Art. 11 Reg. (UE) 2022/2065 — Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.
3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione