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Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 — Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

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Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 — Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell’offerta al pubblico entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

2. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che non fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web, su base continuativa, almeno con cadenza mensile, il numero di quote di cripto-attività in circolazione.

3. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico. A tal fine, detti offerenti assicurano che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano detenuti in custodia da uno o entrambi i soggetti seguenti:

a) un ente creditizio, se i fondi sono raccolti durante l’offerta al pubblico;

b) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti.

4. Quando l’offerta al pubblico non ha un termine, l’offerente rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore al dettaglio di cui all’articolo 13.