Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 D.Lgs. 1/2018 – Ruolo della comunità scientifica ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l’integrazione nelle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall’Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività: a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l’altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo; b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine; c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all’articolo 16 e allo studio dei relativi scenari; d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 19 definisce le modalità con cui la comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale della protezione civile. La partecipazione avviene attraverso l'integrazione nelle attività di protezione civile di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica stessa. Le forme di partecipazione comprendono: attività ordinarie e operative (monitoraggio, banche dati, supporto alla gestione delle emergenze); attività di sperimentazione propedeutiche a quelle operative e contributi di sintesi scientifica; ricerca finalizzata allo studio degli scenari di rischio; collaborazione nella predisposizione di normativa tecnica. Sono valorizzati anche i contributi derivanti da iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali, incluso il campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
Indice dei contenuti

Il valore della conoscenza scientifica nella protezione civile

La protezione civile moderna non può prescindere dal contributo della comunità scientifica: la previsione dei terremoti, la modellazione delle piene fluviali, la valutazione della pericolosità vulcanica, il monitoraggio della subsidenza o dei movimenti franosi sono attività che richiedono competenze tecniche e strumentali di alto livello, inaccessibili alle sole strutture amministrative. L'articolo 19 del D.Lgs. 1/2018 formalizza questa relazione, riconoscendo alla comunità scientifica un ruolo strutturale - non episodico o consultivo - all'interno del Servizio nazionale. La norma supera la logica emergenziale del passato, in cui i ricercatori venivano coinvolti soltanto nella fase acuta dell'evento, per valorizzarne il contributo in tutte le fasi del ciclo di protezione civile: dalla previsione alla prevenzione, dalla gestione dell'emergenza al superamento.

Il requisito del «livello di maturazione e consenso»

Il comma 1 introduce una condizione qualificante per l'integrazione dei prodotti scientifici nelle attività di protezione civile: essi devono aver raggiunto «un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso». Questa clausola non è un mero tecnicismo: riflette la consapevolezza, maturata anche a seguito di vicende giudiziarie collegate a eventi sismici che avevano esposto i ricercatori a responsabilità penali, che la scienza applicata alla protezione civile deve essere science-based nel senso più rigoroso, non frutto di ricerche ancora sperimentali o di teorie minoritarie. Il ricercatore che fornisce prodotti alla protezione civile si assume una responsabilità operativa: è giusto che le metodologie impiegate siano consolidate e validate.

Le attività ordinarie e operative

La lettera a) del comma 2 individua le attività di più immediata rilevanza operativa: il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi calamitosi (sismi, attività vulcanica, piene, frane), lo sviluppo di banche dati utili per la gestione delle emergenze e la previsione dei rischi, nonché ogni altra attività che fornisca «prodotti di immediato utilizzo». Quest'ultima formula richiama la necessità che i contributi scientifici siano «trasferibili» nella pratica operativa: non bastano le pubblicazioni accademiche, occorrono mappe di rischio, modelli di previsione, soglie di allerta, protocolli di monitoraggio che i tecnici della protezione civile possano effettivamente usare nelle sale operative.

La sperimentazione e la sintesi scientifica

La lettera b) valorizza le attività di sperimentazione «propedeutiche» a quelle operative: si tratta della ricerca applicata che sviluppa e testa le metodologie prima che queste raggiungano la maturità per essere impiegate nella gestione operativa. Rientrano in questa categoria anche la realizzazione di «contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti». Questa formula riconosce l'utilità delle review sistematiche e dei meta-studi che consolidano le conoscenze disponibili: spesso la protezione civile non ha bisogno di nuove ricerche originali, ma di una sintesi ragionata di quanto già esiste, tradotta in linee guida operative.

La ricerca finalizzata e la normativa tecnica

Le lettere c) e d) del comma 2 completano il quadro. La ricerca finalizzata «propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi» si distingue dalla ricerca pura per l'orientamento verso obiettivi pratici definiti: ad esempio, lo sviluppo di algoritmi per la previsione in tempo reale di esondazioni o l'analisi della risposta strutturale degli edifici in muratura sotto carico sismico. La collaborazione alla normativa tecnica (lettera d)) è invece il contributo scientifico alla produzione di norme e standard: le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, i criteri per la classificazione della pericolosità idrogeologica, i protocolli per la cartografia del rischio sono tutti prodotti che nascono dalla collaborazione tra scienza e regolazione pubblica.

Il raccordo con i Centri di competenza e la dimensione internazionale

L'articolo 19 va letto in connessione con l'articolo 21, che disciplina i Centri di competenza: questi sono lo strumento istituzionale attraverso cui gli enti e istituti di ricerca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 19 vengono riconosciuti formalmente come interlocutori stabili del sistema. Il riferimento, nel comma 1, alle iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali, incluso il campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali, colloca il sistema italiano nel contesto della governance globale del rischio di catastrofe: il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 e i programmi di ricerca europei come Horizon Europe contribuiscono a costruire quella base di conoscenze certificate che l'articolo 19 intende valorizzare nell'operatività quotidiana del Servizio nazionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qualsiasi ricercatore può fornire prodotti alla protezione civile?

No. L'articolo 19, comma 1, richiede che le conoscenze e i prodotti abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso. Non sono quindi utilizzabili metodologie ancora in fase sperimentale o non validate dalla comunità di riferimento.

Qual è la differenza tra le attività di cui all'articolo 19 e i Centri di competenza di cui all'articolo 21?

L'articolo 19 descrive le tipologie di attività scientifiche che possono essere integrate nel Servizio nazionale; l'articolo 21 disciplina il riconoscimento formale come Centri di competenza degli enti e istituti di ricerca che svolgono stabilmente queste attività, consentendo loro di stipulare accordi e convenzioni con le componenti del Servizio.

I contributi scientifici provenienti da programmi di ricerca europei possono essere usati dalla protezione civile?

Sì. Il comma 1 valorizza espressamente anche i prodotti derivanti da iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali, purché abbiano raggiunto il necessario livello di maturazione e consenso.

I ricercatori possono partecipare alla stesura delle norme tecniche per le costruzioni sismiche?

Sì. La lettera d) del comma 2 prevede espressamente la «collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse» come una delle forme di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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