Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 Reg. (UE) 2022/2065 – Oggetto

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

2. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

In sintesi

  • Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) persegue il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari online, armonizzando le regole in tutta l'Unione europea.
  • Introduce un sistema di esenzione condizionata dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari (mere conduit, caching, hosting, piattaforme).
  • Stabilisce obblighi di dovere di diligenza graduati in base alla categoria e alle dimensioni del prestatore, fino agli obblighi rafforzati per VLOP e VLOSE.
  • Garantisce la tutela effettiva dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali UE, inclusa la protezione dei consumatori.
  • Definisce un quadro per la vigilanza e l'esecuzione, fondato sulla cooperazione tra coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e le autorità nazionali competenti.
Indice dei contenuti

Il DSA: perché nasce e a chi si rivolge

Il Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali - comunemente noto come Digital Services Act (DSA) - è entrato in vigore il 16 novembre 2022 e si applica pienamente dal 17 febbraio 2024 per tutti i destinatari, con applicazione anticipata per le piattaforme e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati dalla Commissione europea. L'articolo 1 ne definisce l'oggetto e la struttura portante: un corpus normativo che mira a sostituire, integrare e aggiornare il regime di responsabilità introdotto dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ormai inadeguato rispetto alla realtà dei mercati digitali contemporanei.

Il DSA si rivolge a chiunque presti servizi intermediari a destinatari stabiliti o che si trovano nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore. Ciò significa che anche un'impresa extra-UE - statunitense, cinese o di qualsiasi altra nazionalità - è pienamente soggetta al regolamento se i suoi servizi sono accessibili a utenti europei.

Le tre colonne dell'articolo 1: esenzione, diligenza, vigilanza

L'articolo 1, paragrafo 2, identifica i tre pilastri attorno ai quali si struttura l'intero regolamento.

Il primo pilastro è il quadro di esenzione condizionata dalla responsabilità. Il DSA conserva e affina la logica della direttiva e-commerce: i prestatori di servizi intermediari non sono automaticamente responsabili dei contenuti trasmessi, memorizzati o ospitati, purché rispettino determinate condizioni. Tale esenzione non è assoluta né incondizionata: decade nel momento in cui il prestatore ha conoscenza effettiva dell'illiceità del contenuto o dell'attività e non agisce prontamente per rimuoverlo o disabilitarne l'accesso. Il meccanismo di notice and action - la notifica e l'azione conseguente - rappresenta lo strumento operativo attraverso cui questa dinamica si concretizza.

Il secondo pilastro è la gradazione degli obblighi di dovere di diligenza. Il DSA costruisce un sistema a strati: tutti i prestatori di servizi intermediari sono soggetti a obblighi minimi (trasparenza nelle relazioni sulle decisioni di moderazione, punto di contatto per le autorità); le piattaforme online devono in aggiunta garantire meccanismi di notifica e azione, sistemi di reclamo, accesso ai trusted flaggers; le VLOP e VLOSE - le piattaforme e i motori di ricerca con oltre 45 milioni di utenti attivi nell'Unione - devono affrontare valutazioni annuali dei rischi sistemici, audit indipendenti e misure di attenuazione.

Il terzo pilastro riguarda l'attuazione e la vigilanza. Ogni Stato membro designa un coordinatore dei servizi digitali (Digital Services Coordinator - DSC); a livello europeo viene istituito il Comitato europeo per i servizi digitali; la Commissione esercita poteri diretti di vigilanza sulle VLOP e VLOSE. Le sanzioni possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore.

Il rapporto con i diritti fondamentali

L'articolo 1, paragrafo 1, è esplicito nel collocare il DSA nel contesto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'obiettivo di creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile non significa comprimere la libertà di espressione o l'accesso all'informazione: al contrario, il regolamento mira a rimuovere gli incentivi perversi che spingevano le piattaforme a lasciare impuniti contenuti illeciti o, all'opposto, a rimuovere in modo eccessivo contenuti legittimi per evitare rischi legali. Il bilanciamento tra libertà di espressione (art. 11 della Carta), protezione dei dati personali (art. 8), tutela dei consumatori e sicurezza pubblica è il filo conduttore di tutte le disposizioni applicative del regolamento.

Innovazione e mercato interno: la doppia funzione del DSA

L'articolo 1 non ha solo una funzione descrittiva: indica anche la filosofia di fondo del legislatore europeo. Il DSA non è un regolamento restrittivo pensato per frenare l'innovazione tecnologica; è, al contrario, uno strumento per rendere il mercato interno dei servizi digitali più equo, più competitivo e più sicuro. La frammentazione normativa - ogni Stato membro che applica regole diverse sui contenuti illeciti, sulla trasparenza degli algoritmi, sulle pratiche di moderazione - genera incertezza per le imprese e tutela disomogenea per gli utenti. L'armonizzazione che il DSA introduce mira a risolvere entrambi i problemi: un regime unico per tutta l'UE riduce i costi di compliance per i prestatori e garantisce agli utenti lo stesso livello di protezione ovunque si trovino in Europa.

Coordinamento con altre normative europee

Il DSA non opera in isolamento. L'articolo 1 deve essere letto in combinato con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Reg. UE 2016/679), che disciplina il trattamento dei dati personali, con il Digital Markets Act (DMA - Reg. UE 2022/1925), che regolamenta i comportamenti dei gatekeeper nei mercati digitali, e con la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nel richiamare il «quadro per l'esenzione condizionata», si collega direttamente agli articoli da 4 a 10 del regolamento, che ridefiniscono la responsabilità di mere conduit, caching provider e hosting provider.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A chi si applica il DSA?

Il DSA si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari online che offrono i propri servizi a destinatari stabiliti o presenti nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore. Rientrano nell'ambito di applicazione i fornitori di accesso a internet (mere conduit), i provider di caching, i servizi di hosting, le piattaforme online (marketplace, social network, app store) e i motori di ricerca online.

Cosa si intende per esenzione condizionata dalla responsabilità?

I prestatori di servizi intermediari non rispondono automaticamente dei contenuti trasmessi, memorizzati o ospitati da terzi, purché non abbiano conoscenza effettiva dell'illiceità e, una volta venuti a conoscenza, agiscano prontamente per rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto. L'esenzione decade se il prestatore svolge un ruolo attivo nella gestione dei contenuti o se ignora le notifiche ricevute.

Cosa sono le VLOP e le VLOSE?

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) sono quei prestatori che raggiungono almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione europea. La Commissione europea li designa formalmente e li sottopone a obblighi rafforzati: valutazione annuale dei rischi sistemici, audit indipendenti, misure di attenuazione, accesso dei ricercatori ai dati.

Da quando si applica il DSA?

Il DSA è entrato in vigore il 16 novembre 2022. Si applica pienamente a tutti i destinatari dal 17 febbraio 2024. Le VLOP e VLOSE designate dalla Commissione sono state soggette agli obblighi rafforzati già a partire dal 25 agosto 2023, quattro mesi dopo la loro designazione ufficiale.

Quali sanzioni prevede il DSA per la non conformità?

Le sanzioni possono raggiungere il 6% del fatturato mondiale annuo del prestatore per le violazioni delle disposizioni del regolamento. Per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità è prevista una sanzione fino all'1% del reddito o del fatturato annuo mondiale. In caso di violazioni sistematiche e gravi da parte di VLOP o VLOSE, la Commissione può adottare misure provvisorie e, in ultima istanza, richiedere la sospensione temporanea del servizio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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