Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 Reg. (UE) 2022/2065 – Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.

3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

In sintesi

  • Ogni prestatore di servizi intermediari deve designare un punto di contatto unico per le comunicazioni elettroniche dirette con le autorità nazionali, la Commissione e il comitato DSA.
  • Le informazioni sul punto di contatto devono essere pubbliche, facilmente accessibili e aggiornate.
  • Il prestatore deve indicare le lingue utilizzabili, includendo almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di stabilimento principale o di residenza del rappresentante legale.
  • L'obbligo si applica a tutti i servizi intermediari, indipendentemente dalle loro dimensioni o categoria (mere conduit, caching, hosting, piattaforme).
  • Il punto di contatto facilita l'applicazione del DSA rendendo possibile una cooperazione rapida tra privati e autorità pubbliche.
Indice dei contenuti

Perché l'articolo 11 è fondamentale per la cooperazione regolatoria

Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) costruisce un sistema di vigilanza multilivello che vede coinvolte autorità nazionali, il comitato europeo dei coordinatori dei servizi digitali e la Commissione europea. Perché questo sistema funzioni, ogni prestatore di servizi intermediari - dall'operatore di rete che offre semplice accesso a internet fino alla grande piattaforma social con centinaia di milioni di utenti - deve essere raggiungibile in modo diretto, rapido e documentato. L'articolo 11 risponde a questa esigenza imponendo l'istituzione di un punto di contatto unico: uno strumento apparentemente semplice ma di rilevanza pratica elevatissima, perché consente di attivare le procedure di indagine, di richiesta di informazioni e di esecuzione disciplinate nel Capo IV del regolamento.

Ambito soggettivo: chi è tenuto all'obbligo

L'obbligo si estende a tutti i «prestatori di servizi intermediari» ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del DSA, vale a dire ai fornitori di servizi della società dell'informazione che consistono nella trasmissione di informazioni (mere conduit), nel memorizzare informazioni in modo temporaneo per accelerarne la trasmissione (caching) o nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio (hosting). Sono quindi incluse le piattaforme online - tra cui i social network, i marketplace, gli app store, le piattaforme di condivisione di contenuti - nonché i motori di ricerca online. Non esistono soglie dimensionali che escludano le microimprese o le PMI: l'obbligo è universale.

Si osservi che i prestatori stabiliti al di fuori dell'Unione europea che offrono servizi a destinatari nell'UE sono tenuti a designare un rappresentante legale in uno Stato membro (articolo 13 DSA), e il punto di contatto può coincidere con tale rappresentante o essere da esso distinto.

Cosa deve essere reso pubblico e come

Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni necessarie per identificare e comunicare con il punto di contatto devono essere rese pubbliche, facilmente accessibili e tenute aggiornate. Nella prassi, il modo più comune per adempiere a questo obbligo è inserire le informazioni in una sezione dedicata del sito web del servizio - tipicamente «Informazioni legali», «Contatti istituzionali» o «Trasparenza» - oppure nelle condizioni generali di servizio. È necessario che l'indirizzo di posta elettronica o l'apposito strumento elettronico di contatto siano funzionanti e monitorati: una casella disattivata o non presidiata non soddisfa il requisito di comunicazione «diretta» richiesto dal paragrafo 1.

Il concetto di «facilità di accesso» è mutuato dalla normativa consumeristica europea (si pensi alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) e dalla Corte di giustizia, che ha costantemente interpretato in senso restrittivo le informative oscure o difficili da reperire. Per i prestatori di maggiori dimensioni, si raccomanda di prevedere anche un sistema di tracciamento delle comunicazioni ricevute, così da poter documentare la presa in carico di ogni istanza delle autorità.

Il regime linguistico: un obbligo spesso sottovalutato

Il paragrafo 3 introduce una prescrizione che in fase di prima applicazione molti operatori hanno trascurato: il prestatore deve specificare le lingue in cui è possibile comunicare con il punto di contatto, e tali lingue devono comprendere almeno:

  • una lingua «ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione» (nella prassi, si tratta dell'inglese);
  • almeno una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prestatore ha il proprio stabilimento principale oppure, se non ha stabilimento nell'UE, dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.

Questo significa che un operatore con sede principale in Germania è tenuto ad accettare comunicazioni in tedesco. Un operatore extraeuropeo con rappresentante in Italia deve garantire la comunicazione in italiano. La ratio è evidente: garantire che le autorità nazionali possano comunicare nella propria lingua ufficiale senza dover fare affidamento su traduzioni che potrebbero ritardare i procedimenti.

Interazione con gli obblighi di vigilanza e le procedure di enforcement

Il punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 11 è lo snodo attraverso cui passano le comunicazioni previste da numerose altre disposizioni del DSA. In particolare:

  • le richieste di informazioni del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento (articolo 67);
  • le comunicazioni relative alle misure cautelari (articolo 70);
  • le ingiunzioni di adottare misure nei confronti di contenuti illegali o di fornire informazioni (articoli 9 e 10);
  • le comunicazioni del comitato europeo in caso di deferimento (articolo 59).

Un punto di contatto non operativo o non correttamente pubblicato non è una mera irregolarità formale: può configurare una violazione autonomamente sanzionabile ai sensi dell'articolo 52 DSA, con sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore.

Rapporto con il rappresentante legale e altri punti di contatto

L'articolo 11 si affianca all'articolo 12, che disciplina i punti di contatto per i destinatari del servizio, e all'articolo 13, che riguarda il rappresentante legale dei prestatori extraeuropei. Mentre il punto di contatto ex articolo 12 è pensato per i privati che vogliono segnalare contenuti o esercitare i propri diritti, il punto di contatto ex articolo 11 è riservato alle autorità pubbliche. I due possono coincidere in una stessa struttura organizzativa - ad esempio un ufficio di conformità - ma devono rispondere a requisiti distinti: quello per le autorità deve garantire risposte adeguate a istanze di natura pubblicistica, mentre quello per gli utenti deve essere accessibile e fruibile da persone comuni.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi deve designare il punto di contatto ai sensi dell'articolo 11 DSA?

Tutti i prestatori di servizi intermediari - compresi i fornitori di mere conduit, caching e hosting, le piattaforme online e i motori di ricerca - indipendentemente dalle dimensioni. Non esistono soglie che esentino le piccole imprese.

Il punto di contatto per le autorità può coincidere con quello per gli utenti?

Sì, possono coincidere nella stessa struttura organizzativa (ad esempio un ufficio compliance), ma svolgono funzioni distinte: quello ex art. 11 gestisce le comunicazioni istituzionali con autorità pubbliche, quello ex art. 12 risponde agli utenti che segnalano contenuti o esercitano diritti.

Quali lingue devono essere accettate dal punto di contatto?

Almeno l'inglese (o altra lingua ampiamente diffusa nell'UE) e almeno la lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prestatore ha il proprio stabilimento principale o, per i soggetti extraeuropei, dello Stato membro di residenza del rappresentante legale.

Cosa succede se il punto di contatto non è operativo o non risponde?

La mancanza o la non operatività del punto di contatto costituisce una violazione autonoma del DSA, sanzionabile fino al 6% del fatturato mondiale annuo. Può inoltre aggravare la posizione del prestatore in eventuali procedimenti di enforcement.

I prestatori extraeuropei devono designare un punto di contatto separato rispetto al rappresentante legale?

No, il rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 13 può fungere anche da punto di contatto ai sensi dell'articolo 11. Tuttavia, il prestatore deve comunque pubblicare le informazioni di contatto in modo facilmente accessibile e specificare le lingue accettate.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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