Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 Reg. (UE) 2022/2065 – Ordini di fornire informazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a) l'ordine contiene gli elementi seguenti: i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) informazioni che identifichino l'autorità emittente; iii) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici; iv) una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini; i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) informazioni che identifichino l'autorità emittente; iii) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici; iv) una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii) informazioni che identifichino l'autorità emittente;

iii) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici;

iv) una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione;

vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c) l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4. Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5. Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario del servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.

6. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

In sintesi

  • Le autorità giudiziarie e amministrative nazionali possono emettere ordini che impongono ai prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni specifiche su determinati destinatari del servizio.
  • L'ordine deve contenere elementi formali tassativi: base giuridica, identificazione dell'autorità, identificazione del destinatario, motivazione, indicazione dei rimedi esperibili.
  • Il prestatore è tenuto a dare riscontro senza indebito ritardo, comunicando se e quando ha eseguito l'ordine.
  • Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato emittente trasmette copia dell'ordine a tutti gli altri coordinatori tramite il sistema di cooperazione europeo.
  • Il destinatario del servizio deve essere informato dell'ordine ricevuto e del seguito dato, insieme alle possibilità di ricorso, al più tardi al momento dell'esecuzione.
  • L'ordine può riguardare solo informazioni già nella disponibilità del prestatore, non obbligandolo a raccogliere dati nuovi.
Indice dei contenuti

Natura e funzione degli ordini di fornire informazioni

L'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina uno degli strumenti di cooperazione tra autorità pubbliche e prestatori di servizi intermediari: l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più destinatari del servizio. Si tratta di un potere investigativo che le autorità nazionali - giudiziarie o amministrative - possono esercitare nei confronti di qualsiasi prestatore di servizi intermediari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (mere conduit, caching, hosting, piattaforme online).

La norma non attribuisce poteri nuovi alle autorità nazionali, ma armonizza le condizioni formali che tali ordini devono rispettare quando sono diretti a prestatori stabiliti in altri Stati membri o comunque soggetti al DSA. L'obiettivo è garantire che il prestatore disponga di elementi sufficienti per dare esecuzione all'ordine in modo conforme e per valutare eventuali profili di irregolarità.

Requisiti formali dell'ordine

Il paragrafo 2 elenca in modo tassativo i requisiti che ogni ordine deve soddisfare. In primo luogo, deve indicare la base giuridica - una norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione - che legittima la richiesta. Questa previsione è essenziale per consentire al prestatore di verificare che l'ordine provenga da un'autorità dotata del relativo potere.

In secondo luogo, l'ordine deve contenere informazioni che identifichino chiaramente l'autorità emittente, evitando richieste anonime o provenienti da soggetti privi di legittimazione. In terzo luogo, deve indicare in modo preciso il o i destinatari del servizio sulle cui informazioni si chiede di riferire, per esempio attraverso nomi di account o identificatori univoci: il prestatore non è tenuto a effettuare ricerche generalizzate nell'intera propria base utenti.

L'elemento della motivazione è particolarmente rilevante: l'autorità deve spiegare perché la trasmissione delle informazioni è necessaria e proporzionata per accertare il rispetto del diritto applicabile. È ammessa un'eccezione in materia penale, quando la motivazione non possa essere resa nota per ragioni legate alle indagini: in questo caso la riservatezza investigativa prevale sull'interesse del prestatore a conoscere il fondamento della richiesta.

L'ordine deve infine indicare i meccanismi di ricorso disponibili - sia per il prestatore sia per i destinatari del servizio - e specificare a quale autorità debbano essere trasmesse le informazioni sul seguito dato all'ordine.

Limiti oggettivi: solo informazioni già nella disponibilità del prestatore

Una limitazione fondamentale stabilita dalla lettera b) del paragrafo 2 è che l'ordine può riguardare soltanto informazioni che il prestatore ha già raccolto nell'ambito dell'erogazione del suo servizio e che sono sotto il suo controllo. Non è dunque possibile imporre al prestatore di raccogliere dati ex novo, di sorvegliare i propri utenti in modo prospettico o di costruire profili di comportamento non ancora esistenti nei propri sistemi.

Questo limite riflette il principio dell'assenza di obbligo generale di sorveglianza sancito all'articolo 8 del DSA, che rappresenta uno dei pilastri dell'architettura di responsabilità del regolamento. Il rispetto di tale principio impone che ogni misura investigativa sia circoscritta e proporzionata, escludendo forme di monitoraggio sistematico o preventivo.

Lingua e trasmissione dell'ordine

Il paragrafo 2, lettera c), disciplina la questione linguistica. L'ordine deve essere trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, oppure in un'altra lingua ufficiale concordata bilateralmente tra autorità e prestatore. Se l'ordine è redatto nella sola lingua dell'autorità emittente, deve essere accompagnato almeno dalla traduzione degli elementi formali essenziali - identificazione dell'autorità, base giuridica, identificazione del destinatario - nella lingua dichiarata dal prestatore.

Questa previsione è pratica e operativa: un hosting provider tedesco che riceva un ordine in lingua portoghese senza alcuna traduzione degli elementi chiave non è in grado di valutarne la legittimità né di darvi corretta esecuzione. Il requisito linguistico è quindi anche una garanzia sostanziale.

Flusso informativo verso il coordinatore dei servizi digitali

I paragrafi 3 e 4 tracciano il flusso delle informazioni all'interno del sistema europeo di vigilanza. L'autorità emittente trasmette l'ordine al coordinatore dei servizi digitali del proprio Stato membro, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore circa il seguito dato. Il coordinatore, a sua volta, invia senza indebito ritardo copia dell'ordine a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema di cui all'articolo 85.

Questo meccanismo di condivisione sistematica persegue due obiettivi complementari: da un lato, consente ai coordinatori di monitorare la frequenza e la tipologia degli ordini emessi nei rispettivi Stati membri, rilevando eventuali usi impropri o distorsivi dello strumento; dall'altro, garantisce che il coordinatore dello Stato di stabilimento del prestatore sia sempre informato degli ordini che lo riguardano, anche quando provengono da autorità di altri Stati membri.

Informativa al destinatario del servizio

Il paragrafo 5 introduce un obbligo di trasparenza nei confronti del destinatario del servizio la cui posizione è oggetto dell'ordine. Al più tardi al momento in cui l'ordine è eseguito - o nel diverso momento indicato dall'autorità emittente - il prestatore deve informare l'utente dell'ordine ricevuto, del seguito dato e delle possibilità di ricorso disponibili.

Questa regola persegue un equilibrio difficile: da un lato tutela il diritto dell'utente a conoscere che informazioni che lo riguardano sono state trasmesse a un'autorità pubblica, permettendogli di attivare i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti; dall'altro, riconosce che in certi contesti - tipicamente le indagini penali - la notifica anticipata potrebbe compromettere l'esito dell'attività investigativa, motivo per cui l'autorità può indicare nell'ordine stesso un momento diverso per l'informativa.

Rapporto con il diritto processuale nazionale

Il paragrafo 6 chiarisce che le condizioni e le prescrizioni dell'articolo 10 non pregiudicano il diritto civile e processuale penale nazionale. Il DSA non si sostituisce ai codici di rito degli Stati membri, ma introduce uno strato minimo di requisiti formali che gli ordini devono rispettare quando si inseriscono nel perimetro del regolamento. Rimane pertanto ferma l'applicazione delle norme nazionali in materia di sequestro di dati, acquisizione di prove informatiche, rogatorie internazionali e tutela della riservatezza delle comunicazioni.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un hosting provider può rifiutare un ordine di fornire informazioni se lo ritiene sproporzionato?

Il prestatore è tenuto a eseguire l'ordine, ma può segnalare eventuali irregolarità formali all'autorità emittente e al coordinatore dei servizi digitali competente. I rimedi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale rimangono esperibili. L'ordine privo di uno degli elementi tassativi del paragrafo 2 - per esempio senza base giuridica o senza identificazione del destinatario - non soddisfa i requisiti del DSA.

Il DSA consente di chiedere informazioni su intere categorie di utenti senza specificarne l'identità?

No. L'articolo 10 consente di richiedere informazioni su uno o più destinatari specifici, identificabili tramite nome account o altri identificatori univoci. Non è ammesso un ordine di sorveglianza generalizzata o di trasmissione di dati relativi a una categoria indifferenziata di utenti, in coerenza con il divieto di obbligo generale di sorveglianza di cui all'articolo 8 del DSA.

Entro quanto tempo il prestatore deve dare riscontro all'ordine?

Il DSA prescrive di agire 'senza indebito ritardo', senza fissare un termine perentorio uniforme. Il termine concreto può essere indicato nell'ordine stesso dall'autorità emittente, nel rispetto delle norme processuali nazionali applicabili.

Quando il destinatario del servizio deve essere informato dell'ordine?

Al più tardi al momento in cui l'ordine è eseguito, oppure nel diverso momento indicato dall'autorità nell'ordine. In materia penale, l'informativa può essere posticipata se la notifica immediata rischierebbe di compromettere le indagini in corso.

L'articolo 10 si applica solo alle piattaforme online o a tutti i prestatori di servizi intermediari?

Si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari, inclusi quelli di mere conduit, caching e hosting, non solo alle piattaforme online. Qualsiasi intermediario che riceva un ordine formalmente conforme alle prescrizioni del paragrafo 2 è tenuto a eseguirlo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.