Testo dell'articoloVigente
Art. 2 Reg. (UE) 2022/2065 – Ambito di applicazione
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE.
4. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, in particolare i seguenti atti:
a) direttiva 2010/13/UE;
b) diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
c) regolamento (UE) 2021/784;
d) regolamento (UE) 2019/1148;
e) regolamento (UE) 2019/1150;
f) diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 e le direttive 2001/95/CE e 2013/11/UE;
g) diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE;
h) diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 o qualsiasi atto giuridico dell'Unione che stabilisca le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;
i) diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale;
j) una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio del mercato di destinazione
L'articolo 2 DSA adotta un criterio di collegamento basato sul luogo in cui si trovano i destinatari del servizio, non sul luogo di stabilimento del prestatore. Un'impresa statunitense, asiatica o di qualsiasi altro Paese terzo che offra servizi di hosting, piattaforme social o marketplace a utenti residenti nell'Unione europea è pienamente assoggettata agli obblighi del regolamento. Questo approccio riprende la logica già seguita dal GDPR (art. 3 Reg. 2016/679) e consolida il cosiddetto «effetto Bruxelles»: l'Unione impone i propri standard a chiunque voglia accedere al mercato europeo.
La norma distingue due ipotesi di collegamento: il destinatario che ha il proprio luogo di stabilimento nell'Unione (ad esempio, un'impresa con sede legale in Italia che utilizza un servizio cloud americano) e il destinatario che è semplicemente ubicato nell'Unione al momento della fruizione del servizio (un turista giapponese che usa una piattaforma social durante un soggiorno a Roma). Entrambe le fattispecie fanno scattare l'applicazione del DSA.
I servizi intermediari: definizione e categorie
Il DSA si applica esclusivamente ai servizi intermediari, categoria definita dall'articolo 3 del regolamento in tre livelli gerarchici: mere conduit (semplice trasporto di dati), caching (memorizzazione temporanea automatica) e hosting (memorizzazione stabile di informazioni fornite dal destinatario). Tra i servizi di hosting rientrano le piattaforme online (social network, marketplace, app store, piattaforme di sharing economy), e tra queste ultime si distinguono poi le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), designati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 33.
L'articolo 2, paragrafo 2, chiarisce che il DSA non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari, anche se tecnicamente erogati attraverso infrastrutture digitali. Un software as a service (SaaS) che non trasmette né archivia contenuti di terzi, un sistema di prenotazione interno a un'azienda, o un sito di e-commerce che vende i propri prodotti senza ospitare venditori terzi non rientrano nella nozione di servizio intermediario e restano fuori dall'ambito DSA.
Rapporto con la direttiva e-commerce (2000/31/CE)
Il paragrafo 3 dell'articolo 2 stabilisce che il DSA non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE. Questo significa che le esenzioni di responsabilità per mere conduit, caching e hosting previste dagli articoli 12-14 della direttiva e-commerce continuano a operare, almeno finché non saranno eventualmente sostituiti da norme nazionali di recepimento del DSA stesso. In realtà, il DSA ha sostanzialmente «assorbito» le esenzioni di responsabilità ricodificandole agli articoli 4, 5 e 6, con portata regolamentare (quindi direttamente applicabili senza recepimento), mentre la direttiva e-commerce rimane in vigore per i profili che il DSA non disciplina, come alcune norme sui contratti e sulle comunicazioni commerciali.
Coordinamento con il diritto UE settoriale
L'articolo 2, paragrafo 4, elenca una serie di atti dell'Unione che rimangono applicabili in parallelo al DSA. L'elenco non è tassativo ma esemplificativo e include:
Implicazioni operative per i prestatori non UE
Per un prestatore di servizi intermediari stabilito fuori dall'Unione, l'articolo 2 ha implicazioni immediate: se il servizio è accessibile e rivolto a utenti europei, scattano tutti gli obblighi DSA proporzionati alla categoria del prestatore. I prestatori privi di stabilimento nell'Unione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 13 DSA, a designare un rappresentante legale in uno Stato membro nel quale offrono i loro servizi. Il rappresentante legale risponde alle autorità nazionali e al coordinatore dei servizi digitali competente. La mancata designazione può essere sanzionata dalle autorità nazionali, anche indipendentemente da violazioni sostanziali.
Va inoltre considerato che i prestatori non UE designati come VLOP o VLOSE sono soggetti alla vigilanza diretta della Commissione europea, che può condurre ispezioni, richiedere informazioni e irrogare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo ai sensi dell'articolo 74 DSA. Il criterio territoriale dell'articolo 2 è dunque il fondamento dell'intera architettura di enforcement del regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il DSA si applica anche a un'impresa italiana che offre solo un sito web istituzionale senza ospitare contenuti di terzi?
No. Un sito web che pubblica esclusivamente contenuti propri e non svolge funzioni di intermediazione (trasmissione, caching o hosting di contenuti altrui) non è un servizio intermediario ai sensi dell'articolo 3 DSA e resta fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.
Un'app mobile che consente agli utenti di pubblicare recensioni di ristoranti è un servizio intermediario?
Sì, rientra nella categoria dell'hosting ai sensi dell'articolo 6 DSA, poiché memorizza informazioni (le recensioni) fornite dai destinatari del servizio. Se supera la soglia dei 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE, può essere designata VLOP con obblighi rafforzati.
Il DSA sostituisce il GDPR per le piattaforme che raccolgono dati degli utenti?
No. Il DSA e il GDPR si applicano cumulativamente. L'articolo 2, paragrafo 4, lettera g), DSA chiarisce che il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali rimane pienamente applicabile. Una piattaforma deve rispettare entrambi i regolamenti senza che l'uno escluda l'altro.
Un fornitore di servizi VPN (rete privata virtuale) rientra nel campo di applicazione del DSA?
In linea di principio sì, se svolge funzioni di mero trasporto di dati (mere conduit) ai sensi dell'articolo 4 DSA. Gli obblighi applicabili sono tuttavia limitati: i mere conduit godono di esenzione di responsabilità e sono soggetti solo agli obblighi generali di sezione 1 del Capo III DSA.
Il DSA si applica ai prestatori di servizi di messaggistica privata come le app di chat?
Dipende dal modello: se l'app trasmette comunicazioni tra utenti senza memorizzarle stabilmente, opera come mere conduit o caching. Se memorizza i messaggi e li mette a disposizione degli utenti nel tempo, potrebbe qualificarsi come servizio di hosting. In ogni caso, la sola messaggistica privata punto a punto non costituisce piattaforma online, quindi non scattano gli obblighi più stringenti previsti per questa categoria.