (ART) non possono corrispondere interessi ai possessori, né direttamente né attraverso soggetti terzi.
  • Il divieto si estende ai CASP che prestano servizi relativi ad ART: anche il prestatore non può offrire remunerazioni legate alla detenzione di ART.
  • La nozione di «interesse» è interpretata in senso ampio: include qualsiasi compensazione netta, sconto o beneficio economico legato alla durata della detenzione, indipendentemente dalla denominazione formale.
  • Il divieto è strutturale e mira a impedire che gli ART diventino strumenti di investimento con rendimento, assimilabili a depositi bancari regolati, alterando la loro natura di mezzo di pagamento.
Indice dei contenuti

La ratio del divieto: gli ART come mezzo di scambio, non di investimento

L'articolo 40 del MiCA introduce uno dei divieti più netti dell'intero regolamento, direttamente collegato alla natura e alla funzione che il legislatore europeo attribuisce ai token collegati ad attività (ART). Un ART è concepito come uno strumento che stabilizza il proprio valore ancorandosi a un paniere di attività - valute ufficiali, merci, altre cripto-attività o una combinazione di queste - con l'obiettivo di fungere da mezzo di scambio o riserva di valore stabile. Non è, nella concezione del MiCA, uno strumento di investimento destinato a generare rendimento.

Se un ART potesse corrispondere interessi ai propri possessori, la sua funzione economica si avvicinerebbe pericolosamente a quella di un deposito bancario o di un titolo obbligazionario. Questa assimilazione è precisamente ciò che il legislatore vuole evitare: porterebbe gli ART a competere con i depositi bancari nella raccolta del risparmio, con conseguenti rischi per la stabilità finanziaria e per l'integrità del sistema di intermediazione creditizia tradizionale. Il considerando 83 del MiCA esplicita questa preoccupazione: gli ART non devono diventare un vettore di intermediazione finanziaria non regolamentata.

L'ambito soggettivo del divieto: emittenti e CASP

Il divieto si articola su due piani soggettivi distinti. Il primo piano (paragrafo 1) riguarda gli emittenti di ART: non possono «concedere interessi in relazione ai token collegati ad attività» che hanno emesso. La formula copre tutte le modalità con cui un emittente potrebbe beneficiare economicamente il possessore in ragione del semplice fatto di detenere il token.

Il secondo piano (paragrafo 2) estende il divieto ai CASP che prestano servizi relativi ad ART. Questa estensione è fondamentale sul piano pratico: un exchange che offre programmi di «staking» o «lending» sugli ART della propria piattaforma, o che distribuisce una quota degli utili di trading ai possessori di ART, viola il divieto. Non basta che l'emittente rispetti la norma; la catena distributiva deve parimenti astenersi da qualsiasi forma di remunerazione legata alla detenzione.

La definizione estesa di «interessi»: come evitare l'elusione

Il paragrafo 3 contiene la norma anti-elusione più rilevante dell'articolo: definisce gli «interessi» in modo ampio e funzionale, non formale. Costituisce interesse «qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore». L'elemento temporale è centrale: la norma colpisce i benefici il cui ammontare o la cui disponibilità dipendono dal tempo di detenzione del token.

Il legislatore enumera poi alcune fattispecie concrete che devono considerarsi interesse: la compensazione netta - ossia la differenza tra i costi applicati ai possessori di ART e quelli applicati a chi non li detiene, con effetto equivalente a un rendimento - e gli sconti strutturati con lo stesso effetto. La qualificazione prescinde dalla denominazione formale: chiamare il beneficio «cashback», «loyalty reward», «fee rebate» o «preferential rate» non cambia la sua natura giuridica se l'effetto economico è equivalente a un interesse.

Un elemento particolarmente rilevante è l'irrilevanza del soggetto erogante: il divieto si applica anche quando il beneficio è corrisposto da «soggetti terzi» direttamente associati agli ART. Questo copre i casi in cui il protocollo smart contract distribuisce automaticamente rendimenti a chi detiene ART (tipico dei meccanismi DeFi), o quando un soggetto collegato all'emittente offre vantaggi ai possessori come forma indiretta di remunerazione del capitale.

Distinzione tra ART ed EMT: un divieto parallelo

Va notato che un divieto analogo è previsto per i token di moneta elettronica (EMT) dall'articolo 50, paragrafo 4, del MiCA: anche gli emittenti di EMT non possono corrispondere interessi. La logica è speculare: un EMT è agganciato a una sola valuta ufficiale e rappresenta elettronicamente un credito sull'emittente, strutturato sul modello della moneta elettronica. Se potesse rendere interessi, diventerebbe un deposito bancario alternativo, con le stesse conseguenze sistemiche temute per gli ART.

La differenza tra i due divieti risiede nella struttura dell'attività sottostante: l'ART è agganciato a un paniere di attività eterogenee, mentre l'EMT è agganciato a una sola valuta. Entrambi, tuttavia, condividono il medesimo vincolo: devono rimanere strumenti di pagamento, non di risparmio remunerato.

Implicazioni pratiche per gli emittenti e i CASP

Per gli emittenti di ART, il rispetto dell'articolo 40 richiede una revisione accurata di tutte le componenti del modello di business. Non basta eliminare il pagamento di interessi espliciti: occorre verificare se esistono meccanismi di remunerazione implicita legati alla detenzione. I programmi di fidelizzazione che attribuiscono benefici proporzionali al saldo medio di ART detenuto nel tempo devono essere riconsiderati.

Per i CASP, la norma incide direttamente sui prodotti di «yield farming» o «liquidity providing» costruiti su ART. Un CASP che offre rendimenti agli utenti che depositano ART sulla propria piattaforma - anche mascherandoli come «commissioni di rebate» - è esposto a sanzioni per violazione dell'articolo 40. La struttura contrattuale deve essere progettata in modo da scindere nettamente i servizi di custodia o di negoziazione (leciti) dai meccanismi di remunerazione della detenzione (vietati).

Le autorità competenti, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, sono legittimate a guardare oltre la forma contrattuale e a valutare l'effetto economico sostanziale dei programmi offerti. Il criterio funzionale adottato dal paragrafo 3 abilita un approccio «substance over form» che richiede agli operatori la massima cautela nella strutturazione dei prodotti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un emittente di ART può offrire cashback o premi fedeltà ai propri possessori?

Dipende dalla struttura del programma. Se il vantaggio economico è legato alla durata della detenzione del token o al saldo medio nel tempo, integra un "interesse" vietato dall'articolo 40. Se invece il vantaggio è legato esclusivamente al volume delle transazioni effettuate, indipendentemente dalla durata della detenzione, può essere strutturato in modo da non violare il divieto. È tuttavia indispensabile una valutazione caso per caso dell'effetto economico sostanziale.

Il divieto di interessi vale anche per gli EMT (stablecoin agganciati a una sola valuta)?

Sì. Un divieto analogo è previsto per gli EMT dall'articolo 50, paragrafo 4 del MiCA. La ratio è identica: sia gli ART sia gli EMT devono rimanere strumenti di pagamento, non di risparmio remunerato. La differenza è che l'EMT è agganciato a una sola valuta ufficiale mentre l'ART è agganciato a un paniere di attività, ma entrambi sono soggetti al medesimo vincolo.

Un exchange può offrire rendimenti su ART nell'ambito di servizi di staking o lending?

No. L'articolo 40, paragrafo 2, estende il divieto anche ai CASP che prestano servizi relativi ad ART. Offrire rendimenti agli utenti che depositano ART, indipendentemente dalla denominazione commerciale del prodotto ("yield", "earn", "staking", "lending"), viola il divieto se il beneficio è legato alla durata della detenzione. Il CASP deve strutturare i propri prodotti in modo da non creare meccanismi di remunerazione temporale.

Cosa succede se il rendimento è pagato da un protocollo DeFi e non direttamente dall'emittente?

L'articolo 40, paragrafo 3, chiarisce espressamente che il divieto si applica anche quando il beneficio è corrisposto da soggetti terzi direttamente associati agli ART. Un protocollo DeFi che distribuisce automaticamente rendimenti ai possessori di ART in ragione della detenzione integra comunque il divieto, anche se tecnicamente non è l'emittente a effettuare il pagamento.

Qual è la distinzione tra ART e deposito bancario che giustifica il divieto di interessi?

Un ART è concepito dal MiCA come strumento di pagamento e riserva di valore stabile, non come raccolta del risparmio. Se potesse corrispondere interessi, entrerebbe in concorrenza con i depositi bancari senza essere soggetto alla disciplina prudenziale bancaria (CRD, CRR, garanzia dei depositi). Il divieto preserva l'integrità del sistema bancario e impedisce l'arbitraggio regolatorio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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