Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia dei rischi di protezione civile ( Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l’azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

3. Non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

In sintesi

L'articolo 16 del D.Lgs. 1/2018 cataloga le tipologie di rischio su cui si esplica l'azione del Servizio nazionale. I rischi «primari» - su cui il Servizio agisce in via principale - sono: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. Per il rischio da deficit idrico, la dichiarazione dello stato di emergenza può essere adottata anche preventivamente sulla base di previsioni climatologiche. I rischi «secondari», per cui il Servizio concorre fermo restando il ruolo dei soggetti ordinariamente competenti, sono: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro di oggetti spaziali. Non rientrano nella protezione civile gli eventi programmabili che potrebbero creare criticità.
Indice dei contenuti

La tipologia dei rischi come perimetro d'azione del Servizio nazionale

L'articolo 16 del D.Lgs. 1/2018 svolge una funzione definitoria di primaria importanza: individua le tipologie di rischio su cui si esplica l'azione del Servizio nazionale della protezione civile, delimitando implicitamente il confine tra la protezione civile e gli altri sistemi di risposta a situazioni critiche presenti nell'ordinamento. La norma adotta una struttura binaria: da un lato i rischi sui quali l'azione del Servizio si esplica «in particolare» (comma 1), che rappresentano il nucleo primario delle competenze di protezione civile; dall'altro i rischi per i quali l'azione è «suscettibile di esplicarsi» (comma 2), con la salvaguardia delle competenze dei soggetti ordinariamente individuati dalla normativa di settore. Questa distinzione riflette la complessità del panorama istituzionale italiano, nel quale molte tipologie di rischio vedono la coesistenza di più sistemi di risposta.

I rischi naturali: il nucleo storico della protezione civile

Il comma 1 dell'articolo 16 elenca in primo luogo i rischi naturali: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi. Si tratta di rischi che rappresentano la ragione storica dell'istituzione di un sistema nazionale di protezione civile in Italia, paese caratterizzato da un'elevata esposizione a queste tipologie di pericolo: la penisola è attraversata da faglie sismiche attive, ospita vulcani attivi tra i più pericolosi d'Europa, ha una morfologia idrogeologicamente fragile e registra fenomeni meteorologici estremi con frequenza crescente. Per questi rischi, il Servizio nazionale ha sviluppato nel tempo competenze specifiche, metodologie di previsione e modelli di intervento consolidati, che si traducono in piani di protezione civile dedicati a ciascuno scenario.

Il rischio da deficit idrico: la novità della gestione preventiva

Tra i rischi del comma 1 merita attenzione specifica il rischio da deficit idrico, che presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri rischi naturali. La norma prevede che la deliberazione dello stato di emergenza nazionale per questo rischio possa essere adottata anche preventivamente, qualora le informazioni e i dati disponibili, incluse le analisi climatologiche delle Autorità di bacino distrettuali e dei centri di competenza di cui all'articolo 21, permettano di prevedere un'evoluzione verso condizioni emergenziali. Questa previsione ha un significato sistemico rilevante: riconosce che la crisi idrica si sviluppa tipicamente in modo graduale e prevedibile, rendendo possibile un intervento anticipato che ne limiti l'impatto. L'inserimento degli incendi boschivi, con la salvaguardia delle competenze organizzative di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, completa il quadro dei rischi primari.

I rischi tecnologici e antropici: il concorso del Servizio

Il comma 2 elenca una seconda categoria di rischi per i quali l'azione del Servizio nazionale è «suscettibile di esplicarsi», fermo restando il ruolo dei soggetti ordinariamente competenti per ciascuna tipologia: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Per queste tipologie di rischio, il Servizio nazionale non sostituisce i soggetti specializzati - ISPRA per le emergenze ambientali, Istituto superiore della sanità per i rischi igienico-sanitari, operatori nucleari per gli incidenti radiologici - ma si affianca ad essi con le proprie capacità di coordinamento, logistica e supporto alla popolazione, che rimangono necessarie indipendentemente dalla natura del rischio specifico.

La clausola esclusiva: gli eventi programmabili

Il comma 3 dell'articolo 16 introduce una clausola esclusiva di notevole rilievo pratico: non rientrano nell'azione di protezione civile «gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative». Questa previsione risponde alla necessità di preservare le risorse del Servizio nazionale per le vere emergenze imprevedibili, evitando che vengano assorbite da eventi che possono essere gestiti attraverso la pianificazione ordinaria. Le grandi manifestazioni pubbliche, i lavori in programma, le criticità attese per eventi sportivi o culturali non rientrano nella protezione civile, anche se le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti organizzativi e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità competenti.

Il rischio da rientro di oggetti spaziali: la nuova frontiera

Tra i rischi del comma 2 merita una menzione particolare il «rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali», inserito nel catalogo dell'articolo 16 in considerazione della crescente densità di oggetti orbitanti attorno alla Terra e dei progressivi aumenti della probabilità di eventi di questo tipo. Sebbene la probabilità di un impatto significativo resti bassa, le conseguenze potenziali di un rientro incontrollato di grandi detriti in zone abitate richiedono una pianificazione preventiva e l'identificazione dei soggetti competenti. Il Servizio nazionale concorre in questo caso con i soggetti specializzati nell'astronomia e nella sorveglianza spaziale, fornendo la propria capacità di risposta sul territorio in caso di impatto effettivo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali sono i rischi principali disciplinati dalla protezione civile italiana?

Il comma 1 dell'articolo 16 elenca: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. Per questi, il Servizio nazionale ha la competenza primaria.

La protezione civile interviene anche in caso di incidenti industriali?

Sì, ma in forma di concorso: il rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico e industriale rientra nel comma 2 dell'articolo 16, per cui il Servizio nazionale si affianca ai soggetti ordinariamente competenti senza sostituirli.

Si può dichiarare lo stato di emergenza prima che la siccità diventi grave?

Sì, per il rischio da deficit idrico il comma 1 dell'articolo 16 prevede che la dichiarazione dello stato di emergenza possa essere adottata anche preventivamente, sulla base di previsioni climatologiche e analisi delle Autorità di bacino distrettuali.

Un grande concerto o evento sportivo rientra nella protezione civile?

No: il comma 3 dell'articolo 16 esclude espressamente gli eventi programmati o programmabili in tempo utile. Le strutture operative possono fornire solo supporto organizzativo su richiesta, limitatamente all'assistenza alla popolazione.

Il rischio pandemico o da malattie infettive rientra nella protezione civile?

Il rischio igienico-sanitario è incluso nel comma 2 dell'articolo 16 tra i rischi per i quali il Servizio nazionale può concorrere, ferme restando le competenze primarie del Servizio sanitario nazionale e delle autorità sanitarie.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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