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Art. 53 D.Lgs. 198/2006 — Principi in materia di beneficiari delle azioni positive

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Art. 53 D.Lgs. 198/2006 — Principi in materia di beneficiari delle azioni positive ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. I principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne. articolo precedente articolo successivo