- L'autorità competente ha 25 giorni lavorativi per verificare la completezza della domanda di autorizzazione di un emittente di ART, incluso il white paper allegato.
- Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa deve adottare un progetto di decisione motivata di concessione o rifiuto.
- Il termine è sospeso per il periodo necessario all'emittente per integrare la documentazione mancante, con un massimo di 20 giorni lavorativi di sospensione.
- Il progetto di decisione è trasmesso ad ABE, ESMA e BCE (e, se pertinente, alla banca centrale dello Stato membro interessato) per pareri non vincolanti ma dovuti.
- Il procedimento può essere rallentato da richieste di informazioni aggiuntive, ma solo la prima richiesta di integrazione sospende il termine.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione della domanda di autorizzazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 valutano, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19, comprende tutte le informazioni richieste. Esse informano immediatamente l’emittente richiedente se nella domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, le informazioni richieste sono incomplete. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale l’emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.
2. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l’emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione. Entro i suddetti 60 giorni lavorativi le autorità competenti possono chiedere all’emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19. Durante il processo di valutazione, le autorità competenti possono cooperare con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le unità di informazione finanziaria o altri organismi pubblici.
3. Il decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospeso nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di informazioni mancanti da parte delle autorità competenti e il momento in cui esse ricevono una risposta dall’emittente richiedente. La sospensione non eccede 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Dopo i 60 giorni lavorativi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda all’ABE, all’ESMA e alla BCE. Se l’emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o nel caso in cui il token collegato ad attività faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro.
5. L’ABE e l’ESMA, su richiesta dell’autorità competente ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, emettono un parere sulla loro valutazione del parere giuridico di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), e trasmettono i rispettivi pareri all’autorità competente interessata. La BCE e, se del caso, la banca centrale di cui al paragrafo 4 emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione e della domanda, un parere sulla valutazione dei rischi che l’emissione di tale token collegato ad attività potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria e trasmettono il loro parere all’autorità competente interessata. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 4, i pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non sono vincolanti. Tuttavia, l’autorità competente tiene debitamente conto dei pareri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto: l'autorizzazione degli emittenti di ART
L'art. 20 si colloca nel Titolo III del Regolamento MiCA, dedicato ai token collegati ad attività (ART). Prima di emettere un ART e offrirlo al pubblico nell'Unione europea, l'emittente deve ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento. In Italia tale funzione è esercitata dalla Banca d'Italia e, per i profili di natura finanziaria, da Consob, in base alla ripartizione delle competenze stabilita a livello nazionale in attuazione di MiCA. L'art. 20 regola la fase istruttoria della domanda, scandendo con precisione i termini procedurali e identificando i soggetti consultati nel corso della valutazione.
La fase preliminare: verifica di completezza (25 giorni)
Il procedimento si apre con un controllo formale di completezza. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente verifica se la documentazione è integra — incluso il white paper sulle cripto-attività previsto dall'art. 19 — e informa immediatamente l'emittente richiedente in caso di lacune. Se la domanda è incompleta, l'autorità fissa un termine per la trasmissione delle integrazioni: è essenziale che l'emittente rispetti tale termine per non compromettere l'iter. Operativamente, l'emittente dovrà predisporre in anticipo un dossier articolato che comprenda: il white paper con descrizione completa del token, delle attività di riserva e dei meccanismi di stabilizzazione; il piano aziendale; le politiche di gestione dei rischi; i dati degli esponenti aziendali (onorabilità e professionalità); il parere giuridico sulla qualificazione del token richiesto dall'art. 18, par. 2, lett. e).
La valutazione nel merito (60 giorni)
Una volta ricevuta una domanda completa, l'autorità dispone di 60 giorni lavorativi per valutare se l'emittente soddisfa tutti i requisiti del Titolo III e adottare un «progetto di decisione» (bozza motivata) di accoglimento o rigetto. In questo arco temporale l'autorità può richiedere ulteriori informazioni all'emittente, ma — ed è un aspetto critico — solo la prima richiesta di integrazione sospende il decorso del termine, per un massimo di 20 giorni lavorativi. Eventuali richieste successive sono ammesse ma non determinano una nuova sospensione: l'autorità ne risponde pertanto con la propria tempistica interna. Questo meccanismo bilancia l'esigenza di un'istruttoria approfondita con il diritto dell'emittente a ottenere una decisione in tempi ragionevoli e prevedibili.
Il coinvolgimento di ABE, ESMA e BCE
Trascorsi i 60 giorni, l'autorità competente trasmette il progetto di decisione e la domanda completa all'ABE (Autorità Bancaria Europea), all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e alla BCE. Se l'emittente è stabilito in uno Stato membro con valuta diversa dall'euro, o se il token fa riferimento a tale valuta, è coinvolta anche la rispettiva banca centrale nazionale. ABE ed ESMA hanno 20 giorni lavorativi per esprimere parere sul parere giuridico allegato alla domanda (qualificazione del token). La BCE (e le banche centrali nazionali pertinenti) esprimono parere sui rischi per la stabilità finanziaria, il funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria. I pareri non sono vincolanti, ma l'autorità competente è tenuta a tenerli «debitamente in considerazione», con l'obbligo implicito di motivare l'eventuale discostamento. Fanno eccezione i casi previsti dall'art. 21, par. 4, in cui la BCE o le banche centrali possono esprimere pareri che condizionano più direttamente la decisione finale.
Implicazioni pratiche per l'emittente
Dal punto di vista operativo, l'iter dell'art. 20 ha alcune implicazioni concrete che gli emittenti di ART devono pianificare con anticipo:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti