Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall’articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 31 delinea il ruolo del cittadino nel sistema di protezione civile, secondo una logica di partecipazione attiva e consapevole. Il Servizio nazionale promuove la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della cultura del rischio. Le componenti del Servizio forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei soccorsi, per consentire loro di adottare misure di autoprotezione. I cittadini hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile durante le emergenze. Possono partecipare in modo organizzato attraverso il volontariato di cui all'articolo 32, oppure in forma occasionale e individuale per interventi immediati nel proprio ambito personale, familiare o di prossimità. Le Regioni possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione occasionale.Indice dei contenuti
Il cittadino attivo nel sistema di protezione civile
L'articolo 31 segna un cambio di prospettiva culturale significativo rispetto alla concezione tradizionale della protezione civile come sistema esclusivamente verticale, in cui lo Stato protegge il cittadino passivo. Il codice del 2018 valorizza invece la dimensione orizzontale della resilienza: i cittadini non sono solo destinatari di protezione, ma soggetti attivi del sistema. Questa impostazione riflette gli sviluppi internazionali del diritto della gestione del rischio - in particolare il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 - e la consapevolezza che la risposta alle calamità è tanto più efficace quanto più è diffusa nella comunità la cultura della prevenzione e dell'autoprotezione.
La promozione della resilienza e la pianificazione partecipata
Il comma 1 attribuisce al Servizio nazionale il compito di promuovere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini - sia singoli che associati - alla pianificazione di protezione civile disciplinata dall'articolo 18 del codice. I piani di protezione civile non sono più, secondo questa impostazione, documenti tecnici elaborati esclusivamente da esperti e funzionari: la loro costruzione può e deve coinvolgere la comunità locale, che conosce il territorio, le sue vulnerabilità e le sue risorse meglio di qualsiasi pianificazione calata dall'alto. Il riferimento alle «formazioni di natura professionale» indica che anche i soggetti con competenze specifiche - ingegneri, medici, psicologi - possono essere coinvolti nella pianificazione in modo diverso dai volontari operativi.
Il dovere di informazione e il diritto all'autoprotezione
Il comma 2 pone a carico delle componenti del Servizio nazionale un obbligo di informazione attiva: le autorità locali e regionali devono fornire ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio del loro territorio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile, al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c). Il diritto all'informazione sul rischio è quindi funzionale all'autoprotezione: il cittadino che conosce i rischi del proprio territorio, i comportamenti corretti da tenere durante un terremoto o un'alluvione e i punti di raccolta predisposti dal Comune è un cittadino che contribuisce alla propria sicurezza e a quella della comunità. Questo diritto all'informazione trova un fondamento sistematico nel principio di trasparenza dell'azione amministrativa e nei diritti fondamentali alla vita e all'incolumità personale.
Il dovere di ottemperare alle disposizioni delle autorità
La seconda parte del comma 2 introduce un dovere giuridico di carattere generale: durante le emergenze, i cittadini hanno il «dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione». Questo dovere è una manifestazione specifica del più generale dovere di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, della Costituzione e del dovere di fedeltà alla Repubblica di cui all'articolo 54 Cost. La sua violazione - ad esempio il rifiuto di evacuare una zona dichiarata a rischio imminente - può comportare conseguenze sia sul piano amministrativo, per l'imposizione forzosa dell'evacuazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, sia su quello penale, qualora l'inottemperanza configuri una resistenza o oltraggio all'autorità.
Le due forme di partecipazione: organizzata e occasionale
Il comma 3 distingue due modalità di partecipazione individuale alle attività di protezione civile. La prima è la partecipazione organizzata al volontariato, mediante l'adesione alle organizzazioni disciplinate dall'articolo 32 e dalla Sezione II del Capo IV: una forma strutturata, con formazione, addestramento e coordinamento istituzionale. La seconda è la partecipazione occasionale e individuale in caso di emergenza: il cittadino che, senza far parte di alcuna organizzazione di volontariato, interviene spontaneamente per aiutare un vicino intrappolato, organizzare un primo punto di raccolta o distribuire generi di prima necessità, agisce «a titolo personale e responsabilmente», coordinandosi con i soccorritori ufficiali. Questa forma di partecipazione è ammessa ma richiede la coordinazione con le organizzazioni strutturate, per evitare che l'azione spontanea interferisca con le operazioni di soccorso professionale.
La competenza regionale per la partecipazione occasionale allargata
Il comma 4 apre uno spazio normativo alla legislazione regionale: le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione occasionale dei cittadini a operazioni di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità. Si tratta di una delega esplicita alle autonomie territoriali per sperimentare modelli di coinvolgimento civico adatti alle specificità dei singoli territori. Alcune Regioni, ad esempio, hanno sviluppato sistemi di «volontariato di prossimità» che consentono a cittadini non iscritti ad alcuna organizzazione di essere attivati attraverso piattaforme digitali per compiti di supporto nelle emergenze: portare generi alimentari agli anziani bloccati in casa, segnalare danni, supportare le comunicazioni. Questo spazio di innovazione normativa regionale è compatibile con la riserva statale sulla materia della protezione civile, poiché si limita a disciplinare la partecipazione civica senza toccare le strutture operative del Servizio nazionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I cittadini hanno obblighi durante le emergenze di protezione civile?
Sì. Il comma 2 dell'articolo 31 prevede il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con i piani di emergenza, come ad esempio gli ordini di evacuazione emessi dal sindaco.
Devo essere iscritto a un'organizzazione di volontariato per aiutare durante un'emergenza?
No. Il comma 3 dell'articolo 31 ammette la partecipazione occasionale e individuale in forma spontanea per interventi immediati nel proprio ambito personale, familiare o di prossimità, purché ci si coordini con le organizzazioni ufficiali.
Le Regioni possono ampliare i casi di partecipazione civica alle emergenze?
Sì. Il comma 4 consente alle Regioni e Province autonome di disciplinare ulteriori forme di partecipazione occasionale per attività non limitate all'ambito personale o familiare, favorendo modelli di volontariato di prossimità adattati al territorio.
Come vengono informati i cittadini sui rischi del loro territorio?
Le componenti del Servizio nazionale - Comuni, Regioni, Dipartimento - sono tenute a fornire informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei soccorsi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31, per consentire ai cittadini di adottare misure di autoprotezione.